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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 102
  Regolamento per il riordino della Commissione per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, operante presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunita', a norma dell' articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223  , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248  .  
  Pubblicato in GU, n. 167 del 20/07/2007
  Vigente al 01/02/2023 


  Vigente dal: 04/08/2007
  urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2007-05-14;102

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione  ;

Visto l' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400  ;

Visto l' articolo 18 del testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  ;

Visti gli articoli 25, commi 2  e 3  , e 26   del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ;

Visti gli articoli 12   e 13   della legge 11 agosto 2003, n. 228 ;

Visti gli articoli 3  e 4   del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n. 237 ;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181  , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233  ;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223  , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248  , ed in particolare l' articolo 29  ;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2007;

Sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  , in data 10 maggio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i diritti e le pari opportunita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro della solidarieta' sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia;

Emana

il seguente regolamento:


   
  Art. 1.  

Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento

 
  1.  La Commissione interministeriale per l'attuazione dell' articolo 18  del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero , di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , di seguito denominato: "testo unico", istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunita', ai sensi dell' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , e' ridenominata: "Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento" di seguito denominata: "Commissione".
 
 
  Art. 2.  

Composizione e nomina della Commissione

 
  1.  Il Presidente della Commissione e' designato dal Ministro per i diritti e le pari opportunita' nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunita'. La Commissione e' inoltre composta da un rappresentante designato dal Ministro della solidarieta' sociale, un rappresentante designato dal Ministro dell'interno, un rappresentante designato dal Ministro della giustizia, da un rappresentante designato dal Ministro delle politiche per la famiglia, da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  .
 
  2.  Sono altresi' designati, dai Ministri e dalla Conferenza unificata di cui al comma 1  , un componente supplente per ciascun titolare, di genere diverso rispetto al titolare.
 
  3.  Ai componenti della Commissione che hanno una sede di servizio diversa dal luogo di svolgimento delle riunioni della Commissione sono rimborsate le spese di viaggio; parimenti sono rimborsate le spese di viaggio, vitto ed alloggio, per eventuali missioni deliberate dalla Commissione.
 
  4.  La Commissione dura in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 
  5.  Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, la Commissione presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro per i diritti e le pari opportunita' che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223  , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248  , ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i diritti e le pari opportunita'. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.
 
  6.  I componenti della Commissione restano in carica fino alla scadenza del termine di durata della Commissione.
 
 
  Art. 3.  

Competenze della Commissione

 
  1.  La Commissione svolge i compiti di indirizzo, coordinamento, controllo e di programmazione delle risorse in ordine ai programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del testo unico ed ai programmi speciali di cui all' articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228  .
 
  2.  In particolare la Commissione provvede a:
   a)  esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all' articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , e successive modificazioni, dei soggetti privati che intendano realizzare i programmi di cui al comma 1 ;
   b)  valutare i programmi da finanziare, previa individuazione annualmente, delle strategie di intervento e prevenzione sulla base delle risorse previste dagli a articoli 12   e 13  , legge 11 agosto 2003, n. 228 , in conformita' ai criteri e alle modalita' stabiliti con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunita', di concerto con i Ministri della solidarieta' sociale, dell'interno, delle politiche per la famiglia e della giustizia, previa intesa in sede di Conferenza unificata;
   c)  verificare lo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 1  e la loro efficacia. A tale fine i soggetti pubblici e privati che realizzano i programmi fanno pervenire alla Commissione ogni sei mesi una relazione.
 
  3.  La Commissione assume ogni iniziativa per acquisire elementi necessari per le attivita' di competenza, nonche' per lo sviluppo di campagne promozionali e formative.
 
 
  Art. 4.  

Funzionamento della Commissione

 
  1.  La Commissione, per il suo funzionamento, si avvale di una segreteria composta da personale in servizio presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunita'. Al personale della segreteria non competono compensi aggiuntivi per l'attivita' prestata per la Commissione.
 
  2.  Il Presidente puo' chiamare a far parte della segreteria, o a collaborare, in ogni caso gratuitamente con esso, esperti, borsisti e tirocinanti esterni sulla base di convenzioni da Centri universitari ed accademici.
 
  3.  La Commissione puo' avvalersi di consulenti ed esperti, con comprovata esperienza professionale nella materia di competenza della Commissione, designati dal Ministro per i diritti e le pari opportunita', di intesa con gli altri Ministri interessati. Il compenso di esperti e consulenti e' determinato nel decreto ministeriale di nomina, tenuto conto della riduzione di spesa di cui all' articolo 5  .
 
  4.  La partecipazione alle riunioni della Commissione non determina la corresponsione di compensi o indennita'.
 
  5.  Le modalita' di convocazione e di svolgimento delle riunioni sono determinate dalla Commissione nella prima riunione.
 
 
  Art. 5.  

Contenimento della spesa

 
  1.  Le spese complessive per la Commissione sono ridotte del trenta per cento rispetto a quelle sostenute nel 2005 con particolare riferimento alle spese per esperti e consulenti e per missioni. Per l'anno 2006 la riduzione prevista dall' articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223  , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248  , opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 223 del 2006  ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla data di entrata in vigore del decreto.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

 

Dato a Roma, addi' 14 maggio 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Pollastrini, Ministro per i diritti e le pari opportunita'

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

Nicolas, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

Santagata, Ministro per l'attuazione del programma di Governo

Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

Amato, Ministro dell'interno

Mastella, Ministro della giustizia

Ferrero, Ministro della solidarieta'sociale

Bindi, Ministro delle politiche per la famiglia

Visto, il Guardasigilli: Mastella