IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni;
VISTO in particolare, l' articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286/1998 , che, tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di "persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , in materia di immigrazione";
VISTO in particolare, l' articolo 40, comma 9, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, che prevede che gli stranieri possano fare ingresso in Italia, per finalità formativa, per lo svolgimento di tirocini funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale;
VISTO l' articolo 44-bis, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, che prevede che gli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il riiascio dei visto di studio, che intendano frequentare corsi di formazione professionale organizzati da enti di formazione accreditati, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all' articolo 40, comma 9, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, possono essere autorizzati all'ingresso nel territorio nazionale nei limiti di un contingente annuale;
VISTO l' articolo 9, comma 8, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 che prevede che il contingente triennaie è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo State, le Regioni e le Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, da emanarsi ogni tre anni entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio;
VISTO altresi, che il medesimo articolo 9, comma 8, del decreto Iegge 28 giugno 2013, n. 76 prevede che qualora il decreto di programmazione triennale non venga adottato entro Ia scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre dell'anno, può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedcnte;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 luglio 2012, che, in via transitoria e nel limite delle quote stabilite per l'anne 2011, ha determinato il contingente per I'anno 2012, fissando nel numero di 5.000 gli ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all' articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, e nel numere di 5.000 gli ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all'articolo 40, comma 9, Iettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive medificazioni;
CONSIDERATO che, alla data del 30 giugno 2013, non è stata ancora pubblicato il decreto di programmazione annuale del contingente di cui all' art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999 e successive modificazicni, né il decreto di programmazione triennale di cui all'articoio 9, comma 8, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76
DECRETA
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, 16 luglio 2013
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ripartizione alle Regioni e Province Autonome delle quote d'ingresso per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento da parte di cittadini stranieri
REGIONE | QUOTA |
ABRUZZO | 50 |
BASILICATA | 30 |
CALABRIA | 50 |
CAMPANIA | 70 |
EMILIA ROMAGNA | 800 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 400 |
LAZIO | 300 |
LIGURIA | 300 |
LOMBARDIA | 800 |
MARCHE | 300 |
MOLISE | 30 |
PIEMONTE | 400 |
PUGLIA | 50 |
SARDEGNA | 50 |
SICILIA | 50 |
TOSCANA | 400 |
UMBRIA | 30 |
VALLE D'AOSTA | 30 |
VENETO | 800 |
Provincia Autonoma di BOLZANO | 30 |
Provincia Autonoma di TRENTO | 30 |
TOTALE | 5.000 |