Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE  
 
CIRCOLARE 16 novembre 2011, n. 8710
  OGGETTO: Titoli di viaggio in favore di cittadini somali. Risposta a quesito.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.pubblica.sicurezza;direzione.centrale.immigrazione.polizia.frontiere:circolare:2011-11-16;8710


 

Con riguardo al quesito proposto da codesta Questura, relativamente alla possibilità di concedere, ai cittadini somali che lamentano difficoltà dell'ingresso oltranza dei Paesi, anche comunitari, che non riconoscono valido il passaporto rilasciato dal proprio Governo, un titolo di viaggio per stranieri, si formano le seguenti considerazioni ferma restando, tuttavia, l'esclusiva competenza del questore nella valutazione dell'istanza o nella verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio del documento di viaggio italiano.

Come noto, in via generale, si provvede alla concessione dello specifico documento di viaggio nel caso in cui gli stranieri non siano in grado di ottenere un valido passaporto della propria autorità Nazionale.

Nel caso in specie, invece, i cittadini somali sono titolari di validi passaporti, emessi dal Governo nazionale dal 1° febbraio 2007 e ritenuti idonei per l'ingresso in Italia, dal 2010.

Ciò premesso, si chiarisce che in ambito Schengen solamente Italia, Francia e Malta riconoscono validi i nuovi passaporti somali consentendo ai titolari, in possesso, peraltro, del permesso di soggiorno rilasciato dai menzionati Paesi a fruire del diritto alla libera circolazione, sancito dall'articolo 21 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen , nei rispettivi territori. Tuttavia, tale limitazione non determina per i cittadini somali residenti in Italia l'impossibilità di recarsi in altri Stati membri ovvero in Paesi terzi. Costoro, infatti, possono richiedere lo specifico visto presso la Rappresentanza diplomatico-consolare dello Stato di destinazione presente in Italia che, ove ritenesse di poter accogliere l'istanza, procede al rilascio del relativo visto di ingresso VTL, in conformità agli articoli 25 e 29 del Codice Visti, apponibile in un foglio separato (denominato lasciapassare), ai sensi del Reg. (CE) n. 333/2002 .

Nel precisare che tale parere è stato opportunamente condiviso con il competente Ministero degli Affari Esteri, si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.

 

Il Direttore Centrale: Rodolfo Ronconi