Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO  
CIRCOLARE 1 settembre 2008, n. 3773
  OGGETTO: Decreto Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 9 luglio 2008 recante ripartizione tra le Regioni e le province autonome delle quote di ingresso, per la partecipazione ai corsi di formazione professionalee tirocini formativi e d'orientamento da parte di cittadini stranieri.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.liberta.civili.immigrazione;direzione.centrale.politiche.immigrazione.asilo:circolare:2008-09-01;3773


 

Per opportuna conoscenza si trasmete il decreto indicato in oggetto, pubblicato sulla G.U. n. 187 dell'11 agosto 2008.

IL DIRETTORE CENTRALE Ciclosi


 


ALLEGATI:  
- Allegato   -

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 9 luglio 2008
  Ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione ai corsi di formazione professionale e tirocini formativi per l'anno 2008.  

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni, ed in particolare l' art. 27, comma 1  , che tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di «persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394  , «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334  ;

Visto in particolare l' art. 40, comma 9, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  , che prevede, in attuazione dell' art. 27, comma 1, lettera f)  , del decreto legislativo n. 286/1998 , che gli stranieri possono fare ingresso in Italia per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento promossi dai soggetti di cui all' art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142  , in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 marzo 2006   recante «Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea»;

Visto altresi' l' art. 44-bis, comma 5  , del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 , che prevede che gli ingressi nel territorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intendono frequentare corsi di formazione professionale - organizzati da enti di formazione accreditati ex art. 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  - finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all' art. 40, comma 9), lettera a)  , del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 , devono avvenire nell'ambito del contingente annuale;

Visto il decreto del Ministro della solidarieta' sociale di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri del 16 luglio 2007, che ha provveduto, ai sensi dell' art. 44-bis comma 6  , del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 , a determinare il contingente per l'anno 2007, nel numero di 5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all' art. 44-bis comma 5  , e nel numero di 5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all' art. 40, comma 9, lettera a)  , del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 ;

Considerato che l' art. 44-bis, comma 6  , del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 , prevede che in caso di mancata pubblicazione entro il 30 giugno di ciascun anno del decreto di programmazione annuale del contingente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre dell'anno, puo' provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente;

Considerato che alla data del 30 giugno 2008 non e' stato ancora pubblicato il decreto di programmazione annuale del contingente di cui all' art. 44-bis, comma 6  , del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 ;

Considerato il decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85  , recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1 , commi 376  e 377  della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , con il quale sono state trasferite, tra le altre, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni gia' attribuite al Ministero della solidarieta' sociale in materia di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari;

Decreta:

   
  Art. 1.    
  1.  Per l'anno 2008 sono autorizzati, in via transitoria, ai sensi dell' art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334  , nel limite del contingente fissato per l'anno 2007, gli ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, in:
   a)  5.000 unita' per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, ai sensi dell' art. 44-bis, comma 5  , del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 , organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme dell' art. 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  ;
   b)  5.000 unita' per lo svolgimento di tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all' art. 2, comma 1  , del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.
 
 
  Art. 2.    
  1.  Le quote di cui all' art. 1, lettera b)  , sono ripartite tra le regioni e province autonome come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 

Il presente decreto viene trasmesso al competente organo di controllo secondo la normativa vigente.
 

Roma, 9 luglio 2008

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Sacconi



ALLEGATI:  
- Allegato   - Ripartizione alle Regioni e alle province autonome delle quote d'ingresso per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi e d'orientamento da parte di cittadini stranieri.

 
Regioni e province autonome Quote
ABRUZZO100
BASILICATA100
CALABRIA100
CAMPANIA150
EMILIA ROMAGNA570
FRIULI VENEZIA GIULIA380
LAZIO300
LIGURIA100
LOMBARDIA475
MARCHE375
MOLISE100
PIEMONTE365
PUGLIA175
SARDEGNA100
SICILIA125
TOSCANA370
UMBRIA250
VALLE D'AOSTA50
VENETO615
Provincia Autonoma di BOLZANO100
Provincia Autonoma di TRENTO100
TOTALE 5.000