Art. 1
1.
All'
art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011
e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti commi: "12. Il Commissario delegato, al fine di adottare idonee iniziative di riqualificazione territoriale ed ambientale nell'isola di Lampedusa connesse all'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari provvede: a. alla realizzazione di interventi volti alla verifica del ciclo integrato delle acque e all'adeguamento e riqualificazione della rete idrica e fognaria esistente; b. alla realizzazione di interventi volti a migliorare il ciclo integrato di gestione dei rifiuti prodotti nell'isola; c. alla realizzazione di interventi di bonifica e risanamento ambientale sia sulle aree a mare che a terra; d. alla realizzazione di interventi volti alla promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica; e. alla riqualificazione delle strutture dell'area marina protetta Isole Pelagie previamente adibite al ricovero temporaneo e all'assistenza dei cittadini extracomunitari; f. alla realizzazione di interventi di riqualificazione paesaggistico territoriale; g. alla realizzazione di interventi di riqualificazione, manutenzione e ristrutturazione di edifici e strutture pubbliche; h. alla riqualificazione ambientalmente sostenibile della rete di trasporto pubblico locale e delle relative infrastrutture viarie. 13. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 12 il Commissario delegato si avvale, in qualità di Soggetto attuatore, del direttore della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 14. Al sopra citato Soggetto attuatore e' corrisposto un compenso in misura pari al 30% del trattamento economico in godimento, oltre l'eventuale trattamento di missione, nei limiti previsti per i dirigenti generali dello Stato. 15. Il Soggetto attuatore si avvale delle Amministrazioni periferiche dello Stato, delle Amministrazioni regionali, delle Province e dei Comuni, delle aziende municipalizzate, dei consorzi, delle università, delle aziende sanitarie locali, dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPRA, delle Società specializzate nazionali e regionali a totale capitale pubblico e delle Società di scopo di Società a capitale pubblico. Lo stesso Soggetto attuatore per procedere all'attività di cui al comma 12, può avvalersi di società in regime di convenzione con le Amministrazioni statali, in particolare, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero di imprese di settore specializzate. 16. Il Soggetto attuatore, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione e' subordinata, in deroga all'
art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241
, come sostituito dall'
art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15
, all'assenso del Ministero competente o dell'assessore competente per materia, secondo che il dissenso sia stato espresso dall'amministrazione statale o dall'amministrazione regionale e/o locale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta. 17. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 16, in deroga all'
art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127
, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta ovvero in un termine complessivamente non superiore a 15 giorni in caso di richiesta motivata di proroga, e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. 18. Per i progetti di cui al comma 17, la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione d'incidenza (VINCA) e' svolta, anche in deroga all'
art. 7 del decreto legislativo n. 4/2008
, dalle competenti strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tali procedure devono essere concluse entro il termine massimo di 45 giorni dall'attivazione decorsi i termini di pubblicazione ridotti della metà, salvo richiesta di eventuali integrazioni. Entro i successivi 15 giorni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali, formalizza il provvedimento di compatibilità ambientale. In caso di mancata espressione dei termini sopra indicati, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri. 19. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, il Soggetto attuatore, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli altri enti territoriali interessati. 20. Per l'espletamento dalle attività previste dalla presente ordinanza, il Soggetto attuatore si avvale di dieci unità di personale individuate tra il personale della Pubblica Amministrazione e degli Enti e delle Società di cui ai commi precedenti posti in posizione di comando o distacco anche in deroga alla disposizioni vigenti. Le spese accessorie inerenti il distacco e/o il comando del personale di cui sopra eventualmente previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro degli Enti e delle Società di appartenenza restano a carico degli stessi Enti e Società. 21. Al personale di cui al comma 20 e' riconosciuta un'indennità pari a 30 ore di straordinario a valere sui fondi a disposizione del soggetto attuatore. 22. Il soggetto attuatore nell'espletamento degli incarichi affidati e per speciali esigenze può avvalersi di quattro esperti qualificati, individuati d'intesa con il Commissario delegato, con cui attivare rapporti di consulenza professionale. Il compenso per i suddetti esperti e' stabilito dal Soggetto attuatore, con proprio provvedimento d'intesa con il Commissario delegato. 23. Il Soggetto attuatore provvede all'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza con i poteri e le deroghe conferite al Commissario delegato, ivi comprese quelle di cui all'
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011
. 24. Il Soggetto attuatore predispone entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza il piano degli interventi ed il relativo crono programma e lo sottopone all'approvazione del Commissario delegato.".