Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
CIRCOLARE 21 maggio 2012, n. 4113
  OGGETTO: Regno Unito, Irlanda e Danimarca: corretta applicazione della Direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 , relativa allo status dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, così come recepita dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3  .  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2012-05-21;4113


 

Sono pervenuti a questa Direzione Centrale numerosi quesiti formulati da codesti Uffici di frontiera, co i quali è stato chiesto di chiarire se ai viaggiatori stranieri provenienti dal Regno Unito, dall'Irlanda e dalla Danimarca, muniti di un titolo di soggiorno di lunga durata o anche a tempo indeterminato, concesso da questi stessi Paesi dell'Unione, possano essere applicate le disposizioni contenute nella Direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 , relativa allo status dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo; in particolare, è stato chiesto di precisare se tale categoria di persone possa fare ingresso sul territorio nazionale in esenzione del visto, in forza della previsione normativa contenuta negli articoli 9, comma 12  e 9 bis, comma 5  , del novellato decreto legislativo 286/98 .

Al riguardo, va evidenziato che, in considerazione di quanto esplicitamente rilevato nei considerando 25 e 26 della direttiva 2003/109/CE , il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca non partecipando all'adozione della sudedetta norma comunitaria, non sono vincolati da essa nè, pertanto, sono soggetti alla relativa applicazione.

Proprio in forza di tale principio, sui titoli di soggiorno di lunga durata o anche a tempo indeterminato, esibiti da tale categorie di stranieri non è mai riportata, nella rubrica tipo permesso, l'iscrizione soggiornante di lungo periodo - CE, specificamente prevista dall'articolo 8, comma 3 della stessa direttiva, nei casi di puntuale attuazione.

Ciò detto, si rende necessario precisare che per la corretta applicazione delle previsioni contenute negli articoli 9, comma 12  e 9 bis, comma 5  , del richiamato decreto legislativo 286/98 , si dovrà sempre tener conto sia dei principi sanciti nei considerando 25 e 26 della direttiva 2003/109/CE che delle norme, di carattere generale, contenute nella sezione 1.1 e seguenti, della Raccomandazione della Commissione 06/11/2006 che istituisce un "Manuale pratico per le gudie di frontiera" (manuale Schengen) comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone (aggiornato al maggio 2012)

Attesa la particolare rilevanza della tematica, si invitano i Signori Dirigenti le Zone di Polizia di Frontiera a voler estendere, con urgenza, il contenuto con attribuzioni di polizia di frontiera.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.

 

IL DIRETTORE CENTRALE: Rodolfo Ronconi