Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185
  Norme sui passaporti.  
  Pubblicato in GU, n. 314 del 18/12/1967
  Vigente al 07/02/2014 



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


 
 
Capo I 

DISPOSIZIONI GENERALI

 
  Art. 1.   
  1.  Ogni cittadino e' libero, salvi gli obblighi di legge, di uscire dal territorio della Repubblica, valendosi di passaporto o di documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, e di rientrarvi.
 
 
  Art. 2.   
  1.  Il passaporto e' valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano, salvo le limitazioni previste dalla presente legge. A domanda dell'interessato il passaporto può essere reso valido, mediante l'indicazione delle località di destinazione, per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti.
 
 
  Art. 3.   
  1.  Non possono ottenere il passaporto:
   a)  coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla  
 
[ ... ] [1]  
   
 
responsabilita' genitoriale[2]  
  o alla potesta' tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;
   
[ b)  ] [3]  
   
b)  i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non e' necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della  
 
[ ... ] [5]  
   
 
responsabilita' genitoriale[6]  
  sul figlio  
 
ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali[7]  
  ; [4]  
   
[ c)  ] [8]  
   d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della liberta' personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorita' che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreche' la multa o l'ammenda non siano gia' state convertite in pena restrittiva della liberta' personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
   e)  coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423  ;
   
[ f)  ] [9]  
   g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di eta', non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.
 
 
  Art. 4.   
  1.  I provvedimenti di volontaria giurisdizione previsti dal precedente articolo sono emessi, nei confronti dei cittadini residenti all'estero, dal capo dell'ufficio consolare di prima categoria nella cui giurisdizione territoriale risiedono, ai sensi dell' articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200  .
 
 
  Art. 5.   
  1.  Il passaporto e' rilasciato, rinnovato, ritirato o restituito dal Ministro per gli affari esteri e, per sua delega:
   a) in Italia: dai questori e, in casi eccezionali, dagli ispettori di frontiera per gli italiani all'estero;
   b) all'estero: dai rappresentanti diplomatici e consolari.
 
 
  Art. 6.   
  1.  Le domande relative ai passaporti vengono presentate:
   a) in Italia: nel luogo dove il richiedente ha residenza, domicilio o dimora, alla questura o all'ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza, ovvero, in mancanza di questi, al comando locale dei carabinieri o al comune, o anche, in casi eccezionali, agli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero;
   b) all'estero: alle rappresentanze diplomatiche a consolari.
 
  2.  Di ogni domanda viene rilasciata ricevuta.
 
 
  Art. 7.   
  1.  L'autorità competente a provvedere sulle domande e' quella preposta all'ufficio o alla rappresentanza all'estero nella cui circoscrizione risiede il richiedente. In casi particolari l'autorita' di residenza puo' delegare a provvedere l'autorita' competente per domicilio o per dimora.
 
 
  Art. 8.   
  1.  La domanda di passaporto presentata ad un ufficio ammesso a riceverla ma non competente al rilascio e' trasmessa, insieme ad eventuali accertamenti istruttori, all'ufficio competente non oltre cinque giorni dalla presentazione.
 
  2.  L'ufficio competente, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, corredata dalla prescritta documentazione, rilascia il passaporto, richiede, ove necessario, il completamento dell'istruttoria, o rigetta la istanza, indicando le cause che ostano al rilascio.
 
  3.  Ove si renda necessario il completamento dell'istruttoria, il termine di cui sopra, previa comunicazione all'interessato, e' prorogato di altri quindici giorni.
 
  4.  Il passaporto e' consegnato al richiedente tramite l'ufficio cui la domanda e' stata presentata o anche direttamente dall'ufficio competente per il rilascio.
 
 
  Art. 9.   
  1.  Il Ministro per gli affari esteri puo' con proprio decreto adottare particolari disposizioni per il rilascio del passaporto, o di documento equipollente, a coloro che sono da considerarsi emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione, nell'interesse generale del lavoro italiano all'estero e per la tutela dei lavoratori.
 
  2.  Il Ministro per gli affari esteri, in circostanze eccezionali, con proprio decreto motivato, puo' sospendere temporaneamente o limitare il rilascio dei passaporti o disporre il ritiro dei passaporti gia' rilasciati, o limitarne la validita' territoriale:
   a) per cause inerenti alla sicurezza internazionale dello Stato;
   b) per cause inerenti alla sicurezza interna dello Stato, sentito il Ministro per l'interno;
   c) quando la vita, la liberta', gli interessi economici o la salute dei cittadini possano correre grave pericolo in determinati paesi.
 
  3.  L'espatrio dei cittadini aventi obblighi militari puo' in circostanze eccezionali essere temporaneamente sospeso secondo quanto previsto dalle norme sulla leva e il reclutamento delle forze armate.
 
 
  Art. 10.   
  1.  Contro i provvedimenti delle autorita' delegate ai sensi dell' articolo 5  e' ammesso ricorso al Ministro per gli affari esteri, nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione o di ricezione della comunicazione amministrativa del provvedimento di rigetto previsto dall' articolo 8  . Sul ricorso il Ministro per gli affari esteri provvede con decreto motivato.
 
  2.  Trascorsi i 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che la decisione del Ministro per gli affari esteri sia stata comunicata al domicilio eletto nel ricorso, decorre il termine per l'impugnativa in sede giurisdizionale.
 
  3.  Il termine di 30 giorni e' prorogato fino a 45 giorni quando la sede dell'autorita' competente al rilascio del passaporto si trovi in un Paese extraeuropeo.
 
  4.  Contro i provvedimenti delle autorita' delegate ai sensi dell' articolo 5, lettera a)  , per i motivi ostativi enunciati nell' articolo 3  e per i casi di ritiro del passaporto previsti dall' articolo 12  , l'interessato puo' presentare ricorso, in via alternativa, al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, negli stessi termini di cui ai precedenti commi.
 
 
 
[ Art. 11.  ] [10]  
 
 
  Art. 12.   
  1.  Il passaporto e' ritirato, a cura di una delle autorita' indicate all' articolo 5  , quando sopravvengono circostanze che ai sensi della presente legge ne avrebbero legittimato il diniego.
 
  2.  Il passaporto e' altresi' ritirato quando il titolare si trovi all'estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dell'adempimento degli obblighi alimentari che derivano da pronuncia della autorita' giudiziaria o che riguardino i discendenti di eta' minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato.
 
  3.  Il passaporto puo' essere infine ritirato quando il titolare del passaporto sia un minore e venga accertato che abitualmente svolge all'estero attivita' immorali o vi presti lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute.
 
  4.  Il passaporto ritirato viene restituito al titolare a sua richiesta non appena vengano meno i motivi del ritiro.
 
 
  Art. 13.   
  1.  Chi smarrisce il passaporto deve farne circostanziata denuncia ad una delle autorita' indicate all' articolo 5  : egli ha peraltro diritto ad ottenere un duplicato entro i termini di cui all' articolo 8  .
 
 

 
Capo II 

PASSAPORTI ORDINARI

 
 
[ Art. 14.  ] [11]  
 
 
 
Art. 14   
  1.  Il passaporto ordinario e' individuale. Esso spetta ad ogni cittadino, fatte salve le cause ostative contemplate nella presente legge.
 
  2.  Per i minori di eta' inferiore agli anni quattordici, l'uso del passaporto e' subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, lettera a), il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.
 
  3.  La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorita' competente al rilascio del passaporto
[12]  
 
 
  Art. 15.   
  1.  Il passaporto ordinario:
   a) indica nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del titolare;
   b) descrive le caratteristiche somatiche del titolare e ne contiene la fotografia, firmata ed autenticata.
 
 
  Art. 16.   
  1.  All'atto della presentazione della domanda, l'interessato deve comprovare nei modi di legge la sua identita', il possesso della cittadinanza italiana e lo stato di famiglia. Deve inoltre dichiarare per iscritto se sia o meno sottoposto a procedimento penale.
 
  2.  Alla domanda devono essere uniti i nulla osta e gli assensi previsti dalla presente legge, nonche' due fotografie di cui una autenticata.
 
 
 
[ Art. 17.  ] [13]  
 
 
 
Art. 17   
  1.  Il passaporto ordinario e' valido per dieci anni. La validita' del passaporto puo' essere tuttavia ridotta a norma delle disposizioni in vigore o su domanda di chi ne abbia facolta' a norma di legge.
 
  2.  Per i minori di eta' inferiore a tre anni, la validita' del passaporto e' di tre anni; per i minori di eta' compresa tra tre e diciotto anni, 1a validita' del passaporto e' di cinque anni.
 
  3.  In caso di urgenza ovvero in caso di impossibilita' temporanea alla rilevazione delle impronte digitali, o per particolari esigenze, puo' essere emesso un passaporto temporaneo, di validita' pari o inferiore a dodici mesi.
[19]  
 
 
  Art. 18.   
  1.  Per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario in Italia o all'estero e' dovuta la tassa di lire 1.000 per anno o frazione di anno di validità oltre al rimborso del costo del libretto. contributo amministrativo di euro 73,50, oltre al costo del libretto.
 
  2.  Il costo del libretto è determinato dal Ministero degli Affari esteri, sentito il Ministero del tesoro.
 
  3.  Per i minori iscritti sui passaporti dei genitori o di altre persone che gli accompagnino non è dovuta alcuna tassa.
 
  4.  All'estero la tassa è riscossa in moneta locale, secondo le norme degli ordinamenti consolari, con facoltà per il Ministero degli affari esteri di stabilire il necessario arrotondamento.
[20]  
 
   
 
  Art. 19.   
  1.  Nessuna tassa e' dovuta per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario, in Italia od all'estero:
   a) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione;
   b) dagli italiani all'estero che fruiscano di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;
   c) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari;
   d) dagli indigenti.
 
  2.  Il libretto del passaporto rilasciato ad appartenenti alle predette categorie e' gratuito.
 
  3.  Gli atti, documenti e domande occorrenti per il rilascio o rinnovo del passaporto in favore delle persone di cui al presente articolo sono redatti in carta libera, con esenzione da qualsiasi imposta o tassa.
 
 

 
Capo III 

PASSAPORTI SPECIALI

 
  Art. 20.   
  1.  A gruppi da cinque a cinquanta persone puo' essere rilasciato per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici, od altri previsti da accordi internazionali, un passaporto collettivo. Tale passaporto, non rinnovabile, e' valido per il solo viaggio all'estero al quale il documento si riferisce, ed e' di durata non superiore a quattro mesi.
 
  2.  Nel passaporto collettivo, che deve indicare i nominativi dei componenti il gruppo, possono essere iscritti anche i minori, con gli assensi o l'autorizzazione di cui all'articolo 3, lettera a).
 
  3.  Non possono esservi iscritti coloro che, secondo le disposizioni della presente legge, non potrebbero ottenere il passaporto ordinario.
 
  4.  Il gruppo deve avere un capogruppo munito di passaporto ordinario.
 
  5.  Gli altri componenti del gruppo esclusi quelli di eta' inferiore agli anni quattordici devono essere muniti di documento di identificazione valido a norma di legge.
 
  6.  La domanda del passaporto collettivo e' presentata dal capogruppo.
 
  7.  Per ogni componente il gruppo - esclusi il capogruppo ed i minori degli anni dieci - e' dovuta una tassa di lire trecento.
 
 
  Art. 21.   
  1.  Possono essere rilasciati e rinnovati passaporti speciali, lasciapassare ed altri consimili documenti, equipollenti al passaporto, in favore di stranieri e di apolidi, quando cio' sia previsto da accordi internazionali.
 
 
  Art. 22.   
  1.  A chi risieda o dimori nella fascia di frontiera possono essere rilasciate o rinnovate carte di frontiera, tessere di turismo alpino e consimili documenti equipollenti al passaporto, quando cio' sia previsto da accordi internazionali.
 
 

 
Capo IV 

PASSAPORTI DIPLOMATICI E DI SERVIZIO

 
  Art. 23.   
  1.  Il Ministro per gli affari esteri puo' stabilire che siano rilasciati passaporti diplomatici o di servizio secondo un regolamento da emanare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.
 
 

 
Capo V 

DISPOSIZIONI PENALI

 
  Art. 24.   
  1.  Chiunque esce dal territorio dello Stato senza essersi munito di passaporto o di altro documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, ovvero con passaporto la cui validita' sia stata sospesa ai sensi della presente legge, e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila.
 
  2.  La pena e' dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda da lire venticinquemila a lire trecentomila se il passaporto era stata negato o ritirato.
 
  3.  La pena e' dell'arresto da un mese a un anno e dell'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila se il colpevole, al momento del suo espatrio, si trovava nelle condizioni previste dall' articolo 3  , lettere c), d), e), ovvero se egli non aveva ancora adempiuto agli obblighi di leva.
 
 
  Art. 25.   
  1.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, richiedendo un passaporto individuale o collettivo, rende affermazioni non veritiere, e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila.
 
 

 
Capo VI 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 
  Art. 26.   
  1.  I passaporti rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge restano validi sino alla loro scadenza.
 
 
  Art. 27.   
  1.  Nulla e' innovato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656  , concernente la circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea.
 
 
 
[ Art. 28.  ] [22]  
 
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 

Data a Roma, addi' 21 novembre 1967

SARAGAT

MORO

FANFANI

TAVIANI

REALE

PRETI

COLOMBO

TREMELLONI

Bosco

Visto, il Guardasigilli: REALE

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo97, comma1, decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154. In vigore dal 02/01/1968 al 06/02/2014

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo97, comma1, decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154.  In vigore dal 07/02/2014

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 16 gennaio 2003, n. 3. In vigore dal 02/01/1968 al 03/02/2003

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 16 gennaio 2003, n. 3.  In vigore dal 04/02/2003

[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo97, comma1, decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154. In vigore dal 02/01/1968 al 06/02/2014

[6] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo97, comma1, decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154.  In vigore dal 07/02/2014

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo, 39viciessemel, comma41, decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273.  In vigore dal 31/12/2005

[8] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo215, decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In vigore dal 02/01/1968 al 23/10/1989

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma11, legge 15 maggio 1997, n. 127. In vigore dal 02/01/1968 al 17/05/1997

[10] - Sostituzione (testo eliminato) da: allegato4, decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In vigore dal 02/01/1968 al 15/09/2010

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo20ter, legge 20 novembre 2009, n. 166. In vigore dal 02/01/1968 al 24/11/2009

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo20ter, legge 20 novembre 2009, n. 166.  In vigore dal 25/11/2009

[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo, 20terComma, legge 20 novembre 2009, n. 166. In vigore dal 02/01/1968 al 24/11/2009

[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo24, comma2, legge 16 gennaio 2003, n. 3. In vigore dal 02/01/1968 al 03/02/2003

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo24, comma2, legge 16 gennaio 2003, n. 3.  In vigore dal 04/02/2003

[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma6, legge 16 giugno 1998, n. 191. In vigore dal 02/01/1968 al 04/07/1998

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo24, comma2, letterab, legge 16 gennaio 2003, n. 3.  In vigore dal 04/02/2003

[18] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo24, comma2, letterac, legge 16 gennaio 2003, n. 3. In vigore dal 02/01/1968 al 03/02/2003

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo, 20terComma, legge 20 novembre 2009, n. 166.  In vigore dal 25/11/2009

[20] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 23 giugno 2014, n. 89. In vigore dal 02/01/1968 al 23/06/2014

[21] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 23 giugno 2014, n. 89.  In vigore dal 24/06/2014

[22] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo24, comma3, legge 16 gennaio 2003, n. 3. In vigore dal 02/01/1968 al 03/02/2003