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LEGGE 3 ottobre 2016, n. 192
  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalita', fatto a Roma il 9 luglio 2014  .  
  Pubblicato in GU, n. 247 del 21/10/2016
  Vigente al 25/02/2021 


  Vigente dal: 22/10/2016
  urn:nir:stato:legge:2016-10-03;192

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:


   
  Art. 1 

Autorizzazione alla ratifica

 
  1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalita', fatto a Roma il 9 luglio 2014.
 
 
  Art. 2 

Ordine di esecuzione

 
  1.  Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all' articolo 1  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.
 
 
  Art. 3 

Copertura finanziaria

 
  1.  Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all' articolo 1  , valutati in E 37.738 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a E 21.854 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
 
  2.  Ai sensi dell' articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196  , il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri valutati di cui al comma 1  del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1  , il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell' articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196  , destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
 
  3.  Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2  .
 
  4.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
  Art. 4 

Entrata in vigore

 
  1.  La presente legge entra in vigore giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

La presente legge, munita di sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 

Data a Roma, addi' 3 ottobre 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Alfano, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Orlando