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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1989, n. 416
  Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato.  
  Pubblicato in GU, n. 303 del 30/12/1989


Indice


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77  e 87  della Costituzione ;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare immediate disposizioni in materia di asilo politico e di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari, nonchè di regolarizzare tali cittadini e gli apolidi già presenti nel territorio dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la funzione pubblica e per gli affari sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:


   
 
[Art. 1. 

Asilo politico

 
  1.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della riserva geografica posta dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 , ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722  . Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro della riserva stessa.
 
  2.  Al fine di dare esecuzione alla norma di cui al comma 1  , il Governo provvede, ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400  , a riorganizzare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disciplina del procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato politico.
 
  3.  Fino all'emanazione della disciplina dell'assistenza ai rifugiati, gli interventi di prima assistenza sono attuati dal Ministero dell'interno limitatamente ai rifugiati, riconosciuti ai sensi della convenzione di Ginevra, privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni.
 
  4.  Non e' consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere la qualifica di rifugiato quando:
   a) risulti già riconosciuto rifugiato in altro Stato;
   b) provenga dal territorio di uno Stato che abbia aderito alla convenzione di Ginevra o risulti aver soggiornato per più di due mesi in altro Stato ove era protetto dalle persecuzioni;
   c)  si trovi nelle condizioni previste dall' articolo 1  , paragrafo F, della convenzione di Ginevra;
   d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero appartenga ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico di stupefacenti.
 
  5.  Salvo quanto previsto dal comma 4  , lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera.
] [1]  
 
 
 
Art. 1 

Rifugiati

 
  1.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722  , poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve.
 
  2.  Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400  , a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1.
 
  3.  Agli stranieri extraeuropei "sotto mandato" dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 e' riconosciuto, su domanda da presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato. Tale riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza.
 
 
[4.  Non e' consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti che il richiedente:
   a) sia stato gia' riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non e' consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;
   b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso non e' consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;
   
[c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra;] [4]  
   
[d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.] [5]  
] [3]  
 
 
[5.  Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora di tratti di minori non accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato.  
 
[Il questore territorialmente competente rilascia, dietro richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento.] [7]  
   
 
Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento[8]  
  ] [6]  
 
 
[6.  Avverso la decisione di respingimento presa in base ai commi 4  e 5  e' ammesso ricorso giurisdizionale. ] [9]  
 
 
[7.  Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di intervento di prima assistenza prevista dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilita' iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministero dell'interno e' autorizzato a concedere, ai richiedenti lo status di rifugiato che abbiano fatto ingresso in Italia dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, un contributo di prima assistenza per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. Tale contributo viene corrisposto, a domanda, ai richiedenti di cui al comma 5 che risultino privi di mezzi di sussistenza o di ospitalita' in Italia.] [10]  
 
  8.  Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversio e del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalita' di erogazione di cui al comma 7.
 
  9.  All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore del lavoratori immigrati". All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa.
 
  10.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
  11.  I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a interventi di prima assistenza.
[2]  
 
 
 
[Art. 1-bis. 

Casi di trattenimento

 
  1.  Il richiedente asilo non puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso puo', tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , nei seguenti casi:
   a) per verificare o determinare la sua nazionalita' o identita', qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d'identita', oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;
   b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;
   c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.
 
  2.  Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:
   a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;
   b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero gia' destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.
 
  3.  Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), e' attuato nei centri di identificazione secondo le norme di apposito regolamento. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalita' di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di identificazione sara' comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sara' altresi' consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
 
  4.  Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui all' articolo 14  del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  . Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sara' comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sara' altresi' consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
 
  5.  Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero e' concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa.
] [11]  
 
 
 
[Art. 1-ter. 

Procedura semplificata

 
  1.  Nei casi di cui alle lettere a)  e b)  del comma 2 dell'articolo 1-bis e' istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalita' di cui ai commi da 2 a 6.
 
  2.  Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all' articolo 1-bis, comma 2, lettera a)  , il questore competente per il luogo in cui la richiesta e' stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione e' adottata entro i successivi tre giorni.
 
  3.  Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all' articolo 1-bis, comma 2, lettera b)  , il questore competente per il luogo in cui la richiesta e' stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  ; ove gia' sia in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione e' adottata entro i successivi tre giorni.
 
  4.  L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all' articolo 1-bis, comma 3  , equivale a rinuncia alla domanda.
 
  5.  Lo Stato italiano e' competente all'esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523  .
 
  6.  La Commissione nazionale per il diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame delle decisioni su richiesta adeguatamente motivata dello straniero di cui e' disposto il trattenimento in uno dei centri di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3  . La richiesta va presentata alla commissione territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione. L'eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale e' presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo puo' tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso e' immediatamente esecutiva.
] [12]  
 
 
 
[Art. 1-quater. 

Commissioni territoriali

 
  1.  Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3  , sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR. Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall' articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136  , da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effet i, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parita', prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte da personale posto in posizione di distacco o di collocamento a riposo. La partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai lavori delle commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di indennita' di qualunque natura.
 
  2.  Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede all'audizione. La decisione e' adottata entro i successivi tre giorni.
 
  3.  Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente all'informazione sulle modalita' di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
 
  4.  Nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali valutano per i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998  , le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia e' firmataria e, in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848  .
 
  5.  Avverso le decisioni delle commissioni territoriali e' ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente che decide ai sensi dell' articolo 1-ter, comma 6  .
] [13]  
 
 
 
[Art. 1-quinquies. 

Commissione nazionale per il diritto di asilo

 
  1.  La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136  , e' trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata "Commissione nazionale", nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione e' presieduta da un prefetto ed e' composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresi', un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, puo' essere articolata in sezioni di analoga composizione.
 
  2.  La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.
 
  3.  Con il regolamento di cui all' articolo 1-bis, comma 3  , sono stabilite le modalita' di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.
] [14]  
 
 
 
Art. 1-sexies. 

 

 
[Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati] [16]  
   
 
[  
 
[Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati] [18]  
   
 
Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati[19]  
  ] [17]  
   
 
Sistema di accoglienza e integrazione[20]  
 

 
 
[1.  Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis  e 1-ter  . ] [21]  
 
 
[1.  Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati.] [22]  
 
 
1.  Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili,  
 
[anche i richiedenti protezione internazionale e,] [24]  
  qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per:
   
[a)  protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo19 novembre 2007, n. 251  , per cure mediche, di cui all' articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo n. 286 del 1998  ; ] [25]  
   
a)  protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale, dicui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  ; [26]  
   b)  protezione sociale, di cui all' articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998  ;
   c)  violenza domestica, di cui all' articolo 18-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998  ;
   e)  particolare sfruttamento lavorativo, di cui all'articolo 22, comma 12-quater  
 
,[28]  
  del decreto legislativo n. 286 del 1998 ;
   f)  atti di particolare valore civile, di cui all' articolo 42-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998  ;
   g)  casi speciali, di cui all'articolo 1, comma 9,  
 
del[29]  
  decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132  .
[23]  
 
 
1-bis.  Possono essere altresi' accolti, nell'ambito dei servizi di cui al  
 
[precedente periodo] [31]  
   
 
comma 1[32]  
  , gli stranieri affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore eta', con le modalita' di cui all' articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47   
 
, nonche' i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono l'individuazione dei beneficiari nei Paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)[33]  
  . [30]  
 
 
1-ter.  L'accoglienza dei titolari dei permessi di soggiorno indicati alla lettera b) del comma 1 avviene con le modalita' previste dalla normativa nazionale e internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi di protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica.[34]  
 
 
1-quater.  I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-bis), b), c), d), e), f) e g) del comma 1 che, salvi casi di forza maggiore, non si presentano presso la struttura di destinazione individuata dal servizio centrale di cui al comma 4 entro sette giorni dalla relativa comunicazione decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo, salvo che ricorrano obiettive e motivate ragioni di ritardo, secondo la valutazione del prefetto della Provincia di provenienza del beneficiario.[35]  
 
 
[2.  Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  , provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale. ] [36]  
 
 
2.  Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  , che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalita' per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1-septies, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali. [37]  
 
 
2-bis.  Nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, sono previsti:
   a)  servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti protezione internazionale  
 
di cui al comma 1-bis del presente articolo e all'articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142[39]  
  , tra i quali si comprendono, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio;
   b) servizi di secondo livello, finalizzati all'integrazione, tra cui si comprendono, oltre quelli previsti al primo livello, l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1.
[38]  
 
 
[3.  In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:
   a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalita' per la sua eventuale revoca;
   b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-septies, la continuita' degli interventi e dei servizi gia' in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;
   c)  determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-septies, le modalita' e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e  1-ter  e che non e' accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1  .
] [40]  
 
  4.  Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione  
 
[ del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui all' articolo 18 del testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , ] [41]  
   
 
dei soggetti di cui al comma 1[42]  
  e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1  . Il servizio centrale e' affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
 
  5.  Il servizio centrale di cui al comma 4  provvede a:
   a)  monitorare la presenza sul territorio  
 
[dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario] [43]  
   
 
dei soggetti di cui al comma 1[44]  
  ;
   b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
   c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;
   d)  fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1  ;
   e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.
 
  6.  Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies.
[15]  
 
 
 
Art. 1-septies. 

Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo

 
  1.  Ai fini del finanziamento delle attivita' e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies, presso il Ministero dell'interno, e' istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione e' costituita da:
   a)  le risorse iscritte nell'unita' previsionale di base 4.1.2.5 "Immigrati, profughi e rifugiati" - capitolo 2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, gia' destinate agli interventi di cui all' articolo 1-sexies  e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;
   b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle gia' attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.
 
  2.  Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
 
  3.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
 
  4.  Per la costruzione di nuovi centri di identificazione e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per l'anno 2003.
[45]  
 
 
 
[Art. 2. 

Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato

 
  1.  I cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in Italia per motivi di turismo, studio, lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura.
 
  2.  Con decreti adottati di concerto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri di settore e sentito il CNEL, vengono definite annualmente la programmazione dei flussi di ingresso in Italia degli stranieri extracomunitari e del loro inserimento socio-culturale, nonchè le sue modalità, sperimentando l'individuazione di criteri omogenei anche in sede comunitaria.
 
  3.  A tal fine, anche in rapporto alla consistenza numerica delle presenze di immigrati extracomunitari in Italia, si terra' conto della domanda di lavoro interno, della evoluzione del mercato del lavoro nazionale e della capacita' di accoglimento del sistema universitario e delle strutture sociali.
] [46]  
 
 
 
[Art. 2 

Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato

 
  1.  I cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in Italia per motivi di turismo, studio, lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura, familiari e di culto.
 
  2.  E' fatto obbligo a tutti gli operatori delle frontiere italiane di apporre il timbro di ingresso, con data, sui passaporti dei cittadini stranieri extracomunitari, che entrino a qualisiasi titolo. E' fatto altresi' obbligo ai posti di frontiera di rilevare i dati dei cittadini extracomunitari in ingresso e trasmetterli al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno.
 
  3.  Con decreti adottati di concerto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri di settore eventualmente interessati, il CNEL, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la conferenza Stato-regioni, vengono definite entro il 30 ottobre di ogni anno la programmazione dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri extracomunitari e del loro inserimento socio-culturale, nonche' le sue modalita', sperimentando l'individuazione di criteri omogenei anche in sede comunita'aria. Con gli stessi decreti viene altresi' definito il programma degli interventi sociali ed economici atti a favorire l'inserimento socio-culturale degli stranieri, il mantenimento dell'identità culturale ed il diritto allo studio e alla casa.
 
  4.  A tale scopo il Governo tiene conto:
   a) delle esigenze dell'economia nazionale;
   b) delle disponibilita' finanziarie e delle strutture amministrative volte ad assicurare adeguata accoglienza ai cittadini stranieri extracomunitari secondo quanto dispongono le convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, nonche' secondo quanto richiede la possibilita' di reale integrazione dei cittadini stranieri extracomunitari nella societa' italiana;
   c)  delle richieste di permesso di soggiorno per motivi di lavoro avanzate da cittadini stranieri extracomunitari gia' presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno per motivi diversi, quali turismo, studio, nonche' del numero di cittadini stranieri extracomunitari gia' in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro iscritti nelle liste di collocamento ai sensi dell' articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943  ;
   d) dello stato delle relazioni e degli obblighi internazionali, nonche' della concentrazione in sede comunitaria.
 
  5.  Lo schema di decreto di cui al comma 3  viene trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari permanenti e, decorsi quarantacinque giorni, viene definitivamente adottato, esaminando le osservazioni pervenute dalle stesse.
] [47]  
 
 
 
[Art. 3. 

Documenti richiesti per l'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. Respingimento alla frontiera

 
  1.  Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri che si presentano ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido o documento equipollente, riconosciuto dalle autorità italiane, nonchè di visto ove prescritto, che siano in regola con le vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria e assicurativa e che osservino le formalità richieste.
 
  2.  Il visto di ingresso e' rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari competenti in relazione ai motivi del viaggio. Nel visto sono specificati il motivo, la durata e, se del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio dello Stato. Esso può essere limitato a zone determinate del territorio o alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera o itinerari e può essere concesso anche per il solo transito attraverso il territorio nazionale.
 
  3.  Salvo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184  , recante norme sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, gli uffici di polizia di frontiera devono respingere dalla frontiera stessa gli stranieri che non ottemperano agli obblighi di cui al comma 1  .
 
  4.  Gli uffici predetti devono, altresì, respingere dalla frontiera gli stranieri, anche se muniti di visto, che risulti siano stati espulsi o segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti, nonchè gli stranieri che risultino manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia.
 
  5.  Non e' considerato manifestamente sprovvisto di mezzi, anche se privo di denaro sufficiente, chi esibisce documentazione attestante la disponibilità in Italia di beni o di una occupazione regolarmente retribuita, ovvero l'impegno di un ente, di una associazione o di un privato, che dia idonea garanzia, ad assumersi l'onere del suo alloggio e sostentamento, nonchè del suo rientro in patria.
 
  6.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attivita' dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto e' punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire due milioni. Se il fatto e' commesso a fine di lucro, ovvero da tre o piu' persone in concorso tra loro, la pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da lire due milioni a lire dieci milioni.
 
  7.  Gli agenti marittimi accomandatari ed i vettori aerei che omettano di riferire all'autorità di pubblica sicurezza della presenza, a bordo di navi o di aeromobili, di stranieri in posizione irregolare, secondo le disposizioni di cui al comma 1  , sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila, determinata dal prefetto. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689  , recante modifiche al sistema penale.
] [48]  
 
 
 
[Art. 3 

Decreti richiesti per l'ingresso dei cittadini extracomuntari nel territorio dello Stato. Respingimento alla frontiera

 
  1.  Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri che si presentano ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido o documento equipollente, riconosciuto dalle autorita' italiane, nonche' di visto ove prescritto, che siano in regola con le vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria e assicurativa e che osservino le formalita' richieste.
 
  2.  Il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'interno, entro il 30 giugno 1990 ridefinisce con propri decreti i paesi dai quali e' richiesto il visto. A tal fine, si terra' anche conto, nel contesto delle relazioni bilaterali e multilaterali esistenti e di quelle da definire, della provenienza dei flussi piu' rilevanti, nonche' della provenienza degli stranieri extracomunitari entrati in Italia, che sono stati condannati per traffico di stupefacenti negli ultimi tre anni.
 
  3.  Il visto di ingresso rilasciato dalle autorita' diplomatiche o consolari in relazione ai motivi del viaggio. Nel visto sono specificati il motivo, la durata e, se del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio dello Stato. Esso puo' essere limitato alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera.
 
 
3-bis.  Ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale sono equiparati ai visti nazionali i visti uniformi rilasciati dalle autorita' diplomatiche o consolari degli Stati appartenenti allla Comunita europea sulla base di specifici accordi.[50]  
 
  4.  Salvo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184  , recante norme sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, gli uffici di polizia di frontiera devono respingere dalla frontiera stessa gli stranieri che non ottemperano agli obblighi di cui al comma 1  .
 
  5.  Gli uffici predetti devono, altresi', respingere dalla frontiera gli stranieri, anche se muniti di visto, che risulti siano stati espulsi o segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche, nonche' gli stranieri che risultino manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia. Il provvedimento di respingimento deve essere motivato per iscritto.  
 
Analogo provvedimento e adottato sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione quando si tratta di stranieri segnalati ai fini della non ammissione, ovvero considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di ciascuno degli Stati contraenti[51]  
  .
 
  6.  Non considerato manifestamente sprovvisto di mezzi, anche se privo di denaro sufficiente, chi esibisce documentazione attestante la disponibilita' in Italia di beni o di una occupazione regolarmente retribuita, ovvero l'impegno di un ente o di un'associazione, individuati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per gli affari sociali, o di un privato, che diano idonea garanzia, ad assumersi l'onere del suo alloggio e sostentamento, nonche' del suo rientro in patria.
 
  7.  Il Governo, con decreto adottato ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400  , stabilisce i criteri e le modalita' per l'attuazione del comma 6.
 
  8.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire due milioni. Se il fatto commesso a fine di lucro, ovvero da tre o piu' persone in concorso tra loro, la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.
 
 
[9.  Gli agenti marittimi raccomandatari ed i vettori aerei che omettano di riferire all'autorita' di pubblica sicurezza della presenza, a bordo di navi o di aeromobili, di stranieri in posizione irregolare, secondo le disposizioni di cui al comma 1, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal lire 200.00 a lire 500.000 determinata dal prefetto. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689  , recante modifiche al sistema penale. ] [52]  
 
 
9.  Il vettore aereo, marittimo o terrestre, eccettuato quello terrestre che esercita il traffico frontaliero, e' tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti, a norma delle disposizioni di cui al comma 1, per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonche' a riferire all'autorita' di pubblica sicurezza dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza di uno degli obblighi predetti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila per ciascuno degli stranieri - trasportati, determinata dal prefetto. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689  . [53]  
 
 
[10.  E'comunque a carico del vettore il rimpatrio del cittadino straniero extracomunitario presentatosi alla frontiera e respinto per mancanza dei documenti prescritti.] [54]  
 
 
10.  Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui al comma 1  o che deve essere comunque respinto a norma delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1  , ovvero di cui ai commi 4  e 5  del presente articolo, , e' tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero, o in altro Stato in cui sia consentita la sua immissione. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando lo straniero presenti istanza volta al riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi del comma 5 dell'articolo 1  . [55]  
] [49]  
 
 
 
[Art. 4. 

Soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato

 
  1.  Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell' articolo 3  che siano muniti di permesso di soggiorno, secondo le disposizioni del presente decreto.
 
  2.  Sono esentati dal richiedere il permesso di soggiorno gli stranieri che entrano in Italia a scopo di turismo per il tempo e alle condizioni previste dal visto, ovvero, se il visto non e' prescritto, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi dalla presentazione ai controlli di frontiera.
 
  3.  Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, entro otto giorni dalla data d'ingresso, al questore della provincia in cui gli stranieri si trovino ed e' rilasciato per i motivi indicati nel visto, ove questo sia prescritto.
 
  4.  Il permesso di soggiorno ha durata di due anni, fatti salvi i più brevi periodi stabiliti dal presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti o indicati nel visto di ingresso, e deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
 
  5.  Il permesso di soggiorno e' prorogabile. Il rinnovo o la proroga successivi alla prima volta hanno di norma durata doppia rispetto al periodo concesso. Competente alla proroga o al rinnovo e' il questore della provincia in cui lo straniero risiede o abitualmente dimora.
 
  6.  Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno devono dichiarare ogni trasferimento della dimora abituale, entro quindici giorni dal trasferimento stesso, all'autorità di cui al comma 3  , salvo che abbiano richiesto ed ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui all' articolo 6  .
 
  7.  Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo, gli stranieri che richiedano alle pubbliche amministrazioni licenze, iscrizioni in appositi albi o registri, approvazioni ed atti similari sono tenuti ad esibire, al momento della richiesta, il permesso di soggiorno in corso di validità compatibile con l'autorizzazione che si intende ottenere.
 
  8.  Non può soggiornare in Italia lo straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato.
 
  9.  Il permesso di soggiorno può essere rifiutato se non sono soddisfatti le condizioni ed i requisiti previsti dalla legge ed ove ostino motivate ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato e all'ordine pubblico o di carattere sanitario.
 
  10.  Per gli stranieri minori di anni 18, ospitati in istituti di istruzione, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede gli istituti, ovvero dai loro tutori.
 
  11.  Per gli stranieri ricoverati in case o istituti di cura, ovvero ospitati in comunità civili o religiose, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede le case, gli istituti o le comunità sopraindicati, per delega degli stranieri medesimi.
 
  12.  I soggetti di cui ai commi 10 e 11 sono tenuti a comunicare entro otto giorni alla questura competente per territorio i nomi degli stranieri che lasciano l'istituto o la comunità con l'indicazione, ove possibile, della località dove sono diretti.
] [56]  
 
 
 
[Art. 4 

Soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territoriodello Stato

 
 
[1.  Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 3 che siano muniti di permesso di soggiorno, secondo le disposizioni del presente decreto.] [58]  
 
 
1.  Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri, entrati regolarmente ai sensi dell' articolo 3  , che siano muniti di permesso di soggiorno rilasciato in base alle disposizioni del presente decreto, nonche' gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno o di altro titolo equipollente rilasciato dalle autorita' di Stati appartenenti alla Comunita' europea nei limiti e alle condizioni stabiliti da specifici accordi. [59]  
 
 
1-bis.  Gli stranieri muniti di un permesso di soggiorno o di altro titolo equipollente rilasciato dalle autorita' di uno Stato sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione devono dichiarare la loro presenza al questore della provincia in cui si trovano entro otto giorni lavorativi a decorrere dall'ingresso nel territorio dello Stato. In difetto di tale dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila o, qualora la dichiarazione non venga resa entro trenta giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato, la disposizione di cui all' articolo 7, comma 2  . [60]  
 
  2.  Il permesso di soggiorno per gli stranieri che entrano in Italia a scopo di turismo ha la durata prevista dal visto, ovvero, se il visto non e' prescritto, ha durata non superiore a tre mesi dalla presentazione ai controlli di frontiera.
 
  3.  Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, entro otto giorni dalla data d'ingresso, al questore della provincia in cui gli stranieri si trovino ed e' rilasciato per i motivi indicati nel visto, ove questo sia prescritto. Il questore rilascia allo straniero idonea ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, se sussistenti i requisiti di legge, entro otto giorni dalla presentazione della richiesta.
 
  4.  Il permesso di soggiorno ha durata di due anni, fatti salvi i piu' brevi periodi stabiliti dal presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti o indicati nel visto di ingresso. Anche per lavori di carattere stagionale e per visite a familiari di primo grado il permesso di soggiorno puo' avere durata inferiore a due anni. Il permesso deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
 
  5.  Il permesso di soggiorno puo' essere validamente utilizzato anche per motivi differenti da quelli per cui e' stato inizialmente concesso, qualora sia stato concesso per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o famiglia.
 
  6.  II permesso di soggiorno e' prorogabile. Il rinnovo o la proroga successivi alla prima volta hanno di norma durata doppia rispetto al periodo concesso. Competente alla proroga o al rinnovo e' il questore della provincia in cui lo straniero risiede o abitualmente dimora. Il permesso di soggiorno per motivi di studio non puo' essere rinnovato per piu' di due anni oltre la durata legale del corso di studi cui lo studente iscritto.
 
  7.  Per gli stranieri extracomunitari coniugati col cittadino italiano e residenti, in stato di coniugi, da piu' di tre anni in Ialia, la durata del permesso di soggiorno e' a tempo illimitato.
 
  8.  Il rilascio del primo rinnovo del permesso di soggiorno conseguito ai sensi del presente articolo e' subordinato all'accertamento che lo straniero disponga di un reddito minimo pari all'importo della pensione sociale. Tale reddito puo' provenire da lavoro dipendente anche a tempo parziale, da lavoro autonomo, oppure da altra fonte legittima.
 
  9.  Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno devono dichiarare ogni trasferimento della dimora abituale, entro quindici giorni dal trasferimento stesso, all'autorita' di cui al comma 3  , salvo che abbiano richiesto ed ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui all'articolo 6.
 
  10.  Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo, gli stranieri che richiedano alle pubbliche amministrazioni licenze, iscrizioni in appositi albi o registri, approvazioni ed atti similari sono tenuti ad esibire, al momento della richiesta, il permesso di soggiorno in corso di validita'. Si osservano le disposizioni che, per lo svolgimento di determinate attivita', richiedono il possesso di specifico visto o permesso di soggiorno.
 
  11.  Non puo' soggiornare in Italia lo straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato.
 
  12.  Il permesso di soggiorno puo' essere rifiutato se non sono soddisfatti le condizioni ed i requisiti previsti dalla legge ed ove ostino motivate ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato e all'ordine pubblico o di carattere sanitario. Il rifiuto del permesso di soggiorno o del suo rinnovo o la revoca dello stesso sono adottati con provvedimento scritto e motivato.
 
 
12-bis.  Un provvedimento di rifiuto analogo a quello previsto nel comma 12  puo' essere altresi' adottato, sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili nel territorio di uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il ricorso contro il provvedimento di rifiuto di cui al presente comma e' esteso al merito e determina gli effetti di cui all' articolo 5, comma 4  . [61]  
 
 
12-ter.  Quando lo straniero non soddisfi piu' le condizioni di soggiorno applicabili nel territorio di uno degli Stati contraenti, il permesso di soggiorno puo' essergli revocato con provvedimento scritto e motivato, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. In tal caso il provvedimento di revoca diviene esecutivo solo dopo l'esaurimento delle istanze giudiziarie eventualmente esperite contro il provvedimento stesso.[62]  
 
 
12-quater.  Nell'ipotesi di rifiuto o di revoca del permesso di soggiorno disposti a norma dei commi 12-bis  e 12-ter  , l'esecuzione del provvedimento avviene mediante immediato accompagnamento alla frontiera. [63]  
 
  13.  Per gli stranieri minori di anni diciotto, ospitati in istituti di istruzione, il permesso di soggiorno puo' essere richiesto alla questura competente da chi presiede gli istituti, ovvero dai loro tutori.
 
  14.  Per gli stranieri ricoverati in case o istituti di cura e di pena, ovvero ospitati in comunita' civili o religiose, il permesso di soggiorno puo' essere richiesto alla questura competente da chi presiede le case, gli istituti o le comunita' sopraindicati, per delega degli stranieri medesimi.
 
  15.  I soggetti di cui ai commi 13  e 14  sono tenuti a comunicare entro otto giorni alla questura competente per territorio i nomi degli stranieri che lasciano l'istituto o la comunita' con l'indicazione, ove possibile, della localita' dove sono diretti. Nel caso di stranieri ristretti in istituti di pena la comunicazione e' fatta all'atto della scarcerazione.
 
  16.  Degli adempimenti di cui al comma 13  , nonche' di quelli di cui al comma 15  quando riguardino minori, viene data comunicazione al tribunale dei minori competente per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
] [57]  
 
 
 
[Art. 5. 

Comunicazioni agli interessati

 
  1.  L'autorità emanante i provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve comunicare o notificare all'interessato l'atto che lo riguarda unitamente ad una traduzione in lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese o inglese o spagnola.
] [64]  
 
 
 
[Art. 5 

Comunicazioni agli interessati e norme in materia di tutela giurisdizionale

 
  1.  L'autorita' emanante i provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve comunicare o notificare all'interessato l'atto che lo riguarda unitamente all'indicazione delle modalita' di impugnazione e ad una traduzione in lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese e spagnola.
 
  2.  Contro i provvedimenti di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dall'interessato.
 
  3.  Contro i provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato e contro il diniego e la revoca del permesso di soggiorno e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dallo straniero.
 
  4.  Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 5, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, qualora venga proposta, e notificata entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto resta sospesa fino alla definitiva decisione sulla domanda cautelare.
 
  5.  I termini stabiliti all' articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642  , nonche' quelli stabiliti agli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034  , sono ridotti alla meta' per i ricorsi previsti ai commi 2  e 3  del presente articolo.
 
  6.  Il provvedimento di espulsione del cittadino straniero extracomunitario gia' espulso e rientrato nel territorio dello Stato e' immediatamente esecutivo anche in presenza di domanda di sospensione.
] [65]  
 
 
 
[Art. 6. 

Iscrizione anagrafica

 
  1.  Gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno hanno diritto all'iscrizione anagrafica presso il comune di residenza secondo le norme in vigore per i cittadini italiani.
 
  2.  I sindaci annotano l'iscrizione o la variazione anagrafica sul permesso di soggiorno e ne danno comunicazione, entro dieci giorni, alla questura della provincia.
 
  3.  La carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e alla durata del permesso di soggiorno, e' rilasciata agli stranieri che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui al comma 1  su apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'interno.
] [66]  
 
 
 
[Art. 7. 

Espulsione dal territorio dello Stato

 
  1.  Fermo restando quanto previsto dal codice penale , dalle leggi sugli stupefacenti, dall' articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152  , recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, gli stranieri che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale sono espulsi dal territorio dello Stato.
 
  2.  Sono altresì espulsi dal territorio nazionale gli stranieri che violino le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, oppure che si siano resi responsabili, direttamente o per interposta persona, in Italia o all'estero, di una violazione grave di norme valutarie, doganali o, in genere, di disposizioni fiscali italiane o delle norme sulla tutela del patrimonio artistico.
 
  3.  Lo stesso provvedimento può applicarsi nei confronti degli stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all' articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423  , recante norme in materia di misure di prevenzione, come sostituito dall' articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327  , nonchè nei confronti degli stranieri che si trovano in una delle condizioni di cui all' articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575  , recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall' articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646  .
 
  4.  L'espulsione e' disposta dal prefetto con decreto motivato e, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria. Dell'adozione del decreto viene informato immediatamente il Ministero dell'interno.
 
  5.  Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli affari esteri.
 
  6.  Lo straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, allo stato di provenienza, salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
 
  7.  Fatto salvo quanto previsto dal comma 5  , il questore esegue l'espulsione mediante intimazione allo straniero ad abbandonare entro un termine stabilito il territorio dello Stato secondo le modalità di viaggio prefissato o a presentarsi in questura per l'accompagnamento alla frontiera entro lo stesso termine.
 
  8.  Copia del verbale di intimazione e' consegnato allo straniero, che e' tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell'autorità.
 
  9.  Lo straniero che non osserva l'intimazione o che comunque si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine prefissato e' immediatamente accompagnato alla frontiera.
 
  10.  In ogni caso non e' consentita l'espulsione dello straniero verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
 
  11.  Quando a seguito di provvedimento di espulsione e' necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identità ed alla nazionalità dello straniero da espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti per il medesimo e in ogni altro caso in cui non si può procedere immediatamente all'esecuzione dell'espulsione, il questore del luogo in cui lo straniero si trova può richiedere, senza altre formalità, al tribunale l'applicazione, nei confronti della persona da espellere, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località.
 
  12.  Nei casi di particolare urgenza, il questore può richiedere al presidente del tribunale l'applicazione provvisoria della misura di cui al comma 11  anche prima dell'inizio del procedimento. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza speciale lo straniero e' arrestato e punito con la reclusione fino a due anni.
] [67]  
 
 
 
[Art. 7 

Espulsione dal territorio dello Stato

 
  1.  Fermo restando quanto previsto dal codice penale , dalle norme in materia di stupefacenti, dall' articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152  , recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, e quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, gli stranieri che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale sono espulsi dal territorio dello Stato.
 
  2.  Sono altresi' espulsi da territorio nazionale gli stranieri che violino le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, oppure che si siano resi responsabili, direttamente o per interposta persona, in Italia o all'estero, di disposizioni fiscali italiane o delle norme sulla tutela del patrimonio artistico, o in materia di intermediazione di manodopera nonche' di sfruttamento dellab prostituzione o del reato di violenza carnale e comunque dei delitti contro la liberta' sessuale.
 
  3.  Lo stesso provvedimento puo' applicarsi nei confronti degli stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all' articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423  , recante norme in materia di misure di prevenzione, come sostituito dall' articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327  , nonche' nei confronti degli stranieri che si trovano in una delle condizioni di cui all' articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575  , recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall' articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646  .
 
  4.  L'espulsione disposta dal prefetto con decreto motivato e, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria. Dell'adozione del decreto viene formato immediatamente il Ministero dell'interno.
 
  5.  Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, puo' disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.
 
  6.  Lo straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorita' di pubblica sicurezza ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua liberta' personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.  
 
L'espulsione verso lo Stato di provenienza puo' essere esclusa sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione[69]  
  .
 
  7.  Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il questore esegue l'espulsione mediante intimazione allo straniero ad abbandonare entro il termine di quindici giorni il territorio dello Stato secondo le modalita' di viaggio prefissato o a presentarsi in questura per l'accompagnamento alla frontiera entro lo stesso termine.
 
  8.  Copia del verbale di intimazione consegnata allo straniero, che e' tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell'autorita'.
 
  9.  Lo straniero che non osserva l'intimazione o che comunque si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine prefissato immediatamente accompagnato alla frontiera.
 
  10.  In ogni caso non e' consentita l'espulsione n il respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
 
  11.  Quando a seguito di provvedimento di espulsione e' necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identita' ed alla nazionalita' dello straniero da espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti per il medesimo e in ogni altro caso in cui non si puo' procedere immediatamente all'esecuzione dell'espulsione, il questore del luogo in cui lo straniero si trova puo' richiedere, senza altre formalita', al tribunale l'applicazione, nei confronti della persona espellere, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata localita'.
 
  12.  Nei casi di particolare urgenza, il questore puo' richiedere al presidente del tribunale l'applicazione provvisoria della misura di cui al comma 11 anche prima dell'inizio del procedimento. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza speciale lo straniero e' arrestato e punito con la reclusione fino a due anni.
 
 
12-bis.  Nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare per uno o piu' delitti, consumati o tentati, diversi da quelli indicati dall'  
 
[articolo 275, comma 3] [71]  
   
 
407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6)[72]  
  , del codice di procedura penale, ovvero condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione, e' disposta l'immediata espulsione nello Stato di appartenenza o di provenienza salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali ovvero ricorrano gravi ragioni personali di salute o gravi pericoli per la sicurezza e l'incolumita' in conseguenza di eventi bellici o di epidemie. Le disposizioni previste nel presente comma non si applicano nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare o in espiazione di p ena detentiva per il delitto previsto dal comma 12-sexies. [70]  
 
 
12-ter.  L'espulsione e' disposta, su richiesta dello straniero o del suo difensore, dal giudice che procede se si tratta di imputato e dal giudice dell'esecuzione se si tratta di condannato. Il giudice, acquisite le informazioni dagli organi di polizia, accertato il possesso del passaporto o di documento equipollente, sentito il pubblico ministero e le altri parti, decide con ordinanza. L'espulsione e' eseguita dalla polizia giudiziaria con accompagnamento immediato alla frontiera. Avverso l'ordinanza puo' essere proposto ricorso per cassazione nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 311, commi 2, 3, 4 e 5, del codice di procedura penale.[73]  
 
 
12-quater.  L'esecuzione dell'espulsione disposta nei confronti degli stranieri in stato di detenzione sospende i termini della custodia cautelare e l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione e' ripristinato in ogni caso di rientro dello straniero espulso nel territorio dello Stato e in caso di mancata esecuzione dell'espulsione.[74]  
 
 
12-quinquies.  Lo straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso ai sensi del comma 12- bis  e' autorizzato a rientrare temporaneamente in Italia al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di quegli atti per i quali e' necessaria la sua presenza. Una volta venute meno le esigenze processuali, lo straniero e' riaccompagnato alla frontiera, salvo diversa disposizione dell'autorita' giudiziaria competente. [75]  
 
 
12-sexies.  Lo straniero che non osserva le prescrizioni del provvedimento di espulsione di cui al comma 12- bis  e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e puo' procedersi al suo arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del codice di procedura penale. [76]  
] [68]  
 
 
 
[Art. 7-bis. 

 
  1.  Lo straniero che distrugge il passaporto o documento equipollente per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di espulsione o che non si adopera per ottenere dalla competente autorita' diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
 
  2.  Nei casi previsti dal comma 1  e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del codice di procedura penale.
] [77]  
 
 
 
[Art. 8. 

Tutela giurisdizionale

 
  1.  Contro i provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dallo straniero.
 
  2.  Per la trattazione del ricorso nel merito i termini di cui agli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034  , sono ridotti alla meta'.
] [78]  
 
 
 
[Art. 9. 

Regolarizzazione dei cittadini extracomunitari gia' presenti nel territorio dello Stato

 
  1.  Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 1 dicembre 1989 devono regolarizzare la loro posizione relativa all'ingresso e soggiorno, richiedendo all'autorità di pubblica sicurezza il permesso di soggiorno di cui all' articolo 4  anche in assenza dei prescritti visti di ingresso, salvo che siano stati condannati in Italia con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
 
  2.  A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, muniti di passaporto o di altro documento equipollente o, in mancanza, di dichiarazione resa al comune di dimora abituale dall'interessato e della contestuale attestazione dell'identità personale dello straniero, resa da due persone incensurate aventi la cittadinanza italiana, ovvero provenienti dallo stesso Stato dell'interessato e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno. La falsa dichiarazione o attestazione e' punita a norma del primo e terzo comma dell'articolo 495 del codice penale , ma le pene sono raddoppiate; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione o attestazione consegue l'espulsione dal territorio dello Stato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15  .
 
  3.  Nel caso in cui il soggiorno e' richiesto per motivi di studio, il rilascio del relativo permesso ed i rinnovi sono disciplinati dalle specifiche disposizioni che regolano la materia e sono subordinate alla presentazione di apposita certificazione da cui risulti che l'interessato sia stato iscritto all'università o ad altro istituto di istruzione italiano in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui il soggiorno e' richiesto per motivi di lavoro, il rilascio del relativo permesso da' facoltà di iscrizione nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale, anche nelle more del rilascio del libretto di lavoro, con facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro, ivi compreso quello di formazione e lavoro, secondo le norme in vigore per i lavoratori nazionali, escluso soltanto il pubblico impiego. Nel caso in cui il soggiorno e' richiesto per l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo, nonchè delle libere professioni, si osservano le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione nelle liste di collocamento può essere richiesta anche dai cittadini extracomunitari e dagli apolidi i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno ottenuto il permesso di soggiorno per motivi diversi dallo svolgimento di lavoro subordinato.
 
  4.  I cittadini extracomunitari e gli apolidi che procedono alla regolarizzazione di cui al presente articolo non sono punibili per le contravvenzioni alle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri.
 
  5.  I cittadini extracomunitari e gli apolidi regolarmente autorizzati a soggiornare nel territorio nazionale hanno la facoltà di costituire società cooperative, ovvero esserne soci, in conformità alle norme di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile e alle disposizioni vigenti in materia, anche se cittadini di Paesi per i quali non sussiste la condizione di reciprocità.
 
  6.  Non e' assoggettabile a sanzioni penali o amministrative chiunque abbia contravvenuto alle disposizioni legislative o regolamentari in materia di ospitalità a cittadini stranieri qualora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adempia agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime.
 
  7.  I datori di lavoro che denunciano rapporti di lavoro irregolari, pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, di quelle stabilite dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943  , e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro, per quanto concerne i rapporti di lavoro pregressi o in atto fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono altresì tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive e per i relativi adempimenti amministrativi. Dette disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
  8.  Per i lavoratori assunti irregolarmente, i periodi relativi ai rapporti di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui al comma 7  , non assumono rilevanza ai fini previdenziali ed assistenziali, salvo che i datori di lavoro medesimi provvedano al versamento dei relativi contributi e premi.
 
  9.  I cittadini extracomunitari e gli apolidi, che chiedono di regolarizzare la loro posizione ai sensi del comma 1  e che non hanno diritto all'assistenza sanitaria ad altro titolo, sono, a domanda, assicurati presso il Servizio sanitario nazionale ed iscritti all'unita' sanitaria locale del comune di effettiva dimora. Limitatamente all'anno 1990, i predetti cittadini sono esonerati dal versamento del contributo dovuto ai sensi dell' articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663  , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33  .
 
  10.  Per i fini di cui al comma 9  , il Fondo sanitario nazionale e' incrementato per l'anno 1990 di lire 22.880 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati".
 
  11.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
] [79]  
 
 
 
[Art. 9 

Regolarizzazione dei cittadini extracomunitari gia' presenti nel territorio dello Stato

 
  1.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 devono regolarizzare la loro posizione relativa all'ingresso e soggiorno, richiedendo, anche nei modi di cui all'articolo 4, comma 14, all'autorita' di pubblica sicurezza il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4 anche in assenza dei prescritti visti di ingresso, salvo che siano stati condannati in Italia con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
 
  2.  A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, muniti di passaporto o di altro documento equipollente o, in mancanza, di dichiarazione resa al comune di dimora abituale dall'interessato e della contestuale attestazione dell'identita' personale dello straniero, resa da due persone incensurate, aventi la cittadinanza italiana ovvero appartenenti allo stesso Stato dell'interessato o, se apolide, allo Stato di ultima residenza abituale dell'interessato e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno. La falsa dichiarazione o attestazione e' punita a norma del primo e terzo comma dell'articolo 495 del codice penale , ma la pena aumentata fino ad un terzo; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione o attestazione consegue l'espulsione dal territorio dello Stato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15  . Copia della dichiarazione e della attestazione di identita' e' trasmessa al Ministero dell'interno unitamente, qualora necessario, ad ulteriori elementi certi di identificazione. Presso tale Ministero e' istituito un casellario all'esclusivo fine dell'accertamento di eventuali diverse identificazioni degli interessati.
 
  3.  Nel caso in cui il soggiorno e' richiesto per motivi di studio, il rilascio del relativo permesso ed i rinnovi sono disciplinati dalle specifiche disposizioni che regolano la materia e sono subordinati alla presentazione di apposita certificazione da cui risulti che l'interessato sia stato iscritto all'universita' o ad altro istituto di istruzione italiano in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui il soggiorno richiesto per motivi di lavoro, il rilascio del relativo permesso da' facolta' di iscrizione nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale, anche nelle more del rilascio del libretto di lavoro, con facolta' di stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro, ivi compreso quello di formazione e lavoro, secondo le norme in vigore per i lavoratori nazionali, escluso soltanto il pubblico impiego, salvo i casi di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 198, n. 56. Nel caso in cui il soggiorno richiesto per l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo, nonche' delle libere professioni, si osservano le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione nelle liste di collocamento puo' essere richiesta anche dai cittadini extracomunitari e dagli apolidi i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno ottenuto il permesso di soggiorno per motivi diversi dallo svolgimento di lavoro subordinato. E' comunque abolito per gli studenti il limite delle cinquecento ore annuali previsto dal comma 3 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 1986, n. 943  .
 
  4.  E' consentito l'utilizzo di cittadini stranieri per l'esercizio dei profili professionali infermieristici nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; a tal fine possono essere stipulati dalle unita' sanitarie locali e da enti e case di cura private convenzionate contratti biennali rinnovabili di diritto privato. Con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono fissati i contingenti per regioni in misura proporzionale rispetto alle carenze di organico esistenti, i criteri di valutazione dei titoli e di verifica delle professionalita' per l'effettivo esercizio della professione ai fini dell'accesso ai contratti di cui al presente comma nonche' le modalita' retributive e previdenziali.
 
  5.  I cittadini extracomunitari e gli apolidi che procedono alla regolarizzazione di cui al presente articolo non sono punibili per le contravvenzioni alle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri.
 
  6.  I cittadini extracomunitari e gli apolidi regolarmente autorizzati a soggiornare nel territorio nazionale hanno la facolta' di costituire societa' cooperative, ovvero esserne soci, in conformita' alle norme di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile e alle disposizioni vigenti in materia, anche se cittadini di Paesi per i quali non sussiste la condizione di reciprocita'.
 
  7.  Non assoggettabile a sanzioni penali o amministrative chiunque abbia contravvenuto alle disposizioni legislative o regolamentari in materia di ospitalita' a cittadini stranieri qualora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adempia agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime.
 
  8.  I datori di lavoro che denunciano rapporti di lavoro irregolari, pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di cosi'tituzione del rapporto di lavoro, di quelle stabilite dalle legge 30 dicembre 1986, n. 943  , e successive modifiche ed integrazioni, nonche' per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro, per quanto concerne i rapporti di lavoro pregressi o in atto fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono altresi' tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive e per i relativi adempimenti amministrativi. Dette disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
  9.  Per i lavoratori assunti irregolarmente, i periodi relativi ai rapporti di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui al comma 8, non assumono rilevanza ai fini previdenziali ed assistenziali, salvo che i datori di lavoro medesimi provvedano al versamento dei relativi contributi e premi. Per i periodi di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, il lavoratore, previa documentazione dell'esistenza del rapporto di lavoro, ha facolta' di sostituirsi al datore di lavoro per il versamento dei contributi relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
 
  10.  E' fatta salva comunque la facolta' dei lavoratori che abbiano adempiuto alle procedure di regolarizzazione di richiedere il versamento dei relativi contributi e premi ai datori di lavoro che non abbiano proceduto alla denuncia dei rapporti di lavoro irregolari pregressi o in atto ai sensi del comma 8.
 
  11.  A carico dei datori di lavoro che, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si rendono responsabili ai danni di cittadini extracomunitari delle violazioni di cui all' articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264  , sono triplicate le relative sanzioni.
 
  12.  I cittadini extracomunitari e gli apolidi, che chiedono di regolarizzare la loro posizione ai sensi del comma 1 e che non hanno diritto all'assistenza sanitaria ad altro titolo, sono, a domanda, assicurati presso il Servizio sanitario nazionale ed iscritti alla unita' sanitaria locale del comune di effettiva dimora. Limitatamente all'anno 1990, i predetti cittadini sono esonerati dal versamento del contributo dovuto ai sensi dell' articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663  , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33  .
 
  13.  Per i fini di cui al comma 12, il Fondo sanitario nazionale incrementato per l'anno 1990 di lire 22.880 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della stanziamento iscritto al capitolo 6856 della stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati".
 
  14.  Il Ministro del tesoro autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
] [80]  
 
 
 
[Art. 10. 

Regolarizzazione del lavoro autonomo svolto dai cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato

 
  1.  I cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 1 dicembre 1989 che procedono alla regolarizzazione della loro posizione relativa all'ingresso e al soggiorno possono essere iscritti nell'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443  , e nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426  , e possono essere autorizzati all'esercizio delle attivita' commerciali prescindendo dalla sussistenza delle condizioni di reciprocità.
 
  2.  Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426  , entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni organizzano appositi corsi professionali, avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o di altri enti pubblici per la qualificazione all'esercizio delle attivita' commerciali riservati ai cittadini extracomunitari di cui al comma 1  e della durata di almeno 120 ore. Entro centoventi giorni dalla data predetta, le camere di commercio debbono indire sessioni speciali per gli esami di cui agli articoli 5 e 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426  , riservate ai cittadini extracomunitari suddetti. I criteri e le modalità di svolgimento degli esami in tali sessioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
 
  3.  Per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426  , si prescinde per i cittadini extracomunitari di cui al comma 1  dall'adempimento degli obblighi scolastici.
 
  4.  I cittadini extracomunitari e gli apolidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attivita' economiche in violazione delle norme concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle stesse e l'iscrizione in registri, albi e ruoli, sempre che entro un anno dalla data suddetta regolarizzino la loro posizione, non sono punibili per le violazioni effettuate e per l'eventuale prosecuzione dell'attivita' nel corso dell'anno predetto, salvo che si tratti di attivita' espressamente vietate dalla legge o comunque concernenti armi, munizioni ed esplosivi.
] [81]  
 
 
 
[Art. 10 

Regolarizzazione del lavoro autonomo svolto dai cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato. Norme sulle libere professioni

 
  1.  I cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicebre 1989 che procedono alla regolarizzazione della loro posizione relativa all'ingresso e al soggiorno, qualora intendano iniziare un'attivita' lavorativa nel settore dell'artigianato o del commercio debbono iscriversi nell'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443  , o nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426  , e sono autorizzati all'esercizio delle attivita' commerciali prescindendo dalla sussistenza delle condizioni di reciprocita'.
 
  2.  Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426  , entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni organizzano appositi corsi professionali, avvalendosi della camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o di altri entri pubblici e di enti che abbiano i requisiti di cui all' articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845  (legge-quadro in materia di formazione professionale), per la qualificazione all'esercizio delle attivita' commerciali riservati ai cittadini extracomunitari di cui comma 1 e della durata di almeno centoventi ore. Entro centoventi giorni dalla data predetta, le camere di commercio debbono indire sessioni speciali per gli esami di cui agli articoli 5 e 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426  , riservate ai cittadini extracomunitari suddetti. I criteri e le modalita' di svolgimento degli esami in tali sessioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
 
  3.  3. Per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426  , si prescinde per i cittadini extracomunitari di cui al comma 1 dall'adempimento degli obblighi scolastici. I programmi dei corsi e degli esami di cui al comma 2 debbono comunque assicurare la conoscenza della lingua italiana ed un grado di cultura generale equiparabile a quello derivante dal possesso della licenza elementare.
 
  4.  Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, disciplinato, in conformita' con la normativa comunitaria, il riconoscimento dei titoli di studio e professionali, nonche' delle qualifiche di mestiere acquisite nei paesi di origine, e sono istituiti altresi' gli eventuali corsi di adeguemento e di integrazione da svolgersi presso istituti scolastici o universitari italiani.
 
  5.  I cittadini extracomunitari e gli apolidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attivita' economiche in violazione delle norme concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle stesse e l'iscrizione in registri, albi e ruoli, sempre che entro un anno dalla data suddetta regolarizzino la loro posizione, non sono punibili per le violazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che si tratti di attivita' concernenti armi, munizioni ed esplosivi.
 
  6.  In deroga a quanto disposto dal primo e dal quarto comma dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1976, n. 398  , i titolari di autorizzazioni amministrative per il commercio ambulante possono assumere in qualita' di lavoratori dipendenti fino a cinque cittadini extracomunitari ed apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 che abbiano regolarizzato la loro posizione relativa all'ingresso e al soggiorno.
 
  7.  Salvo quanto previsto al comma 5, i cittadini extracomunitari, in possesso di laurea o di diploma, conseguiti in Italia, oppure cha abbiano il riconoscimento, legale di analogo titolo, conseguito all'estero, possono sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione agli albi professionali, in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni.
] [82]  
 
 
 
[Art. 11. 

Pubblicità

 
  1.  La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero dell'interno e delle regioni, nonchè i patronati e le istituzioni o fondazioni con finalità sociale, provvedono a dare la massima pubblicità alle disposizioni di cui al presente decreto al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari presenti nel territorio. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera degli enti di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.
] [83]  
 
 
 
[Art. 11 

Pubblicita' - Relazione al Parlamento - Contributi alle Regioni

 
  1.  La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazionne e l'editoria, gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero dell'interno e delle regioni, nonche' i patronati e le istituzioni o fondazioni con finalita' sociale, provvedono, anche avvalendosi di forme di collaborazione con associazioni di immigrati e rifugiati e le organizzazioni di volontariato, a dare la massima pubblicita' alle disposizioni di cui al presente decreto al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari presenti nel territorio. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera degli enti di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.
 
  2.  Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente decreto, specificando il numero complessivo degli stranieri extracomunitari residenti a vario titolo, che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno, che siano stati espulsi, che siano stati avviati al lavoro o che frequentino scuole o universita'.
 
  3.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alla erogazione di contributi alle regioni che predispongono, in collaborazione con i comuni di maggiore insediamento, programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari.
 
  4.  Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati".
 
  5.  I contributi di cui al comma 3 sono revocati con le stesse modalita' qualora gli enti interessati non provvedano entro i successivi diciotto mesi alla realizzazione dei programmi finanziati.
 
  6.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentito il Ministro per gli affari sociali, alla emanazione delle necessarie norme regolamentari.
] [84]  
 
 
 
[Art. 12. 

Assunzione di duecento assistenti sociali

 
  1.  Per far fronte alle urgenti e indilazionabili esigenze derivanti dai nuovi compiti di cui al presente decreto e allo scopo di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dei servizi per i lavoratori immigrati, extracomunitari ed apolidi e per le loro famiglie, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato a bandire un concorso pubblico per l'assunzione di duecento assistenti sociali da destinare presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione.
 
  2.  Il concorso e' effettuato per titoli e colloquio su materie attinenti alle mansioni da svolgere. Alla individuazione dei titoli da valutare e delle materie oggetto del colloquio si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Le procedure concorsuali devono concludersi entro novanta giorni dalla data di insediamento della commissione esaminatrice.
 
  3.  Le dotazione organiche delle qualifiche funzionali e dei profili funzionali del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1987  , sono rideterminate compensando l'aumento di duecento posti per assistenti sociali con la corrispondente riduzione di posti in profili professionali di pari qualifica.
 
  4.  In deroga a quanto previsto dall' articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413  , recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonchè in materia di pubblico impiego, l'assunzione in servizio per l'anno 1990 del personale di cui al comma 1  può essere effettuata nel limite dei posti resisi vacanti dal 1 gennaio 1989 e non ancora coperti, con riferimento alle dotazioni organiche complessive della corrispondente qualifica funzionale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
] [85]  
 
 
 
[Art. 12 

Assunzione di duecento assistenti sociali ed altri rovvedimenti concernenti la pubblica amministrazione

 
  1.  Per far fronte alle urgenti e indilazionabil esigenze derivanti dai nuovi compiti di cui al presente decreto e allo scopo di assicurare la migliore funzionalita' ed efficienza dei servizi per il lavoratori immigrati, extracomunitari ed apolidi e per le loro famiglie, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale autorizzato a bandire tre concorsi pubblici per l'assunzione, nella settima qualifica funzionale, rispettivamente, di duecento assistenti sociali, di ottanta laureati in sociologia e di venti laureati in psicologia da destinare presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale.
 
  2.  I concorsi sono effettuati per titoli e colloquio su materie attinenti alle mansioni da svolgere. Alla individuazione dei titoli da valutare e delle materie oggetto del colloquio si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Le procedure concorsuali devono concludersi entro novanta giorni dalla data di insediamento della commissione esaminatrice.
 
  3.  Al fine di poter assumere con immediatezza il personale di cui al comma 1, anche in deroga a quanto previsto dall' articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413  , recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonche' in materia di pubblico impiego, le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 1987  , sono rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, compensando, senza oneri finanziari aggiuntivi, l'aumento dei trecento posti di cui al comma 1 con la riduzione di posti relativi a profili professionali anche in qualifica funzionale diversa dalla settima.
 
  4.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del precedente decreto, con decretro del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri della sanita', per gli affari sociali e del lavoro e della previdenza sociale, sono istituite presso i valichi di frontiera ferroviari, portuali ed aeroportuali strutture di accoglienza con il compito di fornire la necessaria informazione e, se necessario, la prima assistenza agli stranieri che fanno ingresso sul territorio italiano. Tali uffici si avvalgono di almeno due assistenti sociali e di altro personale distaccato dalle amministrazioni interessate, nonche' di operatori volontari.
 
  5.  Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 4 si provvede, entro il limite di 5 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati".
 
  6.  Fatte salve le ulteriori esigenze della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza derivanti dai servizi di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati, ai fini dell'attuazione del presente decreto l'organico della Polizia di Stato e' aumentato di 700 unita' nel ruolo degli agenti e assistenti, di 260 unita' nel ruolo dei sovrintendenti, di 30 unita' nel ruolo dei commissari e di 10 unita' nel ruolo dei dirigenti, da destinare agli uffici di polizia di frontiera e uffici stranieri.
 
  7.  All'assunzione di 700 allievi agenti si provvede con la procedura di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge 19 aprile 1985, n. 150  .
 
  8.  Per la copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui al comma 6, le assunzioni avverranno in ragione di 300 unita' per il 1990 e di 350 unita' per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
 
  9.  Per il completamento e il potenziamento dei sistemi e delle procedure di collegamento degli uffici di polizia di frontiera con il centro elaborazione dati di cui all' articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121  , per le esigenze connesse all'attuazione del presente decreto il Ministro dell'Interno attua un piano di interventi straordinari per il biennio 1990-1991 per il quale e' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
 
  10.  All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, valutato in lire 14.000 milioni per l'anno 1990, in lire 24.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 29.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati".
 
  11.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
] [86]  
 
 
 
[Art. 13. 

Entrata in vigore

 
  1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
] [87]  
 
 
 
[Art. 13 

Disposizioni di coordinamento e abrogazioni. Entrata in vigore

 
  1.  Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai cittadini dei paesi comunitari e agli apolidi, in quanto piu' favorevoli, nonche' ai cittadini o ex cittadini italiani o ai cittadini stranieri di origine italiana che rientrino nel territorio nazionale.
 
  2.  Gli articoli 142, 143, 145, 146, 150 e 152 del teso unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773  , nonche' gli articoli 262, 263, 264 e 267 del regolamento di esecuzione del citato testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635  , nonche' il comma 2 dell'articolo 14 del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223  , sono abrogati.
 
  3.  I riferimenti a istituti gia' disciplinati dal titolo V del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento si intendono fatti agli istituti ed alle disposizioni del presente decreto.
 
  4.  Il presente decretro entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sar presentato alle Camere per la conversione in legge.
] [88]  
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTELLI, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri

GAVA, Ministro dell'interno

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica

DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

GASPARI, Ministro per la funzione pubblica

JERVOLINO RUSSO, Ministro per gli affari sociali

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39.  In vigore dal 01/03/1990

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In vigore dal 31/12/1989 al 01/03/2008

[4] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo34, comma1, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. In vigore dal 31/12/1989 al 18/01/2008

[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo34, comma1, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. In vigore dal 31/12/1989 al 18/01/2008

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In vigore dal 31/12/1989 al 01/03/2008

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo31, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 31/12/1989 al 09/09/2002

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo31, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In vigore dal 31/12/1989 al 01/03/2008

[10] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo32, comma1, letteraa, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 31/12/1989 al 09/09/2002

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In vigore dal 10/09/2002 al 01/03/2008

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In vigore dal 10/09/2002 al 01/03/2008

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In vigore dal 10/09/2002 al 01/03/2008

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In vigore dal 10/09/2002 al 01/03/2008

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma2, legge 7 aprile 2017, n. 47. In vigore dal 31/12/1989 al 05/05/2017

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma2, legge 7 aprile 2017, n. 47. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma3, letteraa, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 06/05/2017 al 21/10/2020

[18] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, letterad, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 06/05/2017 al 04/10/2018

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letterad, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[20] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma3, letteraa, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[21] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, letteraa, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 31/12/1989 al 04/10/2018

[22] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letteraa, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma1, letterab, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 05/10/2018 al 21/10/2020

[23] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, letterab, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[24] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 31/12/1989 al 05/05/2023

[25] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 31/12/1989 al 19/12/2020

[26] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[27] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[28] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[29] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[30] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma3, letterab, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[31] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 31/12/1989 al 19/12/2020

[32] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[33] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[34] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[35] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[36] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132. In vigore dal 31/12/1989 al 03/12/2018

[37] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132.  In vigore dal 04/12/2018

[38] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma3, letterac, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[39] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[40] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132. In vigore dal 31/12/1989 al 03/12/2018

[41] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, letterab, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 31/12/1989 al 04/10/2018

[42] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letterab, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[43] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, letterac, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 31/12/1989 al 04/10/2018

[44] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letterac, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[45] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[46] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[47] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[48] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[49] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[50] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma2, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[51] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma1, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[52] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo13, comma3, legge 30 settembre 1993, n. 388. In vigore dal 31/12/1989 al 02/10/1993

[53] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma3, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[54] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo13, comma3, legge 30 settembre 1993, n. 388. In vigore dal 31/12/1989 al 02/10/1993

[55] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma3, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[56] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[57] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[58] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo14, comma1, legge 30 settembre 1993, n. 388. In vigore dal 31/12/1989 al 02/10/1993

[59] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma1, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[60] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma2, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[61] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma3, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[62] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma3, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[63] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma3, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[64] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[65] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[66] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 31/12/1989 al 26/03/1998

[67] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[68] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[69] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo15, comma1, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[70] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187.  In vigore dal 15/06/1993

[71] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo21, comma2, legge 8 agosto 1995, n. 332. In vigore dal 31/12/1989 al 22/08/1995

[72] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo21, comma2, legge 8 agosto 1995, n. 332.  In vigore dal 23/08/1995

[73] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187.  In vigore dal 15/06/1993

[74] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187.  In vigore dal 15/06/1993

[75] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187.  In vigore dal 15/06/1993

[76] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187.  In vigore dal 15/06/1993

[77] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma2, decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 15/06/1993 al 26/03/1998

[78] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[79] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[80] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[81] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[82] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[83] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[84] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[85] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[86] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[87] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[88] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998