Regione Toscana
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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1989, n. 416
  Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato.  
  Pubblicato in GU, n. 303 del 30/12/1989
  Vigente al 31/12/1989 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77  e 87  della Costituzione ;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare immediate disposizioni in materia di asilo politico e di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari, nonchè di regolarizzare tali cittadini e gli apolidi già presenti nel territorio dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la funzione pubblica e per gli affari sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:


   
  Art. 1. 

Asilo politico

 
  1.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della riserva geografica posta dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 , ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722  . Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro della riserva stessa.
 
  2.  Al fine di dare esecuzione alla norma di cui al comma 1  , il Governo provvede, ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400  , a riorganizzare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disciplina del procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato politico.
 
  3.  Fino all'emanazione della disciplina dell'assistenza ai rifugiati, gli interventi di prima assistenza sono attuati dal Ministero dell'interno limitatamente ai rifugiati, riconosciuti ai sensi della convenzione di Ginevra, privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni.
 
  4.  Non e' consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere la qualifica di rifugiato quando:
   a) risulti già riconosciuto rifugiato in altro Stato;
   b) provenga dal territorio di uno Stato che abbia aderito alla convenzione di Ginevra o risulti aver soggiornato per più di due mesi in altro Stato ove era protetto dalle persecuzioni;
   c)  si trovi nelle condizioni previste dall' articolo 1  , paragrafo F, della convenzione di Ginevra;
   d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero appartenga ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico di stupefacenti.
 
  5.  Salvo quanto previsto dal comma 4  , lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera.
[1]  
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  Art. 2. 

Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato

 
  1.  I cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in Italia per motivi di turismo, studio, lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura.
 
  2.  Con decreti adottati di concerto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri di settore e sentito il CNEL, vengono definite annualmente la programmazione dei flussi di ingresso in Italia degli stranieri extracomunitari e del loro inserimento socio-culturale, nonchè le sue modalità, sperimentando l'individuazione di criteri omogenei anche in sede comunitaria.
 
  3.  A tal fine, anche in rapporto alla consistenza numerica delle presenze di immigrati extracomunitari in Italia, si terra' conto della domanda di lavoro interno, della evoluzione del mercato del lavoro nazionale e della capacita' di accoglimento del sistema universitario e delle strutture sociali.
[46]  
 
   
 
  Art. 3. 

Documenti richiesti per l'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. Respingimento alla frontiera

 
  1.  Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri che si presentano ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido o documento equipollente, riconosciuto dalle autorità italiane, nonchè di visto ove prescritto, che siano in regola con le vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria e assicurativa e che osservino le formalità richieste.
 
  2.  Il visto di ingresso e' rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari competenti in relazione ai motivi del viaggio. Nel visto sono specificati il motivo, la durata e, se del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio dello Stato. Esso può essere limitato a zone determinate del territorio o alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera o itinerari e può essere concesso anche per il solo transito attraverso il territorio nazionale.
 
  3.  Salvo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184  , recante norme sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, gli uffici di polizia di frontiera devono respingere dalla frontiera stessa gli stranieri che non ottemperano agli obblighi di cui al comma 1  .
 
  4.  Gli uffici predetti devono, altresì, respingere dalla frontiera gli stranieri, anche se muniti di visto, che risulti siano stati espulsi o segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti, nonchè gli stranieri che risultino manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia.
 
  5.  Non e' considerato manifestamente sprovvisto di mezzi, anche se privo di denaro sufficiente, chi esibisce documentazione attestante la disponibilità in Italia di beni o di una occupazione regolarmente retribuita, ovvero l'impegno di un ente, di una associazione o di un privato, che dia idonea garanzia, ad assumersi l'onere del suo alloggio e sostentamento, nonchè del suo rientro in patria.
 
  6.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attivita' dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto e' punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire due milioni. Se il fatto e' commesso a fine di lucro, ovvero da tre o piu' persone in concorso tra loro, la pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da lire due milioni a lire dieci milioni.
 
  7.  Gli agenti marittimi accomandatari ed i vettori aerei che omettano di riferire all'autorità di pubblica sicurezza della presenza, a bordo di navi o di aeromobili, di stranieri in posizione irregolare, secondo le disposizioni di cui al comma 1  , sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila, determinata dal prefetto. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689  , recante modifiche al sistema penale.
[48]  
 
   
 
  Art. 4. 

Soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato

 
  1.  Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell' articolo 3  che siano muniti di permesso di soggiorno, secondo le disposizioni del presente decreto.
 
  2.  Sono esentati dal richiedere il permesso di soggiorno gli stranieri che entrano in Italia a scopo di turismo per il tempo e alle condizioni previste dal visto, ovvero, se il visto non e' prescritto, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi dalla presentazione ai controlli di frontiera.
 
  3.  Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, entro otto giorni dalla data d'ingresso, al questore della provincia in cui gli stranieri si trovino ed e' rilasciato per i motivi indicati nel visto, ove questo sia prescritto.
 
  4.  Il permesso di soggiorno ha durata di due anni, fatti salvi i più brevi periodi stabiliti dal presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti o indicati nel visto di ingresso, e deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
 
  5.  Il permesso di soggiorno e' prorogabile. Il rinnovo o la proroga successivi alla prima volta hanno di norma durata doppia rispetto al periodo concesso. Competente alla proroga o al rinnovo e' il questore della provincia in cui lo straniero risiede o abitualmente dimora.
 
  6.  Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno devono dichiarare ogni trasferimento della dimora abituale, entro quindici giorni dal trasferimento stesso, all'autorità di cui al comma 3  , salvo che abbiano richiesto ed ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui all' articolo 6  .
 
  7.  Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo, gli stranieri che richiedano alle pubbliche amministrazioni licenze, iscrizioni in appositi albi o registri, approvazioni ed atti similari sono tenuti ad esibire, al momento della richiesta, il permesso di soggiorno in corso di validità compatibile con l'autorizzazione che si intende ottenere.
 
  8.  Non può soggiornare in Italia lo straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato.
 
  9.  Il permesso di soggiorno può essere rifiutato se non sono soddisfatti le condizioni ed i requisiti previsti dalla legge ed ove ostino motivate ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato e all'ordine pubblico o di carattere sanitario.
 
  10.  Per gli stranieri minori di anni 18, ospitati in istituti di istruzione, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede gli istituti, ovvero dai loro tutori.
 
  11.  Per gli stranieri ricoverati in case o istituti di cura, ovvero ospitati in comunità civili o religiose, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede le case, gli istituti o le comunità sopraindicati, per delega degli stranieri medesimi.
 
  12.  I soggetti di cui ai commi 10 e 11 sono tenuti a comunicare entro otto giorni alla questura competente per territorio i nomi degli stranieri che lasciano l'istituto o la comunità con l'indicazione, ove possibile, della località dove sono diretti.
[56]  
 
   
 
  Art. 5. 

Comunicazioni agli interessati

 
  1.  L'autorità emanante i provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve comunicare o notificare all'interessato l'atto che lo riguarda unitamente ad una traduzione in lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese o inglese o spagnola.
[64]  
 
   
 
  Art. 6. 

Iscrizione anagrafica

 
  1.  Gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno hanno diritto all'iscrizione anagrafica presso il comune di residenza secondo le norme in vigore per i cittadini italiani.
 
  2.  I sindaci annotano l'iscrizione o la variazione anagrafica sul permesso di soggiorno e ne danno comunicazione, entro dieci giorni, alla questura della provincia.
 
  3.  La carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e alla durata del permesso di soggiorno, e' rilasciata agli stranieri che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui al comma 1  su apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'interno.
[66]  
 
  Art. 7. 

Espulsione dal territorio dello Stato

 
  1.  Fermo restando quanto previsto dal codice penale , dalle leggi sugli stupefacenti, dall' articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152  , recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, gli stranieri che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale sono espulsi dal territorio dello Stato.
 
  2.  Sono altresì espulsi dal territorio nazionale gli stranieri che violino le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, oppure che si siano resi responsabili, direttamente o per interposta persona, in Italia o all'estero, di una violazione grave di norme valutarie, doganali o, in genere, di disposizioni fiscali italiane o delle norme sulla tutela del patrimonio artistico.
 
  3.  Lo stesso provvedimento può applicarsi nei confronti degli stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all' articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423  , recante norme in materia di misure di prevenzione, come sostituito dall' articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327  , nonchè nei confronti degli stranieri che si trovano in una delle condizioni di cui all' articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575  , recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall' articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646  .
 
  4.  L'espulsione e' disposta dal prefetto con decreto motivato e, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria. Dell'adozione del decreto viene informato immediatamente il Ministero dell'interno.
 
  5.  Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli affari esteri.
 
  6.  Lo straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, allo stato di provenienza, salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
 
  7.  Fatto salvo quanto previsto dal comma 5  , il questore esegue l'espulsione mediante intimazione allo straniero ad abbandonare entro un termine stabilito il territorio dello Stato secondo le modalità di viaggio prefissato o a presentarsi in questura per l'accompagnamento alla frontiera entro lo stesso termine.
 
  8.  Copia del verbale di intimazione e' consegnato allo straniero, che e' tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell'autorità.
 
  9.  Lo straniero che non osserva l'intimazione o che comunque si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine prefissato e' immediatamente accompagnato alla frontiera.
 
  10.  In ogni caso non e' consentita l'espulsione dello straniero verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
 
  11.  Quando a seguito di provvedimento di espulsione e' necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identità ed alla nazionalità dello straniero da espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti per il medesimo e in ogni altro caso in cui non si può procedere immediatamente all'esecuzione dell'espulsione, il questore del luogo in cui lo straniero si trova può richiedere, senza altre formalità, al tribunale l'applicazione, nei confronti della persona da espellere, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località.
 
  12.  Nei casi di particolare urgenza, il questore può richiedere al presidente del tribunale l'applicazione provvisoria della misura di cui al comma 11  anche prima dell'inizio del procedimento. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza speciale lo straniero e' arrestato e punito con la reclusione fino a due anni.
[67]  
 
   
 
   
 
  Art. 8. 

Tutela giurisdizionale

 
  1.  Contro i provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dallo straniero.
 
  2.  Per la trattazione del ricorso nel merito i termini di cui agli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034  , sono ridotti alla meta'.
[78]  
 
  Art. 9. 

Regolarizzazione dei cittadini extracomunitari gia' presenti nel territorio dello Stato

 
  1.  Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 1 dicembre 1989 devono regolarizzare la loro posizione relativa all'ingresso e soggiorno, richiedendo all'autorità di pubblica sicurezza il permesso di soggiorno di cui all' articolo 4  anche in assenza dei prescritti visti di ingresso, salvo che siano stati condannati in Italia con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
 
  2.  A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, muniti di passaporto o di altro documento equipollente o, in mancanza, di dichiarazione resa al comune di dimora abituale dall'interessato e della contestuale attestazione dell'identità personale dello straniero, resa da due persone incensurate aventi la cittadinanza italiana, ovvero provenienti dallo stesso Stato dell'interessato e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno. La falsa dichiarazione o attestazione e' punita a norma del primo e terzo comma dell'articolo 495 del codice penale , ma le pene sono raddoppiate; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione o attestazione consegue l'espulsione dal territorio dello Stato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15  .
 
  3.  Nel caso in cui il soggiorno e' richiesto per motivi di studio, il rilascio del relativo permesso ed i rinnovi sono disciplinati dalle specifiche disposizioni che regolano la materia e sono subordinate alla presentazione di apposita certificazione da cui risulti che l'interessato sia stato iscritto all'università o ad altro istituto di istruzione italiano in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui il soggiorno e' richiesto per motivi di lavoro, il rilascio del relativo permesso da' facoltà di iscrizione nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale, anche nelle more del rilascio del libretto di lavoro, con facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro, ivi compreso quello di formazione e lavoro, secondo le norme in vigore per i lavoratori nazionali, escluso soltanto il pubblico impiego. Nel caso in cui il soggiorno e' richiesto per l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo, nonchè delle libere professioni, si osservano le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione nelle liste di collocamento può essere richiesta anche dai cittadini extracomunitari e dagli apolidi i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno ottenuto il permesso di soggiorno per motivi diversi dallo svolgimento di lavoro subordinato.
 
  4.  I cittadini extracomunitari e gli apolidi che procedono alla regolarizzazione di cui al presente articolo non sono punibili per le contravvenzioni alle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri.
 
  5.  I cittadini extracomunitari e gli apolidi regolarmente autorizzati a soggiornare nel territorio nazionale hanno la facoltà di costituire società cooperative, ovvero esserne soci, in conformità alle norme di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile e alle disposizioni vigenti in materia, anche se cittadini di Paesi per i quali non sussiste la condizione di reciprocità.
 
  6.  Non e' assoggettabile a sanzioni penali o amministrative chiunque abbia contravvenuto alle disposizioni legislative o regolamentari in materia di ospitalità a cittadini stranieri qualora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adempia agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime.
 
  7.  I datori di lavoro che denunciano rapporti di lavoro irregolari, pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, di quelle stabilite dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943  , e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro, per quanto concerne i rapporti di lavoro pregressi o in atto fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono altresì tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive e per i relativi adempimenti amministrativi. Dette disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
  8.  Per i lavoratori assunti irregolarmente, i periodi relativi ai rapporti di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui al comma 7  , non assumono rilevanza ai fini previdenziali ed assistenziali, salvo che i datori di lavoro medesimi provvedano al versamento dei relativi contributi e premi.
 
  9.  I cittadini extracomunitari e gli apolidi, che chiedono di regolarizzare la loro posizione ai sensi del comma 1  e che non hanno diritto all'assistenza sanitaria ad altro titolo, sono, a domanda, assicurati presso il Servizio sanitario nazionale ed iscritti all'unita' sanitaria locale del comune di effettiva dimora. Limitatamente all'anno 1990, i predetti cittadini sono esonerati dal versamento del contributo dovuto ai sensi dell' articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663  , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33  .
 
  10.  Per i fini di cui al comma 9  , il Fondo sanitario nazionale e' incrementato per l'anno 1990 di lire 22.880 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati".
 
  11.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[79]  
 
   
 
  Art. 10. 

Regolarizzazione del lavoro autonomo svolto dai cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato

 
  1.  I cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 1 dicembre 1989 che procedono alla regolarizzazione della loro posizione relativa all'ingresso e al soggiorno possono essere iscritti nell'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443  , e nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426  , e possono essere autorizzati all'esercizio delle attivita' commerciali prescindendo dalla sussistenza delle condizioni di reciprocità.
 
  2.  Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426  , entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni organizzano appositi corsi professionali, avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o di altri enti pubblici per la qualificazione all'esercizio delle attivita' commerciali riservati ai cittadini extracomunitari di cui al comma 1  e della durata di almeno 120 ore. Entro centoventi giorni dalla data predetta, le camere di commercio debbono indire sessioni speciali per gli esami di cui agli articoli 5 e 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426  , riservate ai cittadini extracomunitari suddetti. I criteri e le modalità di svolgimento degli esami in tali sessioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
 
  3.  Per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426  , si prescinde per i cittadini extracomunitari di cui al comma 1  dall'adempimento degli obblighi scolastici.
 
  4.  I cittadini extracomunitari e gli apolidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attivita' economiche in violazione delle norme concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle stesse e l'iscrizione in registri, albi e ruoli, sempre che entro un anno dalla data suddetta regolarizzino la loro posizione, non sono punibili per le violazioni effettuate e per l'eventuale prosecuzione dell'attivita' nel corso dell'anno predetto, salvo che si tratti di attivita' espressamente vietate dalla legge o comunque concernenti armi, munizioni ed esplosivi.
[81]  
 
   
 
  Art. 11. 

Pubblicità

 
  1.  La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero dell'interno e delle regioni, nonchè i patronati e le istituzioni o fondazioni con finalità sociale, provvedono a dare la massima pubblicità alle disposizioni di cui al presente decreto al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari presenti nel territorio. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera degli enti di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.
[83]  
 
   
 
  Art. 12. 

Assunzione di duecento assistenti sociali

 
  1.  Per far fronte alle urgenti e indilazionabili esigenze derivanti dai nuovi compiti di cui al presente decreto e allo scopo di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dei servizi per i lavoratori immigrati, extracomunitari ed apolidi e per le loro famiglie, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato a bandire un concorso pubblico per l'assunzione di duecento assistenti sociali da destinare presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione.
 
  2.  Il concorso e' effettuato per titoli e colloquio su materie attinenti alle mansioni da svolgere. Alla individuazione dei titoli da valutare e delle materie oggetto del colloquio si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Le procedure concorsuali devono concludersi entro novanta giorni dalla data di insediamento della commissione esaminatrice.
 
  3.  Le dotazione organiche delle qualifiche funzionali e dei profili funzionali del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1987  , sono rideterminate compensando l'aumento di duecento posti per assistenti sociali con la corrispondente riduzione di posti in profili professionali di pari qualifica.
 
  4.  In deroga a quanto previsto dall' articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413  , recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonchè in materia di pubblico impiego, l'assunzione in servizio per l'anno 1990 del personale di cui al comma 1  può essere effettuata nel limite dei posti resisi vacanti dal 1 gennaio 1989 e non ancora coperti, con riferimento alle dotazioni organiche complessive della corrispondente qualifica funzionale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
[85]  
 
   
 
  Art. 13. 

Entrata in vigore

 
  1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[87]  
 
   

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTELLI, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri

GAVA, Ministro dell'interno

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica

DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

GASPARI, Ministro per la funzione pubblica

JERVOLINO RUSSO, Ministro per gli affari sociali

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39.  In vigore dal 01/03/1990

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In vigore dal 31/12/1989 al 01/03/2008

[4] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo34, comma1, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. In vigore dal 31/12/1989 al 18/01/2008

[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo34, comma1, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. In vigore dal 31/12/1989 al 18/01/2008

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In vigore dal 31/12/1989 al 01/03/2008

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo31, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 31/12/1989 al 09/09/2002

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo31, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In vigore dal 31/12/1989 al 01/03/2008

[10] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo32, comma1, letteraa, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 31/12/1989 al 09/09/2002

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In vigore dal 10/09/2002 al 01/03/2008

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In vigore dal 10/09/2002 al 01/03/2008

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In vigore dal 10/09/2002 al 01/03/2008

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In vigore dal 10/09/2002 al 01/03/2008

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma2, legge 7 aprile 2017, n. 47. In vigore dal 31/12/1989 al 05/05/2017

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma2, legge 7 aprile 2017, n. 47. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma3, letteraa, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 06/05/2017 al 21/10/2020

[18] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, letterad, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 06/05/2017 al 04/10/2018

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letterad, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[20] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma3, letteraa, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[21] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, letteraa, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 31/12/1989 al 04/10/2018

[22] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letteraa, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma1, letterab, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 05/10/2018 al 21/10/2020

[23] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, letterab, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[24] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 31/12/1989 al 05/05/2023

[25] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 31/12/1989 al 19/12/2020

[26] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[27] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[28] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[29] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[30] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma3, letterab, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[31] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 31/12/1989 al 19/12/2020

[32] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[33] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[34] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[35] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[36] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132. In vigore dal 31/12/1989 al 03/12/2018

[37] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132.  In vigore dal 04/12/2018

[38] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma3, letterac, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[39] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[40] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132. In vigore dal 31/12/1989 al 03/12/2018

[41] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, letterab, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 31/12/1989 al 04/10/2018

[42] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letterab, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[43] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, letterac, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 31/12/1989 al 04/10/2018

[44] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letterac, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[45] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[46] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[47] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[48] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[49] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[50] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma2, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[51] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma1, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[52] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo13, comma3, legge 30 settembre 1993, n. 388. In vigore dal 31/12/1989 al 02/10/1993

[53] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma3, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[54] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo13, comma3, legge 30 settembre 1993, n. 388. In vigore dal 31/12/1989 al 02/10/1993

[55] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma3, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[56] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[57] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[58] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo14, comma1, legge 30 settembre 1993, n. 388. In vigore dal 31/12/1989 al 02/10/1993

[59] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma1, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[60] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma2, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[61] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma3, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[62] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma3, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[63] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma3, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[64] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[65] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[66] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 31/12/1989 al 26/03/1998

[67] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[68] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[69] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo15, comma1, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[70] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187.  In vigore dal 15/06/1993

[71] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo21, comma2, legge 8 agosto 1995, n. 332. In vigore dal 31/12/1989 al 22/08/1995

[72] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo21, comma2, legge 8 agosto 1995, n. 332.  In vigore dal 23/08/1995

[73] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187.  In vigore dal 15/06/1993

[74] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187.  In vigore dal 15/06/1993

[75] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187.  In vigore dal 15/06/1993

[76] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187.  In vigore dal 15/06/1993

[77] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma2, decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 15/06/1993 al 26/03/1998

[78] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[79] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[80] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[81] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[82] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[83] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[84] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[85] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[86] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[87] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[88] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998