Art. 20
Il Consigliere o la Consigliera rappresentante dei Cittadini Stranieri
1.
La Consigliera/Consigliere Rappresentante dei Cittadini Stranieri comunitari, non comunitari e apolidi residenti nel Comune è nominata/o, previa designazione da parte del Consiglio Provinciale degli Stranieri tra i propri componenti, dal Consiglio Comunale nella prima seduta utile; resta in carica per la durata del mandato del Consiglio Provinciale e comunque non oltre la durata del Consiglio Comunale che l'ha nominata/o.
2.
Partecipa alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, senza diritto di voto, ma con diritto di parola nei termini e con le modalità stabilite per i Consiglieri Comunali. Non è titolare del diritto di iniziativa.
3.
Alla Consigliera/Consigliere è riconosciuto un rimborso spese onnicomprensivo, determinato dal Consiglio Comunale.
4.
Non può appartenere ad alcun gruppo politico costituito all'interno del Consiglio Comunale.
5.
In caso di decadenza, dimissioni o decesso, la nomina del Consigliere Rappresentante dei Cittadini Stranieri, deve avvenire, con le stesse modalità di cui al comma 1 che precede, entro 60 giorni dalla sostituzione del membro nel Consiglio degli Stranieri della Provincia di Firenze.
6.
In caso di impedimento temporaneo il Consigliere/Consigliera ha facoltà di farsi sostituire, nelle sedute della Commissione Consiliare alla quale deve partecipare, da un altro membro del Consiglio degli Stranieri della Provincia di Firenze, previa informazione al Presidente della Commissione e senza che ad esso sia riconosciuta alcuna indennità.
7.
La Consigliera/Consigliere Rappresentante dei Cittadini Stranieri non può sottoscrivere la "mozione di sfiducia", non è computato ai fini del numero legale, né ai fini della determinazione del numero dei presenti agli effetti deliberativi. Non è inoltre computato ai fini del raggiungimento di maggioranze, soglie o limiti numerici stabiliti dalla legge per lo svolgimento di attività connesse all?esercizio del mandato dei Consiglieri Comunali.
Art. 40
Disciplina delle sedute
1.
I Consiglieri Comunali devono prendere posto nell'aula consiliare con il Gruppo Consiliare di appartenenza.
2.
L'attribuzione dei posti ai Gruppi e al Consigliere Rappresentante dei Cittadini Stranieri viene effettuata dal Sindaco prima dell'inizio della seduta di insediamento del Consiglio Comunale mentre quella definitiva è fatta dal Presidente del Consiglio Comunale sentiti i Capigruppo.
3.
Il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza consiliare deve essere sempre rappresentata con almeno un Consigliere.
4.
I componenti della Giunta e del Consiglio di Amministrazione della Istituzione partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.
5.
Il Presidente di propria iniziativa o per esigenze del Sindaco o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare dipendenti comunali e consulenti a partecipare alle sedute per relazioni e chiarimenti su quanto all'ordine del giorno.
6.
Il pubblico deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto non può intervenire e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai partecipanti alla seduta o dalle decisioni adottate.
7.
Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
8.
I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico sono di competenza del Presidente, che li esercita avvalendosi ove occorra, dei Vigili Urbani o della forza pubblica che possono intervenire solo su richiesta di quest'ultimo.
9.
Quando da parte di persone che assistono alla seduta viene arrecato disturbo ai lavori del Consiglio Comunale od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate può ordinarne l'allontanamento dall'aula anche fino al termine della seduta.
10.
Quando nell'aula si verificano disordini e risultano vani i richiami, il Presidente, sentiti i Capigruppo Consiliari presenti, può dichiarare sospesa la seduta che potrà riprendere o essere sospesa definitivamente.
Art. 41
Svolgimento delle sedute e comportamento dei Consiglieri
1.
Le sedute del Consiglio si tengono, di norma, presso la sede comunale appositamente individuata.
2.
Il Presidente del Consiglio Comunale può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, per motivi logistici o di opportunità.
3.
Il giorno nel quale si tiene la seduta, all'esterno del Palazzo comunale viene esposta la bandiera della Repubblica e la bandiera dell'Unione Europea.
4.
Lo svolgimento della seduta di norma, avviene come segue:
a) appello dei presenti da parte del Segretario Generale o suo sostituto;
b) verifica del numero legale e dichiarazione di validità della seduta;
c) comunicazioni del Presidente;
d) comunicazioni del Sindaco, dei componenti della Giunta e del C.d.A. dell'Istituzione;
e) domande di attualità dei Consiglieri al Sindaco e relative risposte;
f) comunicazioni dei Gruppi Consiliari e del Consigliere degli Stranieri;
g) nomina degli scrutatori;
h) discussione delle proposte di deliberazione;
i) discussione di ordini del giorno e di mozioni;
5.
L'esame degli argomenti viene effettuato, di norma, secondo la loro iscrizione all'Ordine del Giorno, l'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente del Consiglio Comunale sentiti i Capigruppo.
6.
Il Presidente del Consiglio Comunale può, su conforme parere della Conferenza dei Capigruppo, contingentare i termini della discussione di un argomento all'Ordine del 27 Giorno quando è necessario approvarlo per scadenza dei termini di legge e/o di Statuto e/o di Regolamento, per documentata urgenza, perché da assumersi entro una certa data.
7.
Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengono, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
8.
Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
9.
Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
10.
Coloro i quali partecipano alla seduta del Consiglio Comunale hanno il più ampio diritto di esprimere la propria opinione con esclusione di ogni riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
11.
Qualsiasi partecipante alla seduta del Consiglio Comunale che turbi l'ordine, pronunci parole sconvenienti o faccia riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno, leda i principi affermati nei precedenti commi, viene richiamato all'ordine dal Presidente del Consiglio Comunale.
12.
Dopo un secondo richiamo ad uno stesso partecipante nella medesima seduta senza che questi ne tenga conto, il Presidente può interdirgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione.
Art. 42
Convocazione - Sedute Ordinarie e d'urgenza
1.
L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente del Consiglio Comunale o da colui che lo sostituisce o da colui cui compete per legge di effettuare la convocazione, deve contenere:
a) l'indicazione del giorno, la sede dove la stessa sarà tenuta, nonché il tipo di seduta;
b) l'invito al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Consigliere Rappresentante dei cittadini stranieri e al Segretario Generale e al Vice Segretario a parteciparvi;
c) la data e l'ora di inizio di ciascuna seduta, con la precisazione, che trattasi di prosecuzione quando i lavori si svolgono in più giorni;
d) le interruzioni e la ripresa della seduta, se sono previste sospensioni temporanee dei lavori;
e) L'Ordine del Giorno degli argomenti da trattare.
2.
L'avviso di convocazione per le sedute ordinarie deve essere fatto pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni interi prima di quello della seduta, con esclusione del giorno della consegna e di quello nel quale essa viene effettuata.
3.
Nei termini di cui ai precedenti commi, sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per il calendario.
4.
Per le sedute convocate d'urgenza, l'avviso deve pervenire almeno ventiquattro ore prima di quella stabilito per la seduta.
5.
Per le sedute di seconda convocazione l'avviso deve pervenire almeno un giorno prima di quello nel quale è indetta la seduta.
6.
Nel caso che, dopo il recapito degli avvisi di convocazione si debbano aggiungere all'Ordine del Giorno delle sedute ordinarie argomenti urgenti sopravvenuti, deve esserne dato avviso scritto ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima comunicandone l'oggetto.
7.
I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e degli argomenti aggiunti all'Ordine del Giorno di cui al comma 5 dell'art. 43, possono essere sindacati 28 dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti anche che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo o anche ad altra data stabilita dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dalla seduta al momento in cui questo è stato deciso.
Art. 43
Ordine del Giorno
1.
Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'Ordine del Giorno della seduta, salvo i casi previsti dal presente Regolamento.
2.
L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio Comunale ne costituisce l'Ordine del Giorno.
3.
Gli argomenti sono indicati in modo tale da consentirne, con certezza, l'individuazione dell'oggetto e se sono trattati in seduta pubblica o segreta.
4.
L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'Ordine del Giorno spetta al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Consiglieri, al Collegio dei Revisori dei conti. (art. 239, comma 1)
T.U. 267/2000
s.m.i.
5.
Spetta al Presidente del Consiglio Comunale, con proprie autonome decisioni, sentito il Sindaco e l'Ufficio di Presidenza, rettificare od integrare l'Ordine del Giorno.
6.
Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri Comunali, copia dell'avviso di convocazione viene inviata:
b) al Presidente dell'Istituzione;
c) al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti;
d) al Consigliere degli Stranieri;
f) ai Coordinatori dei Centri Civici;
g) al Segretario Generale e al Vice Segretario;
h) ai Responsabili di Settore;
i) alla Rappresentanza Sindacale Unitaria dell'Ente.
7.
La convocazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune almeno il giorno precedente quello della seduta.
Art. 59
Comunicazioni al Consiglio
1.
Il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco, i componenti della Giunta e del C.d.A. dell'Istituzione, una Consigliera/ere per ciascun Gruppo e il Consigliere degli Stranieri possono effettuare comunicazioni su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità non concernenti oggetti o materie posti all'Ordine del Giorno.
2.
Le comunicazioni debbono essere effettuate in un tempo non superiore a cinque minuti fatta eccezione per quelle del Sindaco che di norma, devono essere contenute in un tempo non superiore a dieci minuti. Alle comunicazioni non segue dibattito.