IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ;
Visto l' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
Visto l' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , allegato 1, n. 112-bis, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 gennaio 1935, n. 112 ;
Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264 ;
Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12 ;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56 ;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 ;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 ;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 ;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 ;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 ;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 ;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 marzo 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ai sensi dell' articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 ;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le politiche comunitarie, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno;
Emana
il seguente regolamento:
DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO
Disposizioni generali
Ambito di applicazione
Definizioni
Tutela dei dati personali
Servizi alle persone in cerca di lavoro
Elenco anagrafico
Scheda professionale
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Norme abrogate
Norme transitorie
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 luglio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Loiero, Ministro per gli affari regionali
Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Bianco, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Fassino