Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione
1.
Il presente decreto fissa le linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, i criteri e le modalita' di ammissione a tali programmi, i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni che collaborano all'attuazione dei detti programmi ai sensi dell'
art. 14-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», di seguito «Testo unico», introdotto dall'
art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 agosto 2011, n. 129
.
2.
Le disposizioni del presente decreto si applicano ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi, di seguito «cittadini stranieri», che fanno richiesta di partecipazione ai programmi di rimpatrio volontario e assistito, per i quali non ricorrono le cause di esclusione di cui all'
art. 14-ter, comma 5
, del Testo unico.
Art. 3
Accesso ai programmi di rimpatrio volontario e assistito
1.
Il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui all'
art. 7
del presente decreto, pianifica le attivita' per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, secondo le priorita' di cui all'art. 4 dello stesso decreto.
2.
Il cittadino straniero presenta alla Prefettura della provincia nella quale si trova istanza di accesso al programma di rimpatrio volontario e assistito, corredata della documentazione e delle informazioni di cui e' in possesso. La presentazione dell'istanza non sospende l'esecuzione del provvedimento di respingimento o di espulsione gia' adottato.
3.
La Prefettura informa della presentazione dell'istanza la questura competente che verifica che non ricorrano i casi di esclusione dal programma di rimpatrio di cui all'
art. 14-ter, comma 5, del Testo unico
e che lo straniero sia in possesso di un valido documento di riconoscimento o, in mancanza, che ne sia stata accertata l'identita'. In caso di esito favorevole degli accertamenti di cui al precedente periodo, la Prefettura ammette l'interessato al programma di rimpatrio, fino a concorrenza della disponibilita' dei posti in relazione al finanziamento del programma.
4.
La Prefettura comunica, senza ritardo, l'ammissione al programma alla questura competente, anche in via telematica, ai sensi e per gli effetti di cui all'
art. 14-ter, comma 3
, del Testo unico, procedendo ad informare dell'ammissione l'interessato ed il soggetto incaricato dell'attuazione del programma. In caso di mancata ammissione al programma, la Prefettura ne da' tempestiva comunicazione alla questura competente, anche in via telematica, all'interessato ed al medesimo soggetto incaricato dell'attuazione.
5.
Il soggetto incaricato dell'attuazione del programma di cui all'
art. 6
del presente decreto comunica alla Prefettura l'avvenuto rimpatrio ai fini degli adempimenti previsti dall'
art. 14-ter, comma 3, del Testo unico
nonche' l'eventuale presentazione dell'istanza di revoca di cui all'
art. 13, comma 14
, del medesimo Testo unico.
Art. 5
Criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni
1.
I programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui all'
art. 2
sono promossi ed attuati dal Ministero dell'Interno anche avvalendosi di:
a) organizzazioni internazionali e intergovernative esperte nel settore dei rimpatri;
d) associazioni iscritte nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture, operanti nel settore dell'immigrazione e con esperienza in materia di rimpatri;
f) associazioni iscritte nel Registro di cui all'art. 42 del Testo unico con esperienza in materia di rimpatri;
2.
I soggetti di cui alle
lettere
a)
,
d)
,
e)
ed
f)
devono documentare una comprovata esperienza almeno triennale in programmi di rimpatrio e, nell'ipotesi di cui all'
art. 2, comma 1, lettera f)
, di collaborazione con i Paesi di destinazione.
3.
Le associazioni di cui alle
,lettere
d)
,
e)
ed
f)
devono documentare, altresi', una adeguata capacita' finanziaria commisurata ai programmi da attuare.
Art. 6
Attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito
1.
Sulla base della pianificazione di cui all'
art. 3, comma 1
, del presente decreto il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione individua, con le procedure di selezione e di aggiudicazione previste dalla legislazione vigente, i soggetti incaricati della attuazione dei programmi di rimpatrio.
2.
I Consigli territoriali per l'immigrazione, previsti dall'
art. 3, comma 6, del Testo unico
, sviluppano forme di collaborazione con i soggetti di cui all'
art. 5, comma 1
, del presente decreto, finalizzate alla promozione dei programmi di rimpatrio.