AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
AL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO Foro Italico 00135 - ROMA
AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell' Asilo - ROMA
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - ROMA
Recentemente, si è avuto modo di constatare la molteplicità delle criticità correlate all'applicazione della limitazione temporale prescritta, agli sportivi stranieri che soggiornano in Italia a titolo professionistico o dilettantistico, in forza di una interpretazione del comma 2, dell'articolo 40, del novellato DPR 394/99 resa e diramata, rispettivamente, dal CONI alle Federazioni Sportive Nazionali il 19 giugno 2006 (1), dalla Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e delI'Asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ai Signori Prefetti e Commissari del Governo il 14 luglio 2006 (2) e, in ultimo da questa Direzione Centrale ai Signori Questori della Repubblica il 1 agosto 2006 (3).
Con lo scopo, pertanto, di poter superare, definitivamente, le suddette disposizioni, nelle parti in cui si era affermato che "il rinnovo del permesso di soggiorno può essere richiesto per periodi che non superino complessivamente i quattro anni", sentiti il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e la Direzione Centrale per le Politiche dell 'Immigrazione e dell'Asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'lmmigrazione, si formulano le seguenti osservazioni, indispensabili a poter meglio delineare l'ambito applicativo dei commi 2 e 16 , dell'articolo 40, del novellato DPR 394/99 . Si osserva, infatti, che la norma contenuta nel comma 2, del citato articolo 40 , possa trovare applicazione solo alla luce del successivo comma 16 .
In particolare, per gli sportivi stranieri che soggiornano sul territorio nazionale a titolo professionistico o dilettantistico, il citato comma 16 , prevedendo che "la dichiarazione nominativa di assenso" (resa, come noto, dal CONI in sostituzione del nulla osta al lavoro ) debba essere concessa anche nel caso "si tratti di prestazioni di lavoro autonomo" e possa essere rinnovata "anche al fine di consentire il trasferimento degli sportivi stranieri tra società sportive nell 'ambito della medesima federazione ", non impone specifici limiti temporali all'assolvimento di attività autonome o subordinate; anzi, la sua generica formulazione, consente di fatto l'avvio di attività di durata pluriennale.
Alla luce di tale osservazione, si è dell'avviso che, in assenza di una espressa limitazione nel citato comma 16 , il termine inserito nel precedente comma 2 , assolva ad una mera funzione ordinatoria; si è del parere, infatti, che il legislatore abbia inteso disciplinare solo il termine di validità della dichiarazione nominativa di assenso", concessa periodicamente, attribuendo ad essa una validità, nel massimo, biennale, ma comunque illimitatamente rinnovabile sempreché, tuttavia, permangano i requisiti e le condizioni che avevano dato luogo all'iniziale rilascio.
Tale convincimento trae origine dalla lettura dello stesso comma 2 , ove è disposto che il nulla osta al lavoro (coincidente, come detto, con la dichiarazione nominativa di assenso) "non può essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni". E' parere di questa Direzione Centrale, infatti, che il legislatore con tale previsione abbia voluto fissare un termine massimo di durata affinché, per esempio, nelle ipotesi di attività autonoma ovvero in presenza di un contratto di lavoro pluriennale, la dichiarazione nominativa di assenso non abbia mai una validità superiore ai due anni.
Un analogo approccio è peraltro riferibile al successivo dispositivo inserito nel medesimo comma 2 , in cui è precisato che "la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non può superare lo stesso termine biennale ". Anche in tale contesto si ritiene che l'intento perseguito dal legislatore sia stato quello di attribuire, alla proroga della dichiarazione nominativa di assenso, un eguale limite massimo biennale. D'altro canto la norma in analisi pur prevedendo il suddetto limite temporale, con l'inciso "se prevista", opera un chiaro rinvio alla disciplina specifica sancita nel successivo comma 16, dello stesso articolo 40 , che, come detto, non preclude allo sportivo straniero la possibilità di svolgere prestazioni riconducibili al lavoro autonomo ovvero di essere assunto con contratto di lavoro pluriennale.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, si ritiene di poter affermare che, nei casi in specie, il permesso di soggiorno possa essere rinnovato, ricorrendone i presupposti, ben oltre il termine dei quattro anni precedentemente indicato.
Confidando nell'osservanza delle presenti indicazioni, si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.
Note:
(1) Cfr. con nota-circolare diramata dal Comitato Olimpico Nazionale, Direzione sport e preparazione olimpica, Pt. 2024, il 19 giugno 2006 ( All. 1 );
(2) Cfr. con nota-circolare diramata dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell' Asilo, Protocollo 0002837, il 14 luglio 2006 ( All. 2 );
(3) Cfr. con circolare telegrafica N. 400/A/2006/400062/P/12.214.27 del 1° agosto 2006, diramata da questa Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere ( All. 3 );
(4) e, conseguentemente, al relativo permesso di soggiorno;
(5) così come disciplinato dalla norma di carattere generale di cui all' articolo 5, comma 5 del novetlato decreto legislativo 286/98 , applicato in combinato disposto con il precedente articolo 4, comma 3 .
Il Direttore Centrale
Circolare CONI del 19/06/2006:
Circolare diramata dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell' Asilo, Protocollo 0002837, il 14 luglio 2006:
Circolare telegrafica N. 400/A/2006/400062/P/12.214.27 del 1° agosto 2006: