Agli Assessorati Regionali alla Sanità - Loro Sedi
Agli Assessorati Provinciali alla Sanità delle Province Autonome di Trento e Bolzano - Loro Sedi
e, p.c. SASN Napoli Via San Nicola Alla Dogana 9 80133 - NAPOLI
SASN Genova Via Antonio Cantore 3 16149 - GENOVA
Con l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, l'art. 12 del Reg. 883/04 stabilisce che il lavoratore in distacco in uno Stato membro, rimane soggetto alla legislazione dello Stato membro di invio, a condizione che la durata del contratto non superi i 24 mesi (rispetto ai 12 mesi previsti dall'art. 14 del Reg. 1408/71 ). Pertanto, sentito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si rappresenta che il modello E106 (o S1) potrà essere rilasciato dalla ASL competente, presentando la seguente documentazione:
- modello A1 (o modello E101 da utilizzare nel periodo transitorio) rilasciato dall'Istituto previdenziale competente con validità di due anni;
- autorizzazione del Paese estero (dal terzo anno in poi di distacco) alla prosecuzione del regime di sicurezza sociale italiano, notificata per il tramite delle sedi INPS competenti e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (deroga ai sensi dell'art. 16 del Reg. 883/04 ).
Si rammenta che, in ogni caso, il modello E106 (o il modello S1) deve essere emesso con validità annuale, rinnovabile di volta in volta.Si pone in evidenza che la vecchia procedura deve essere ancora utilizzata se il paese di distacco è l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia o la Svizzera, fino a quando non saranno aggiornati gli Accordi , attualmente vigenti tra questi Paesi e l'Unione Europea .
Come è noto, essa prevede che l'attestato venga rilasciato dalla ASL competente presentando la seguente documentazione:
- modello E101 (rilasciato dall'Istituto previdenziale), richiesto per l'intera durata del distacco;
- modello E102 (redatto dal datore di lavoro su modello fornito dall'Istituto previdenziale), richiesto esclusivamente per il secondo anno di distacco
- autorizzazione del Paese estero (dal terzo anno in poi di distacco) alla prosecuzione del regime di sicurezza sociale italiano notificata per il tramite delle sedi INPS competenti e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (deroga ai sensi dell'art. 17 del Reg. 1408/71 ).
Sarà cura dello scrivente Ministero comunicare l'aggiornamento degli accordi tra i suddetti Stati e la UE e quindi informare codeste amministrazioni della cessazione della vecchia procedura.
Si invitano codesti Assessorati ad informare le rispettive aziende sanitarie per gli adempimenti di loro competenza.
f.to IL DIRETTORE DELL'UFFICIO II (Dott.ssa Francesca Basile)