IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito «testo unico dell'immigrazione»;
Visto, in particolare, l' art. 3, comma 4, del testo unico dell'immigrazione , che prevede che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , recante il regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione;
Rilevato che il documento programmatico triennale non e' stato emanato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2017 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2017, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2017, che ha previsto una quota complessiva di 30.850 cittadini non comunitari per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo;
Considerato che per l'anno 2018 e' necessario prevedere una quota di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale, residenti all'estero, che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell' art. 23 del citato testo unico sull'immigrazione , al fine di assicurare continuita' ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;
Rilevato che ai sensi dell' art. 21 del medesimo testo unico sull'immigrazione e' opportuno prevedere una quota d'ingresso riservata ai lavoratori di origine italiana;
Tenuto conto inoltre delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali;
Ravvisata l'esigenza di consentire la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;
Ravvisata infine la necessita' di prevedere una quota di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale da ammettere in Italia per l'anno 2018, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego dei lavoratori stagionali da parte dei datori di lavoro, e' opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale;
Rilevato che ai fini anzidetti puo' provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, nel limite della quota complessiva di 30.850 unita' per l'ingresso di lavoratori non comunitari, autorizzata per l'anno 2017 con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2017 ;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016 , con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Decreta:
Roma, 15 dicembre 2017
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri La Sottosegretaria di Stato Boschi