In risposta ai quesiti formulati da alcune sedi, si chiarisce - come confermato dal Coordinamento generale legale con parere del 2.02.2010 - che il diritto del lavoratore, cittadino comunitario, alle prestazioni di disoccupazione (indennità ordinaria di disoccupazione non agricola ed agricola, trattamenti speciali agricoli), sussistendo tutti i requisiti normativamente previsti per la fruizione del beneficio, riconosciuto indipendentemente dalla iscrizione dell'interessato nello schedario della popolazione temporanea di cui all' art. 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e dalla iscrizione anagrafica di cui all' art. 9 del Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 .
Tali norme hanno infatti esclusivo rilievo in materia di sicurezza interna e la loro applicazione in materia previdenziale (nella specie, requisiti di accesso alle prestazioni di disoccupazione) si porrebbe in contrasto con i principi di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione europea sanciti dal Regolamento CE n. 883/2004 del 29 aprile 2004 , relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e dal relativo Regolamento CE di applicazione n. 987/2009 del 16 Settembre 2009 .
Le indicazioni fornite con messaggio n. 20819 del 18.09.2009 in merito alla liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola sono assorbite dal presente messaggio.
Si raccomanda ai Direttori in indirizzo di procedere al riesame in autotutela delle domande di prestazione eventualmente respinte per mancanza del predetto requisito anagrafico.