Ai Sigg. Prefetti Loro Sedi
Al Sig. Commissario del Governo per le Provincia Autonoma di Trento Trento
Al Sig. Commissario del Governo per le Provincia Autonoma di Bolzano Bolzano
Al Sig. Presidente della Regione Valle d'aosta Aosta
Ai Sigg. Questori Loro Sedi
Alle Direzioni Regionali del lavoro Loro Sedi
Alle Dir. Provinciali del lavoro - per tramite delle Dir. Regionali del lavoro Loro Sedi
Alla Provincia Autonoma di Trento Trento
Alla Provincia Autonoma di Bolzano Bolzano
Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Trieste
Alla Regione Siciliana - Assessorato del lavoro Palermo
e, p. c.
Al Ministero degli Affari Esteri Roma
All'INPS Roma
Agli Assessorati Regionali al Lavoro Loro Sedi
Il 1° gennaio 2007 la Romania e la Bulgaria entrano a far parte dell'Unione Europea; da tale data per i cittadini appartenenti ai predetti Paesi non si applicano più le disposizioni del decreto legislativo del 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico sull'immigrazione), ma trovano applicazione le disposizioni del DPR 18 gennaio 2002 n. 54 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea).
In particolare trovano attuazione le vigenti disposizioni di diritto comunitario in materia di libera circolazione nel territorio dell'U.E., comprese quelle relative all'allontanamento dal territorio nazionale.
Pertanto, i predetti cittadini neocomunitari potranno entrare liberamente in Italia e potranno, se in possesso dei requisiti di cui citato DPR n. 54/2002 , richiedere la carta di soggiorno alle Questure competenti, direttamente o tramite gli uffici postali.
In relazione al diritto di libera circolazione ed specifica previsione dell' art. 7 del predetto DPR n. 54/2002 - il quale dispone che i cittadini comunitari non possono essere espulsi, ma possono essere allontanati solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica - si intendono cessati, a decorrere dal 1° gennaio p.v., gli effetti dei provvedimenti di espulsione adottati nei confronti dei predetti cittadini neocomunitari, salvo quelli motivati per ragioni di ordine e sicurezza o di sanità pubblica.
Per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro, il Governo italiano, analogamente a quanto previsto da altri Paesi dell'U.E., ha deciso di avvalersi di un regime transitorio, per il periodo di un anno, prima di liberalizzare completamente l'accesso al lavoro subordinato, mentre rimane privo di alcuna limitazione il lavoro autonomo.
Il regime transitorio predetto prevede l'apertura immediata nei seguenti settori:
- agricolo e turistico alberghiero;
- lavoro domestico e di assistenza alla persona;
- edilizio;
- metalmeccanico;
- dirigenziale e altamente qualificato;
Ugualmente è prevista l'apertura immediata per il lavoro stagionale.
Per tutti i restanti settori produttivi, l'assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari avviene con una procedura semplificata attraverso la presentazione,mediante spedizione postale (raccomandata a/r), da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l'immigrazione competente di una richiesta di nulla osta utilizzando l'apposita modulistica (mod. sub neocomunitari) disponibile sui siti internet del Ministero dell'Interno (www.interno.it) e del Ministero della Solidarietà Sociale (www.welfare.gov.it).
Si è ritenuto di non far ricorso a quote numeriche.
Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della provincia ove sarà svolta l'attività lavorativa, previa verifica delle condizioni contrattuali da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, provvede al rilascio del nulla osta, che dovrà essere presentato dal lavoratore alla Questura per la richiesta della carta di soggiorno, direttamente o tramite gli uffici postali.
Il Ministro dell Interno e il Ministro della Solidarietà sociale