Regione Toscana
norma

 
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA - REGIONE LAZIO  
PROTOCOLLO INTESA 6 febbraio 2018
  Ai fini dell'identificazione delle vittime di tratta per il contrasto dello sfruttamento degli esseri umani, tra i richiedenti protezione internazionale.  
 


 
  urn:nir:commissione.territoriale.riconoscimento.protezione.internazionale:protocollo.intesa:2018-02-06;nir-1

Indice


VISTI

la Convenzione di Ginevra sullo Status dei rifugiati del 1951 e il Protocollo addizionale del 1967 ;

la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall'ordinamento italiano con la legge 848/1955  ;

il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite del 15 novembre 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale, per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone e, in particolare, di donne e bambine, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2006 n. 146  ;

la Convenzione del Consiglio d'Europa n.197 sulla lotta alla tratta di esseri umani approvata a Varsavia il 16 maggio 2005, ratificata dall'Italia con la legge n. 108 del 2 luglio 2010  ;

la Direttiva 2004/81/CE , sul titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime di tratta di esseri umani o coinvolti in azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti;

la Direttiva 2009/52/UE , che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

la Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;

le Direttive UE in materia di protezione internazionale; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modifiche e integrazioni;

in particolare, l' art. 18 comma 3-bis  del succitato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , il quale stabilisce che, per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del medesimo articolo 18, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale , o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18, si applichi, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all' articolo 13, comma 2-bis, della legge n. 228 del 2003  , un Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisca ai destinatari, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto, e assistenza sanitaria, ai sensi del succitato articolo 13 della legge n. 228 del 2003  e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 18;

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modifiche e integrazioni;

la legge 11 agosto 2003, n. 228  "Misure contro la tratta di persone", e successive modificazioni; il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24  "Attuazione della direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime", che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI;

il decreto legislativo 2014, n.18 "Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta";

il decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 142  "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE , recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale";

la legge 29 ottobre 2016, n. 199  "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo";

la legge 7 aprile 2017, n. 47  "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati";

la legge regionale 14 luglio 2008, n. 10 "Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati";

il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani adottato dal Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 2016;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016  "Definizione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale , o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18";

l' articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo delle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale;

PREMESSO CHE

la tratta e lo sfruttamento di esseri umani costituiscono un fenomeno criminale sempre più attuale che viola i diritti fondamentali dell'individuo, mortifica la dignità umana e colpisce, indifferentemente, donne, minori e uomini di nazionalità diverse costretti a subire inimmaginabili limitazioni alla libertà, oltre che abusi e violenze;

il Lazio risulta tra le aree più significativamente interessate dal fenomeno, i cui caratteri di complessità per configurazione demografica, geografica e sociale, impongono la realizzazione di un sistema d'intervento strutturato, coerente e organico, volto a garantire la prevenzione e il contrasto al fenomeno, nonché la tutela dei diritti umani delle persone sottoposte a tale fenomeno, secondo un approccio multisettoriale, multilivello, integrato e partecipato, nell'ambito di un percorso di cooperazione inter-istituzionale e con la società civile;

alle Regioni, nell'ambito delle funzioni proprie di programmazione, spetta, in particolare un ruolo primario nella definizione e attuazione di strategie atte a promuovere l'emersione e l'identificazione, la tutela, l'assistenza e l'integrazione sociale delle persone trafficate;

la Giunta Regionale del Lazio con deliberazione del 5 luglio 2016, n. 387, ha stabilito di concorrere all'attuazione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell' art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , delle vittime di reati previsti dagli artt. 600 e 601 del codice penale , o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo art. 18 ( art. 1  , commi 1 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016  ), promosso e coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Pari Opportunità;

la Regione Lazio, Direzione Salute e Politiche Sociali Area Politiche di Integrazione Sociale Tutela delle Minoranze, nell'ambito del suindicato "Programma unico di emersione", in qualità di soggetto proponente e con l'adesione di una rete di enti attuatori composta da soggetti privati iscritti nell'apposita sezione del Registro delle associazioni e degli enti, di cui all' art. 52, comma 1, letto b)  del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99  e s.m.i., aventi sede legale nel Lazio, oltre che con la collaborazione di Amministrazioni pubbliche, ha avviato la seconda edizione del progetto regionale "Rete Antitratta Lazio 2" ammesso a finanziamento dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità;

le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, sempre più frequentemente, nell' ambito della procedura per la determinazione della protezione internazionale, sono chiamate ad esaminare domande dalle quali sovente emergono elementi indicativi della condizione di vittima di tratta della persona richiedente protezione; l'identificazione delle vittime è azione propedeutica all'avvio di un percorso adeguato di allontanamento dai circuiti dello sfruttamento attraverso la tutela, il sostegno e la protezione delle stesse;

nell'ambito delle Commissioni Territoriali l'apporto professionale di operatori specializzati in materia di tratta e grave sfruttamento di esseri umani, rappresenta un elemento determinante per la precoce e corretta identificazione delle vittime e per l'avvio del percorso di tutela e di protezione sociale;

il citato progetto regionale propone un sistema di azioni volte all'emersione e al sostegno alle vittime a garanzia dell'identificazione, del diritto alla protezione e al reinserimento sociale, attraverso l'organizzazione di una filiera di servizi, che tiene conto della diversificazione delle specifiche tipologie di sfruttamento e di vittime (adulte e minori, donne, uomini, transgender), dei conseguenti interventi per l'emersione, prima assistenza ed il successivo percorso di inclusione sociale;

le attività svolte, nell'ambito del suddetto progetto sono conformi a quanto stabilito dalle normative internazionali, europee e nazionali in materia di tutela dei diritti degli esseri umani, prevenzione e protezione e, pertanto, in linea con quelle delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;

che tra gli obiettivi perseguiti dalla Commissione Territoriale e dalla Regione Lazio vi è anche quello di consolidare la cooperazione inter-istituzionale nella tutela delle vittime di tratta.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:


   
  Art.1   
  1.  La Regione Lazio e la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma con le relative Sezioni I, II e III, collaboreranno, nell'ambito delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale, ai fini dell'emersione e dell'identificazione delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento, anche di minore età, tra i richiedenti protezione, assicurando altresì alle vittime un'adeguata assistenza e tutela, attraverso l'inserimento in progetti di protezione e reinserimento sociale adeguati alle specifiche situazioni.
 
 
  Art.2   
  1.  La Regione Lazio, in qualità di soggetto capofila, realizza il progetto "Rete Antitratta Lazio 2", ammesso a finanziamento a valere sul Bando 2/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, attraverso una rete di 13 soggetti privati iscritti nell' apposita sezione del Registro delle associazioni e degli enti, di cui all' art. 52, comma 1, lett. b) del DPR n. 394/99  e s.m.i., che operano in qualità di soggetti attuatori.
 
  2.  I soggetti attuatori che in particolare saranno coinvolti nelle attività previste dal Protocollo sono:
   "Be Free" Cooperativa Sociale;
   "Differenza Donna" Associazione di donne contro la violenza alle donne Onlus;
   "FOCUS Casa dei diritti sociali" Associazione;
   "Il Cammino" Cooperativa Sociale Onlus;
   "Il Fiore del deserto" Associazione di Promozione Sociale;
   Magliana 80 arl Onlus Cooperativa Sociale;
   Ora d'Aria Onlus Associazione;
   Parsec Cooperativa Sociale arl, con personale specializzato in materia di tratta degli esseri umani.
 
 
  Art.3   
  1.  La Commissione Territoriale di Roma, ove verifichi in sede di audizione la presenza di elementi tali da far ritenere che la persona richiedente protezione internazionale sia o sia stata vittima di tratta nelle sue molteplici modalità (scopo sessuale, lavorativo, accattonaggio e matrimoni forzati/combinati), o ancora, sia a rischio di divenirlo, propone alla persona richiedente un colloquio con personale specializzato degli Enti sopra indicati che operano negli interventi a tutela delle vittime di tratta e, previo consenso scritto della persona interessata e nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione internazionale, procede contestualmente a segnalare la situazione agli Enti attuatori del Progetto Regionale "Rete Antitratta Lazio 2", già presenti presso gli Uffici della Commissione.
 
 
  Art. 4   
  1.  La Regione Lazio, attraverso i propri soggetti attuatori, con il presente Protocollo, si impegna ad assicurare la presenza un giorno alla settimana, anche variabile, da concordare con la Commissione stessa, di operatori qualificati presso le sedi della Commissione Territoriale di Roma e delle relative Sezioni I, II,III, al fine di fornire un adeguato supporto a coloro che si determinano ad uscire dal circuito di costrizione cui sono sottoposti o che siano a rischio di divenirlo, supporto che, qualora venisse differito ad un momento successivo, potrebbe indurre il richiedente ad un comprensibile ripensamento per timore di possibili ritorsioni. La Commissione Territoriale a tal fine metterà a disposizione del personale degli Enti che, a rotazione, saranno presenti presso gli uffici della Commissione, appositi locali in modo da consentire, nella massima riservatezza e nelle migliori condizioni possibili, il colloquio con la/il richiedente, propedeutico all'avvio di un adeguato percorso di protezione finalizzato anche al trasferimento in ambiente protetto il più possibile distante dal luogo di provenienza del richiedente stesso ove necessario.
 
 
  Art.5   
  1.  La Regione Lazio, attraverso i propri soggetti attuatori, al termine dell'intervento fornirà alla Commissione territoriale una dettagliata relazione contenente gli elementi necessari a facilitare da parte della Commissione stessa la valutazione della domanda di protezione, sospesa nelle more di conoscere l'esito del colloquio con l'Ente antitratta.
 
 
  Art.6   
  1.  La Regione Lazio opera per l'identificazione delle vittime di tratta adottando metodologie e procedure operative standard del Meccanismo Nazionale di Referral per le persone trafficate ed esamina gli elementi necessari all'accertamento/alla conferma della condizione di sfruttamento e tratta, nel pieno rispetto del principio di genere e di orientamento sessuale.
 
 
  Art.7   
  1.  La Regione Lazio si impegna con la Commissione Territoriale a promuovere attività formative congiunte negli ambiti di competenza.
 
 
  Art.8   
  1.  Il presente Protocollo Operativo, di natura sperimentale, ha la durata di 6 mesi prorogabile qualora non se ne dichiari espressamente l'inefficacia, per l'intera durata del progetto regionale.
 
  2.  Al fine di monitorare le attività in corso e definire le specifiche modalità operative, sarà costituito un Tavolo congiunto composto da rappresentanti dei due Enti firmatari.
 
 
  Art. 9   
  1.  Il Protocollo operativo non comporta ulteriori oneri finanziari, oltre a quelli già assunti per la realizzazione del progetto "Rete Antitratta Lazio 2", per la Regione Lazio.
 
  2.  Lo stesso Protocollo non comporta, altresì, oneri finanziari a carico della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma.
 

 

Roma, lì 6 febbraio 2018

Il Presidente della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma: Licia Donatella Messina

L'Assessore alle Politiche Sociali Sport e Sicurezza: Rita Visini