Regione Toscana
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AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO  
PARERE 4 ottobre 2012
  OGGETTO: D.Lgs. 109/2012  - art. 5  - Emersione del lavoro irregolare.  
 


 
  urn:nir:avvocatura.generale.stato:parere:2012-10-04;nir-1

MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione - ROMA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Direzione Generale dell'Immigrazione Via Fornovo 8 - 00192 - ROMA

ALL'UFFICIO DEL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E L'INTEGRAZIONE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - Gabinetto del Sig. Ministro - ROMA


 

Secondo la previsione contenuta nell' articolo 5 del Decreto Legislativo n. 109/2012  - dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato mentbro dell'Unione europea, nonché i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno di lungo periodo che, al 9 agosto 2012, occupano irregolarmente, da almeno tre mesi, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto, almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono procedere alla regolarizzazione dei suddetti soggetti, attraverso una dichiarazione di emersione. La presenza dovrà essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.

Con la nota che si riscontra, codesta Amministrazione chiede chiarimenti alla Scrivente in ordine alla tipologia di documentazione utile ai fini dell'attestazione della presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale almeno alla data del 31/12/2011 in buona sostanza, cosa debba intendersi per "organismo pubblico" legittimato a rilasciare la documentazione rilevante ai sensi dell' art. 5 del decreto in oggetto  .

Nell'interpretazione della suddetta locuzione non si può prescindere da due ordini di considerazioni:

1) la peculiare categoria dei destinatari della procedura di emersione;

2) in secondo luogo, l'effettiva ratio sottesa alla scelta del termine "organismi pubblici"

Quanto al primo punto, trattasi in gran parte di soggetti, stranieri, con posizione di irregolarità nel territorio nazionale, e che pertanto, difficilmente possono vantare contatti e (quindi) documentazione rilasciata da un'amministrazione o da un ente pubblico.

Il secondo punto è evidentemente collegato al primo.

Orbene, come noto, interpretare una legge e quindi attribuirle un significato vuol dire come prima regola, risalire alla volontà di cui la legge è espressione e quindi dell'emittente, del legislatore storico: richiamando il canone interpretativo rappresentato dal brocardo latino ubi lex voluit, dixit, non si può non convenire che laddove il legislatore avesse voluto restringere la tipologia della documentazione legittimante la richiesta di emersione soltanto a quella derivante da un'amministrazione stricto sensu pubblica l'avrebbe fatto.

Pertanto, la ratio sottesa all'adozione del più ampio termine "organismi pubblici" è proprio quella di includervi anche soggetti, pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico.

Ed ecco, quindi, che nella documentazione de qua possono, ad esempio, farsi rientrare, di diritto:

- la certificazione medica proveniente da struttura pubblica;

- il certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore;

- tessere nominative dei mezzi pubblici;

- certificazioni provenienti dalle forze pubbliche, quali sanzioni stradali, amministrative, multe di ogni genere, ecc...;

- titolarità di schede telefoniche di operatori italiani (quali Tim, Vodafone, Wìnd, 3, ecc...)

- centri di accoglienza e\o di ricovero autorizzati o anche religiosi;

Trattasi, a ben vedere, di documentazione che, pur non provenendo da un'amministrazione pubblica, è comunque rilasciata da soggetti che erogano servizi e\o intrattengono relazioni di carattere lato sensu pubblici, e ciò indipendentemente dalla condizione di regolarità dell'utente.

Opinare diversamente significherebbe contrastare la voluntas del legislatore che, nello scegliere il termine "organismo pubblico" ha inteso indiscutibilmente ed anzi volutamente non restringere la categoria della documentazione legittimante la richiesta de qua soltanto a quella delle amministrazioni pubbliche, inserendo così la novella normativa in esame in quel trend di apertura delle maglie del controllo e della regolarizzazione anche a quei soggetti che svolgono, comunque, diligentemente un lavoro, seppur irregolarmente presenti nel territorio italiano.

ll secondo punto da chiarire riguarda la documentazione rilasciata da autorità pubbliche non nazionali che svolgono attività istituzionale in Italia o nel territorio Sehengen

1) passaporto del lavoratore recante il timbro Schengen di altro Paese, apposto in data antecedente al 31/12/2011;

2) documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, sempre in data antecedente al 31/12/2011.

La categoria di cui al punto 2 si ritiene possa agevolmente essere ricompresa tra le prove documentali rilevanti ai sensi del precitato art. 5  ; si tratta, infatti, di documentazione proveniente comunque da Autorità pubbliche, sebbene non nazionali, rilasciata però nel territorio nazionale e ciò non può che far supporre la presenza del destinatario nel territorio nazionale.

Quanto alla prima categoria, si ritiene doverosa una puntualizzazione.

ll passaporto recante il timbro di entrata in "area Schengen" da solo è in grado di attestare soltanto la presenza dello straniero, a quella data, nel territorio Schengen, non anche nel territorio nazionale.

Perché, quindi, il suddetto documento sia idoneo a sostenere l'istanza di emersione è necessario che sia accompagnato anche da una documentazione che per l'appunto, provi la presenza dello straniero al 31/12/2011, proprio nel territorio italiano: documentazione che ben può essere rappresentata da qualunque certificazione rilasciata da un organismo pubblico, nell'accezione sopra chiarita.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale, ulteriore chiarimento.


 

Ilia Massarelli, Avvocato incaricato