Art. 1.
1.
Tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di beneficenza pubblica sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.
2.
Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti:
a)
le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla
legge 17 luglio 1890, n. 6972
, e successive modificazioni ed integrazioni, che operano nel territorio regionale;
c)
le controversie in materia di spedalità di cui all'
art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972
, e successive modificazioni e integrazioni; nell'ipotesi che tali controversie insorgano tra enti appartenenti a regioni diverse, la determinazione della competenza a decidere e' effettuata in relazione al luogo di residenza di colui che ha usufruito delle cure di spedalità;
d)
il mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
e siano segnalati dalla autorità locale di pubblica sicurezza agli organi regionali; le rette per l'ospitalità di minori presso istituti educativo-assistenziali e di anziani presso case di riposo;
e)
i controlli sugli enti comunali di assistenza e sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la disciplina della
legge 17 luglio 1890, numero 6972
, e successive modificazioni; gli interventi assistenziali effettuati dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173;
f) l'assistenza estiva ed invernale in favore di minori;
g) l'assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario agli assistibili bisognosi; l'assistenza in natura e l'assistenza sanitaria e farmaceutica, in favore delle categorie assistibili, di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646;
i) ogni altra funzione amministrativa esercitata dai prefetti e dagli altri organi centrali e periferici dello Stato in materia di beneficenza pubblica, fermo restando quanto disposto dai successivi articoli.
Art. 2.
1.
Fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali, le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale attualmente esercitate nella materia di cui al
precedente art. 1
.
2.
Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nella materia di cui al
precedente art. 1
facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi od uffici centrali o periferici dello Stato.
Art. 3.
1.
Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:
1) ai rapporti internazionali nella materia di cui al presente decreto ed ai rapporti, in materia di assistenza, con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonchè alla assistenza degli stranieri in relazione alle convenzioni internazionali;
2)
agli interventi assistenziali ai sensi della
legge 8 dicembre 1970, n. 996
, nonchè per altre esigenze di carattere straordinario od urgente o di carattere perequativo in relazione alle necessita' degli enti assistenziali nelle diverse regioni;
3)
ai comitati di soccorso ed alle altre istituzioni private di beneficenza operanti nel territorio regionale, previsti dai punti a) e b) dell'
art. 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972
e dall'art. 4 del relativo regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, in quanto soggetti a vigilanza per motivi assistenziali in base alle leggi vigenti od in quanto ricevano finanziamenti pubblici o stipulino convenzioni con enti pubblici, fino a quando la materia non sarà disciplinata con successivo provvedimento da emanarsi entro il 6 giugno 1972;
4)
alle pensioni ed assegni a carattere continuativo, disposti in attuazione dell'
art. 38 della Costituzione
, in favore dei ciechi civili, sordomuti ed invalidi civili; agli interventi in favore degli orfani dei caduti per servizio; all'assistenza delle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi e delle persone di cui alla
legge 20 febbraio 1958, n. 75
, agli interventi di prima assistenza in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati di cui alla
legge 19 ottobre 1970, n. 744
, integrata dalla
legge 25 luglio 1971, n. 568
; alla assistenza ai profughi stranieri;
5) alla autorizzazione agli enti assistenziali pubblici e privati ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili ai sensi delle vigenti disposizioni;
6) agli studi ed alle sperimentazioni relative alle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di assistenza e beneficenza, che attengano ad esigenze di carattere unitario, con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli obblighi internazionali.
Art. 4.
1.
Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento, con legge dello Stato, degli enti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti nella materia di cui al presente decreto, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi.
2.
Restano, altresì, ferme le attribuzioni esercitate dagli organi dello Stato in ordine agli enti assistenziali privati a carattere nazionale o pluriregionale.
Art. 5.
1.
Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonche' quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attivita' inerenti alla materia di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'
art. 117 della Costituzione
.
Art. 6.
1.
La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro o con i Ministri competenti.
2.
L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato, di volta in volta, dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I .P.E.) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.
3.
Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenute a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella Regione, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto.
Art. 7.
1.
Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici, concernenti le funzioni amministrative trasferite alle regioni con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal
successivo art. 8
, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.
Art. 8.
1.
La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.
2.
Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del
secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'
art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281
. Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo saranno assegnate, entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinerà, in relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto art. 9 della legge n. 281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.
Art. 9.
1.
I comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, continuano ad esercitare le funzioni loro spettanti ai sensi della legislazione vigente ad eccezione di quelle trasferite alle Regioni a statuto ordinario con il presente decreto.
Art. 10.
1.
Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali ad esse trasferite con il presente decreto, e' indicato nella tabella allegata.
2.
Il contingente di cui al precedente comma sara' ripartito per qualifica e per regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data indicata nel
primo comma
.
3.
In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo determinato ai sensi dei precedenti comma vengono ridotti, con decorrenza dalla data indicata nel
primo comma
, i relativi ruoli organici e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.
4.
Ferma restando la decorrenza dalla data indicata nel
primo comma
del trasferimento alle regioni, l'immissione nei ruoli e contingenti regionali del personale di cui al
primo comma
sara' effettuata con la prima legge regionale di istituzione di ruoli regionali.
5.
Sino alla data di inquadramento nei ruoli regionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1972, all'amministrazione del personale da trasferire continuerà a provvedere, salvo quanto previsto nei successivi articoli, l'amministrazione di provenienza.
6.
Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli o contingenti regionali, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attivita', previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.
7.
Nell'ambito della regione i trasferimenti di sede del personale statale di cui al presente articolo sono disposti, osservate le norme dell'art. 32 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
, con provvedimento dell'amministrazione regionale, che fino alla data indicata nel
precedente quinto comma
ne da' notizia all'amministrazione statale di provenienza del dipendente.
8.
Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale di cui al presente articolo sono a carico delle regioni che provvederanno altresì a versare all'amministrazione statale di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.
9.
Fino a quando non si potrà provvedere diversamente il pagamento delle competenze di attivita' di servizio e della pensione spettanti all'impiegato od operaio messo a disposizione o trasferito verra' effettuato dall'amministrazione di provenienza salvo il successivo rimborso.
Art. 11.
1.
Entro due mesi dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, indicato nella tabella allegata al presente decreto, che il giorno anteriore alla data predetta risulti assegnato ad uffici periferici non trasferiti alle regioni o a servizi centrali che svolgano funzioni amministrative trasferite alle regioni, e' messo dall'amministrazione di provenienza, previo assenso degli impiegati ed operai, a disposizione delle singole regioni e, se presta servizio presso ufficio periferico, della regione nel cui territorio tale ufficio si trova.
2.
Ove gli assensi fossero inferiori alle unita' da trasferire, l'amministrazione provvederà, entro tre mesi dalla data indicata nel
primo comma
, a mettere a disposizioni delle singole regioni gli impiegati od operai che ne abbiano fatto domanda, dando la precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni o funzioni connesse con quelle trasferite alle regioni e tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
.
3.
Nel caso di inesistenza o insufficienza di domande, l'amministrazione provvede d'ufficio, sentito il consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione delle singole regioni gli impiegati od operai che risultino in possesso dei minori titoli indicati dall'art. 32, terzo comma, del testo unico n. 3 suindicato.
4.
Al personale contemplato nel presente articolo, che viene trasferito a sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza anche a domanda, compete il trattamento economico di missione e di trasferimento, compresa l'indennità di prima sistemazione, stabilito per i dipendenti dello Stato dalle vigenti disposizioni di legge.
5.
Al personale messo a disposizione in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al
precedente art. 10
.
Art. 12.
1.
La legge della regione concernente l'inquadramento nei ruoli regionali del personale delle amministrazioni dello Stato assicurerà al personale di cui ai precedenti articoli il passaggio nei ruoli stessi, salvaguardando, nello stesso tempo, le posizioni di carriera ed economiche gia' acquisite, al momento del passaggio stesso, nel ruolo statale di provenienza, anche per effetto delle agevolazioni previste dall'
art. 16, comma terzo, della legge 18 marzo 1968, n. 249
, quale risulta sostituito con l'
art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775
.
2.
Ai fini del conseguimento delle agevolazioni indicate nel comma precedente il personale di cui al precedente art. II si considera di diritto trasferito a domanda.
3.
Sino ad un anno dalla entrata in vigore delle singole leggi regionali istitutive dei ruoli regionali, la meta' dei posti comunque disponibili, dopo effettuato l'inquadramento previsto nel
primo comma
, nelle singole qualifiche di tali ruoli sarà conferita mediante concorsi di trasferimento riservati al personale di pari qualifica e di ruoli corrispondenti già trasferito ad altra regione ai sensi del presente decreto. I posti eventualmente non coperti saranno conferiti con le normali procedure.
4.
Nella prima applicazione del presente decreto, i dipendenti dello Stato trasferiti alla regione presso cui ricoprano la carica di consigliere regionale, ove non chiedano, entro dieci giorni dalla messa a disposizione, il collocamento in aspettativa senza assegni, sino alla scadenza dell'attuale mandato, sono dichiarati decaduti ai sensi dell'
art. 18, comma primo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108
.
Art. 13.
1.
Le soppressioni e le riduzioni da apportare, ai sensi dell'
art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281
, agli stati di previsione del Ministero dell'interno e del tesoro, in conseguenza del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, nonche' del personale statale, nei contingenti indicati sulla tabella allegata e delle connesse spese di funzionamento, restano determinate come segue:
2.
Per l'anno 1972, in relazione al disposto del
decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121
, che fissa al 1 aprile 1972 la data di inizio dell'esercizio, da parte delle Regioni a statuto ordinario, delle funzioni loro trasferite e quella di iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nell'
art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281
, gli stanziamenti relativi a capitoli da sopprimere ai sensi del precedente comma rimarranno iscritti nel bilancio dello Stato per una somma corrispondente ai tre dodicesimi del loro importo e le riduzioni di stanziamenti indicate nel medesimo
primo comma
saranno effettuate nella misura dei nove dodicesimi dell'ammontare delle riduzioni stesse.
Art. 14.
1.
Le spese aggiuntive connesse al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'
articolo 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281
, applicando agli ammontari delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti risultanti nel primo comma del precedente articolo le seguenti percentuali:
a) spese di natura operativa correnti: venti per cento;
b) spese di personale ed accessorie: sedici virgola cinque per cento;
c)
spese di funzionamento: venti per cento. Per l'anno 1972, l'ammontare delle spese aggiuntive, quale risulta applicando le sopra indicate misure percentuali agli importi delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti, resta determinato in milioni 5.733,8, in relazione a quanto disposto dal
decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121
.
2.
All'onere relativo si provvede, per l'anno medesimo, con una corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.
Art. 15.
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto, per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni amministrative, dalla data fissata nel
decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121
.