Sono pervenute da alcune sedi richieste di chiarimento sulla circostanza che la data di inizio del rapporto di lavoro denunciata all'Istituto, nel caso di lavoratori extracomunitari al loro primo ingresso in Italia per lavoro, sia successiva, a volte di mesi, alla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavorò presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.
A tale proposito si precisa che, ai sensi dell'attuale normativa in materia, il contratto di soggiorno per lavorò non coincide con il vero e proprio "contratto di lavoro".
Con riferimento al primo, infatti, la norma parla di "... proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale..." ( D.P.R. 394/99 art. 30-bis comma 3 lettera c) , così come modificato dal D.P.R. 334/04 ).
Inoltre, nel "contratto di soggiorno" manca un elemento essenziale: la data di inizio del rapporto di lavoro che, quindi, è possibile sia posteriore anche di qualche mese rispetto alla data di sottoscrizione del "contratto di soggiorno" presso il SUI.
Il "contratto di soggiorno", pertanto, deve intendersi come impegno assunto dalle parti a concludere, nel termine previsto dalla norma, un contratto di lavoro le cui principali condizioni sono già indicate nel "contratto di soggiorno" stesso.
Il termine sopraindicato, entro il quale il datore di lavoro deve stipulare il contratto di lavoro con il lavoratore extracomunitario, inviando - per via telematica e, in caso di lavoro domestico, anche per raccomandata o fax - al Centro per l'Impiego competente il modello "Unificato Lav" (Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007), è di 6 mesi a partire dalla data di rilascio, da parte del SUI, del nulla-osta al lavoro subordinato, da intendersi come autorizzazione all'ingresso e alla permanenza in Italia per lavoro.
Lo Sportello Unico per l'Immigrazione, infatti, ricevuta la richiesta di nulla osta al lavoro per l'ingresso in Italia di uno straniero residente all'estero e sentito il parere di Questura, Direzione provinciale del Lavoro e Centro per l'Impiego competenti, convoca il datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il conseguente rilascio del nulla osta all'ingresso in Italia dello straniero, che ha una validità di 6 mesi dalla data del rilascio stesso ( D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 22 comma 5 e D.P.R. n. 394/99 art. 31 così come modificato dal D.P.R. n. 334/04 ).
I sei mesi di validità del nulla osta sono a loro volta giustificati dalla procedura di rilascio del visto
d'ingresso del cittadino straniero, dovendosi considerare che lo Sportello Unico invia il suddetto nulla osta al Consolato italiano di competenza, il quale rilascia il visto d'ingresso entro 30 giorni dalla richiesta ( D.P.R. 394/99 art. 6 comma 5 così come modificato dal D.P.R. 334/04 ).
Lo straniero, in possesso del visto, entra in Italia ed entro 8 giorni deve recarsi presso lo Sportello Unico per la firma del contratto di soggiorno e la compilazione del modulo per la richiesta del permesso di soggiorno ( D.Lgs. 286/98 art. 22 comma 6 ).
Si segnalano, infine, due casi specifici in cui è possibile che tra la data del rilascio del nulla-osta al lavoro da parte del SUI e la data della stipula del contratto di lavoro tra il datore di lavoro e il lavoratore extracomunitario intercorrano anche più di 6 mesi.
Indisponibilità del datore di lavoro.
Può accadere che lo straniero, giunto in Italia con regolare visto d'ingresso rilasciato a seguito di nulla osta al lavoro, non riesca a formalizzare il rapporto di lavoro per sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro.
In questo caso specifico, contemplato dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 20 agosto 2007 , lo straniero può richiedere alla Questura territori almente competente un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di 6 mesi dal momento del rilascio, allegando alla domanda un'apposita dichiarazione del responsabile del SUI dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione.
Lo straniero ha quindi 6 mesi di tempo per trovare un nuovo datore di lavoro e, dopo aver chiesto la conversione del permesso per attesa occupazione in permesso per lavoro subordinato, stipulare un contratto di lavoro.
Subentro in caso di decesso del datore di lavoro o di cessazione d'azienda.
Nei casi di decesso del datore di lavoro o di cessazione dell'azienda che aveva originariamente fatto richiesta di nulla osta al lavoro per un cittadino extracomunitario, è riconosciuta la possibilità di subentro nell'assunzione da parte di un componente della famiglia del defunto - se si tratta di lavoro domestico o di collaborazione familiare - o da parte della nuova azienda che a tutti gli effetti rileva quella precedente.
Il nuovo datore di lavoro dovrà presentare allo Sportello unico competente una specifica richiesta facendo riferimento all'istanza a suo tempo inoltrata, indicandone gli estremi, e seguendo, quindi la successiva procedura prevista per l'assunzione del cittadino extracomunitario. ( Circolare del Ministero dell'Interno del 7 luglio 2006 ).
Da quanto sopra illustrato consegue che è legittimamente possibile che il contratto di lavoro abbia data successiva al contratto di soggiorno per lavoro concluso a seguito di primo ingresso in Italia e pertanto l'obbligo contributivo decorre dalla data di inizio del rapporto di lavoro indicata nello specifico contratto di lavoro.