LEGGE 11 luglio 2002, n. 148
"Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"
Pubblicato in GU, n. 173 del 25/07/2002
Vigente al 16/10/2021
ART. 1.
1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997.
2.
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui al
comma 1
, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo XI.2 della Convenzione stessa.
ART. 2.
1.
La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.
ART. 3.
1.
Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'
articolo 2
, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria si pronunciano sulle domande di riconoscimento, debitamente documentate, presentate ai sensi della Convenzione di cui all'
articolo 1
, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse.
ART. 4.
1.
L'applicazione dell'articolo VI.5 della Convenzione è disciplinata con successivo regolamento ministeriale ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400
, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 5.
1.
Il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse da quelle indicate nell'
articolo 2
, è operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione.
ART. 6.
1.
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero degli affari esteri, provvede alla designazione del rappresentante italiano nell'ambito del Comitato previsto dall'articolo X.1 della Convenzione.
ART. 7.
2.
Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono altresí determinati le modalità ed i criteri numerici per l'utilizzo del personale comandato da altre amministrazioni, enti ed istituzioni da assegnare al centro nazionale di informazione di cui al
comma 1
.
3.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può destinare alle attività del centro nazionale di informazione di cui al
comma 1
fino a tre esperti per le esigenze operative che necessitino di specifiche capacità professionali. Ai predetti esperti si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
.
4.
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 203.484 euro a decorrere dall'anno 2002.
ART. 8.
1.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 274.240 euro per l'anno 2002 ed in 230.855 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 9.
1.
Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell'articolo 170 e l'articolo 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592
, e successive modificazioni.
2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.