Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 18 febbraio 2008, n. 4090
  Cittadino straniero ammesso allo "Status di protezione sussidiaria" - accesso all'assegno sociale e alle provvidenze d'invalidità civile.  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.previdenza.sociale:messaggio:2008-02-18;4090


 

Con il messaggio n. 2226 del 29.1.2008, sono state fornite informazioni, sull'introduzione nel nostro ordinamento dello "Status di protezione sussidiaria" previsto dall' articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251  , recante norme minime di protezione internazionale.

Sono ammessi a beneficiare della predetta norma i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea, ovvero apolidi, pur non nelle condizioni per il riconoscimento della qualifica di rifugiato politico, nei cui confronti è accertato il rischio effettivo di subire un grave danno, con il ritorno nel paese di origine.

Ai titolari dello status di protezione sussidiaria viene rilasciato un "permesso di soggiorno per protezione sussidiaria" che ha validità triennale e consente di godere dello stesso trattamento riservato ai cittadini italiani in materia di assistenza sociale e sanitaria.

Pertanto, al pari dei rifugiati politici, al cittadino straniero ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del predetto permesso di soggiorno, è riconosciuto il diritto all'assegno sociale e alle provvidenze d'invalidità civile.

Sono ammessi a godere degli stessi diritti del titolare dello status di protezione sussidiaria anche i familiari, componenti il nucleo familiare già costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale e comprensivo del coniuge e dei figli minori a carico.