VISTI gli artt. 1 sexies e 1 septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 , riguardanti il sostegno finanziario dei servizi di accoglienza assicurati dagli enti locali mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di seguito nominato "Fondo";
Visto il proprio decreto in data 10 agosto 2016 , registrato alla Corte dei Conti il 19 agosto 2016 - foglio 1579, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana del 27 agosto 2016, n. 200, recante "Modalità di accesso da parte degli Enti Locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)";
VISTO l' art. 2, c.1, del D.M. citato ai cui sensi gli enti locali presentano al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, domanda per l'accesso ai finanziamenti a valere sul predetto Fondo recante le proposte progettuali relative ai servizi di accoglienza;
CONSIDERATO che la disposizione sopra richiamata demanda ad un'apposita Commissione la valutazione delle proposte progettuali elaborate dagli enti locali al fine della predisposizione della relativa graduatoria";
VISTO l' art. 2, c.4, del D.M. 10.08.2016 , ai sensi del quale il Ministro dell'Interno provvede, in relazione alle esigenze dell'accoglienza, all'assegnazione delle risorse disponibili del Fondo;
PRESO atto dell'esito della valutazione effettuata dalla Commissione predetta, la quale ha redatto la graduatoria delle proposte progettuali presentate ai fini della concessione del finanziamento con decorrenza 1 luglio 2017;
DECRETA
Sono approvate le graduatorie dei progetti ammessi all'assegnazione del finanziamento a valere sul Fondo (FNPSA) per l'accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati rientranti, rispettivamente, nelle categorie ordinari, persone con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata o con disagio mentale e/o psicologico, minori stranieri non accompagnati per il triennio 1 luglio 2017 - 30 giugno 2020 sulla base delle risorse disponibili sui capitoli 2311 p.g.1, 2352 p.g.1 e 3, come da tabelle allegate, recanti l'indicazione dell'importo annuale finanziato, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Non sono ammessi al finanziamento gli enti locali elencati in calce alle tabelle allegate, con la relativa motivazione.
Ai sensi dell' art. 3, comma 4 del D.M. 10 agosto 2016 , il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale con valore di notifica agli enti interessati.
Roma, 29 maggio 2017
f.to Minniti