Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici
e, per conoscenza, Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
L'ISTAT ha comunicato, nella misura dell'1,10%, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2012-dicembre 2012 ed il periodo gennaio 2013-dicembre 2013.
Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2014 per i lavoratori domestici.
Al fine di fornire indicazioni utili a chiarire numerosi quesiti in merito al contributo CUAF, si precisa che il citato contributo (Cassa Unica Assegni Familiari) è dovuto per tutti i rapporti di lavoro domestico salvo il caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e rapporto tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge ( art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403 ).
Restano in vigore gli esoneri previsti dall' art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388 , con decorrenza 1/02/2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell'art. 1 comma 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266 , con decorrenza 1/01/2006 - come indicato nella circolare n. 19 dell'8/02/2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull'aliquota complessiva.
Si precisa, inoltre, che, per il rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell' art. 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 continua ad essere applicato il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto pari all' 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
Dal 1° gennaio 2014, tuttavia, in riferimento alle trasformazioni di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, ai sensi dell' art. 1, comma 135, della legge 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), non è più previsto il limite delle ultime sei mensilità per la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale di cui all' articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92 .
La restituzione avviene anche nel caso in cui il datore di lavoro riassuma con contratto di lavoro a tempo indeterminato il lavoratore entro sei mesi dalla cessazione del contratto a termine, con una riduzione del rimborso corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e l'assunzione a tempo indeterminato.
Per il rimborso del contributo addizionale il datore di lavoro dovrà presentare, come di consueto, domanda in via telematica, secondo quanto indicato nella circolare n. 170 del 30 dicembre 2011 , attraverso uno dei seguenti canali:
* WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
* Contact Center Multicanale - numero gratuito 803164 da rete fissa e 06164164 da telefono cellulare con tariffazione stabilita dal proprio gestore;
* Intermediari dell'Istituto - attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.
DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2014 senza contributo addizionale ( comma 28, art.2 L. 92/2012 )
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI | |||
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF | Senza quota CUAF |
fino a € 7,86 | € 6,96 | € 1,39 (0,35) | € 1,40 (0,35) |
oltre € 7,86 fino a € 9,57 | € 7,86 | € 1,57 (0,39) | € 1,58 (0,39) |
oltre € 9,57 | € 9,57 | € 1,91 (0,48) | € 1,92 (0,48) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 5,06 | € 1,01 (0,25) | € 1,02 (0,25) |
comprensivo contributo addizionale ( comma 28, art.2 L. 92/2012 ) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI | |||
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF | Senza quota CUAF |
fino a € 7,86 | € 6,96 | € 1,49 (0,35) | € 1,50 (0,35) |
oltre € 7,86 fino a € 9,57 | € 7,86 | € 1,68 (0,39) | € 1,69 (0,39) |
oltre € 9,57 | € 9,57 | € 2,04 (0,48) | € 2,06 (0,48) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 5,00 | € 1,08 (0,25) | € 1,09 (0,25) |
La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore
Coefficienti di ripartizione Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 senza contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge n. 92/2012
GESTIONE | LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF | LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
ALIQUOTE | COEFFICIENTI | ALIQUOTE | COEFFICIENTI | |
F.P.L.D. | 17,4275% | 0,872793 | 17,4275% | 0,867579 |
ASpI | 1,03% | 0,051584 | 1,15% | 0,057250 |
C.U.A.F. | 0,0000% | 0,0000% | ||
MATERNITA? | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,000000 |
INAIL | 1,31% | 0,065607 | 1,31% | 0,065215 |
Fondo garanzia tratt. fine rapporto | 0,20% | 0,010016 | 0,20% | 0,009956 |
TOTALE | 19,9675% | 1,000000 | 20,0875% | 1,000000 |
con contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a tempo "non indeterminato"
GESTIONE | LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF | LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
ALIQUOTE | COEFFICIENTI | ALIQUOTE | COEFFICIENTI | |
F.P.L.D. | 17,4275% | 0,815608 | 17,4275% | 0,811053 |
ASpI | 1,03% | 0,048204 | 1,15% | 0,053519 |
C.U.A.F. | 0,0000% | 0,000000 | ||
MATERNITA? | 0,0000% | 0,000000 | 0,0000% | 0,000000 |
INAIL | 1,31% | 0,061308 | 1,31% | 0,060966 |
Contributo addizionale | 1,40% | 0,065520 | 1,40% | 0,065154 |
Fondo garanzia tratt. fine rapporto | 0,20% | 0,009360 | 0,20% | 0,009308 |
TOTALE | 21,3675% | 1,000000 | 21,4875% | 1,000000 |
Normativa di riferimento
* art. 2 legge 28/06/2012, n. 92 : la DS è sostituita dall'ASpI (Assicurazione Sociale per l'Impiego), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli artt. 12, comma 6, (1,30%) e 28, comma 1, (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160 ;
* art.2, comma 28, legge 28 giugno 2012, n. 92 : ai rapporti di lavoro a tempo non indeterminato si applica il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,40% della retribuzione convenzionale;
* articolo unico, comma 769, legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007): a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore;
* articolo unico, comma 361 e 362, legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006): a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989 , è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
* art. 120 legge 23/12/2000, n. 388 (Finanziaria 2001):ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, spetta un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.);
* art. 49 legge 23/12/1999, n. 488 (Finanziaria 2000): dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001 è prevista una riduzione del contributo dell'indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall' art. 43 della legge 28/12/2001 n. 488 (Finanziaria 2002).
* art. 45, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione): a decorrere dall'1/1/2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
* art. 3, comma 1 e 3, legge 23/12/1998 n. 448 : a decorrere dal 1°/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e TBC.
* art. 36, comma 1, D.Lgs. 446/97 : per effetto dell'introduzione dell'IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell'1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.
* art. 27, comma 2-bis, legge 28/02/1997, n. 30 : l'aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF subisce un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997.
Il Direttore Generale: Nori