Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA'E DELLA RICERCA  
CIRCOLARE 21 febbraio 2014, n. n. 547
  Oggetto: Deroga all'obbligo scolastico di alunni adottati. Chiarimenti.  
 


 
  urn:nir:ministero.istruzione.universita.ricerca:circolare:2014-02-21;547

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali - LORO SEDI

Al Sovraintendente scolastico per la Provincia di Bolzano - BOLZANO

All'Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca - BOLZANO

All'Intendente scolastico per la scuola delle località ladine - BOLZANO

Al Capo Dipartimento Istruzione della Provincia di Trento - TRENTO

Al Sovraintendente agli Studi per la Valle d?Aosta - AOSTA


 

A seguito di riflessioni e istanze rappresentate dalle Associazioni più attive sul territorio e maggionnente rappresentative delle famiglie adottive e, in particolare, di quelle che adottano minori stranieri, con cui questo Ministero si confronta da tempo in merito alle complesse problematiche che riguardano l'inserimento scolastico dei minori adottati, è emersa la necessità di fornire puntuali indicazioni relativamente all’eventuale deroga all’obbligo di istruzione di tali alunni. La presente nota, pertanto, sostituisce la precedente circolare prot. n. 338 del 4/2/2014 peraltro già sospesa con la nota n. 403 del 10/2/2014.

La necessità di fornire alle scuole di tutto il territorio elementi univoci per affrontare tali tematiche nasce da un quesito formulato dall’Ufficio Scolastico per il Veneto che chiedeva la possibilità di deroga all’obbligo scolastico per un minore adottato giunto in Italia da 12 mesi e di circa 6 anni di età. A supporto di tale richiesta vi era una considerevole documentazione, prodotta dai Servizi Territoriali e dall’Ente Autorizzato che aveva curato l’adozione, nella quale veniva rappresentato l’inadeguato sviluppo cognitivo e socio-affettivo, rispetto all’età anagrafica, del minore in questione.

In quell'occasione, sia la I).G. per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica sia la D.G. per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione avevano fornito parere favorevole al quesito posto dall'USR per il Veneto, trovando riscontro normativo in quanto indicato all' articolo 114, comma 5, del decreto legislativo n. 297/1994  , recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione.

Occorre sottolineare che il caso dell’U.S.R. per il Veneto è emblematico di frequenti situazioni di criticità, rappresentate a questo Ministero, emerse nell’ambito di una realtà sociale sempre più cosmopolita e che pone al nostro sistema di istruzione nuove sfide in termini di implementazione delle politiche per l’inclusione.

Secondo i dati statistici della Commissione Adozioni Internazionali, infatti, solo nel 2012 sono arrivati in Italia 3.106 bambini e bambine con un’età media di circa 5 anni e 11 mesi. L’inserimento scolastico di questi alunni può comportare, in alcuni casi, elementi di criticità alla luce, in particolare, del vissuto e delle specificità proprie di tali minori.

D'altronde, la Direttiva del Ministro del 27 dicembre 2012, e la conseguente Circolare applicativa n. 8 del 6 marzo 2013  , ben descrivono la complessa realtà delle nostre classi, evidenziando che "ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare bisogni educativi speciali o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta".

A tal proposito, sottolineando la straordinarietà e specificità degli interventi in questione, si invitano le SS.LL. - qualora si trovino in presenza di situazioni riguardanti alunni che necessitano di una speciale attenzione - a porre in essere gli strumenti e le più idonee strategie affinché i Dirigenti Scolastici esaminino i singoli casi con sensibilità e accuratezza, confrontandosi - laddove necessario - anche con specifiche professionalità di settore e con il supporto dei Servizi Territoriali, predisponendo percorsi individualizzati e personalizzati.

Solo a conclusione dell’iter sopra descritto, inerente casi eccezionali e debitamente documentati, e sempre in accordo con la famiglia, il Dirigente Scolastico - sentito il Team dei docenti - potrà assumere la decisione, in coerenza con quanto previsto con l’ articolo 114, comma 5, del d. lgs. n. 297/1994  , di far permanere l'alunno nella scuola dell'infanzia per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dei pre- requisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un anno scolastico, anche attraverso un'attenta e personalizzata progettazione educativa.

Nell’invitare le SS.LL. a dare massima diffusione alla presente nota, si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.


 

Il Capo Dipartimento: Luciano Chiappetta