IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto l' articolo 117, comma quarto, della Costituzione ;
Visto l'articolo 4, comma 1 , lettere e), g) e z), dello Statuto ;
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell' articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 );
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 5 ;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, il titolo V, capo I;
Considerato quanto segue:
1. Con l' articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), la Regione ha stanziato risorse per euro 5.000.000, da assegnare quale aiuto alle persone in condizioni di particolare vulnerabilità ed alle famiglie che si trovano in situazioni di emergenza, tramite piccoli prestiti sociali gestiti attraverso associazioni non lucrative;
2. L'attuale situazione di crisi economico-sociale rende necessari ulteriori interventi tesi ad assicurare un sostegno concreto alle persone che vivo o particolari situazioni personali o di disagio, suscettibili di aggravarne le difficoltà finanziarie;
3. Nel triennio 2013 - 2015 sono state individuate ulteriori risorse finanziarie, pari a complessivi 26,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per la messa a punto di un pacchetto di nuove misure di sostegno in favore di target selezionati di famiglie in situazioni di fragilità;
4. Gli interventi di sostegno connessi alla presenza di nuovi nati, di figli disabili e di nuclei familiari numerosi, consistono nell'erogazione di un contributo finanziario annuale.
5. Appare altresì necessario agevolare l'erogazione di piccoli prestiti a favore di lavoratori in difficoltà, in quanto in regime di sospensione salariale oppure in attesa di percepire gli ammortizzatori sociali.
6. Nell'attuale momento di grave crisi economica, appare inoltre necessario porre in essere un intervento finalizzato ad agevolare la concessione di finanziamenti alle famiglie toscane che versano in gravi difficoltà finanziarie e rischiano la perdita dell'abitazione di cui sono proprietarie per morosità nel pagamento di debiti pregressi.
7. La Fondazione toscana per la prevenzione dell'usura, che è l'unico soggetto autorizzato a svolgere in Toscana attività di prevenzione dell'usura ai sensi della L. 108/1996 , in questo ambito rilascia garanzie alle banche per agevolare la concessione di finanziamenti ai sensi dell' articolo 15 della citata L. 108/1996 , ha proposto alla Regione la costituzione di un fondo per la prestazione di garanzie integrative, con la finalità di facilitare la concessione dei mutui alle famiglie in difficoltà. 8. Si ritiene opportuno, al contempo, procedere all'abrogazione dell' articolo 5 della L.R. 77/2012 .
approva
la seguente legge:
Oggetto
Oggetto.
Misure di sostegno alle famiglie
Contributi finanziari
Contributo a favore dei figli nuovi nati, adottati e collocati in affido preadottivo.
Contributo a favore delle famiglie numerose.
Contributo a favore delle famiglie con figlio disabile.
Requisiti di accesso ai benefici e cumulabilità degli stessi.
Concessione ed erogazione dei contributi.
Misure di sostegno ai lavoratori e lavoratrici in difficoltà
Microcredito a favore dei lavoratori e lavoratrici in difficoltà.
Fondo per la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari
Costituzione del fondo la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari concessi alle famiglie.
Accordo di collaborazione con la Fondazione toscana per la prevenzione dell'usura ONLUS.
Disposizioni transitorie e finali
Norma finanziaria.
Disposizioni di prima applicazione.
Modifiche al preambolo della L.R. 77/2012 .
Abrogazione dell' articolo 5 della L.R. 77/2012 .
Entrata in vigore.
[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 14 legge Regione Toscana 14 ottobre 2013, n. 54. In vigore dal 08/08/2013 al 14/10/2013
[2] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 14 legge Regione Toscana 14 ottobre 2013, n. 54. In vigore dal 15/10/2013