Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2000, n. 181
  Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell' articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144  .  
  Pubblicato in GU, n. 154 del 04/07/2000



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76  e 87  della Costituzione ;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144  , ed in particolare l' articolo 45, comma 1, lettera a)  , numeri 1) e 2), che, al fine di realizzare il riordino del sistema degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, prescrive di procedere alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo dell'effettiva situazione di disagio;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469  , ed in particolare l' articolo 1, comma 1  , che riserva allo Stato l'esercizio di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri , adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Visto il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri , adottata nella riunione del 20 aprile 2000;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:


   
 
[Art. 1 

Finalità e definizioni

 
  1.  Le disposizioni contenute nel presente decreto individuano i soggetti potenziali destinatari delle misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro di cui all' articolo 3  e definiscono a tal fine le condizioni di disoccupazione, dettando criteri di indirizzo in materia anche per adeguare il sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro agli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.
 
  2.  Ai fini del presente decreto si intendono per: "adolescenti", i minori di età compresa fra quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti all'obbligo scolastico; "giovani", i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti, ovvero la diversa superiore età eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in conformità agli indirizzi dell'Unione europea; "disoccupati di lunga durata", coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi; "inoccupati di lunga durata", coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi; "donne in reinserimento lavorativo", quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività; "stato di disoccupazione", la condizione del disoccupato o dell'inoccupato che sia immediatamente disponibile allo svolgimento di un'attività lavorativa; "servizi competenti", i centri per l'impiego di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469  .
 
  3.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale sono individuati, in riferimento ai periodi previsti dalle lettere c) d) ed e) del comma 2  , limiti massimi temporali di espletamento di eventuale attività lavorativa compatibili con le condizioni definite dalle predette lettere e possono altresì, al medesimo fine, essere individuati limiti reddituali.
] [1]  
 
 
 
Art. 1 

Finalità e definizioni

 
  1.  Le disposizioni contenute nel presente decreto stabiliscono:
   a)  i principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469  , in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;
   b) i principi per l'individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione secondo gli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.
 
  2.  Ad ogni effetto si intendono per:
   a)  "adolescenti , i minori di età compresa fra i quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti all'obbligo scolastico;
   b) "giovani , i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell'Unione europea;
   c) "stato di disoccupazione , la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti;
   d)  "disoccupati di lunga durata , coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
   e)  "inoccupati di lunga durata , coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
   f) "donne in reinserimento lavorativo , quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;
   g)  "servizi competenti , i centri per l'impiego di cui all' articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469  , e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.".
[2]  
 
 
 
Art. 1-bis 

Modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori e soppressione di liste di collocamento

 
  1.  Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata, vengono definiti il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori, che costituiscono la base dei dati del sistema informativo lavoro.
 
  2.  Fino alla adozione del decreto di cui al comma 1  si utilizzano i modelli dei dati ed i dizionari terminologici approvati con decreti ministeriali in data 30 maggio 2001, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001, e nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001.
 
  3.  Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di quelle previste dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053  , dall' articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223  , dall' articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68  .
 
  4.  Con regolamento emanato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400  , è disciplinato il collocamento della gente di mare, prevedendo, in applicazione dei principi stabiliti in materia dal presente decreto, il superamento dell'attuale sistema di collocamento obbligatorio.
[3]  
 
 
  Art. 2 

Stato di disoccupazione

 
 
[1.  La condizione di cui all' articolo 1, comma 2, lettera f)  , dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15  , e successive modificazioni, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. ] [4]  
 
 
1.  La condizione di cui all' articolo 1, comma 2, lettera c)  , dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  , che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonchè l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. [5]  
 
  2.  In sede di prima applicazione del presente decreto gli interessati all'accertamento della condizione di cui all' articolo 1, comma 2, lettera f)  , sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma 1  .
 
 
[3.  A far data dalla prima presentazione presso il servizio competente decorrono i termini da prendere in considerazione ai fini dell'assolvimento dei successivi obblighi di presentazione dal servizio medesimo eventualmente disposti, nonché dell'accertamento della condizione di cui all' articolo 1, comma 2, lettere c)  e d)  . ] [7]  
 
 
3.  Le Regioni definiscono gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti.[8]  
 
 
[4.  I servizi competenti sono comunque tenuti a verificare l'effettiva persistenza della condizione di disoccupazione, provvedendo all'identificazione dei disoccupati e degli inoccupati di lunga durata. Nel caso di disoccupazione conseguente a cessazione di attività diversa da quella di lavoro subordinato, essi sono altresì tenuti a verificare la veridicità della dichiarazione dell'interessato circa l'effettivo svolgimento dell'attività in questione e la sua cessazione. Ai fini dell'applicazione del presente comma i servizi competenti dispongono indagini a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui all' articolo 1, comma 2  , lettere c) e d), anche richiedendo la collaborazione del personale delle direzioni provinciali del lavoro – servizio ispezione del lavoro. ] [9]  
 
 
4.  La verifica dell'effettiva permanenza nello stato di disoccupazione è effettuata dai servizi competenti con le seguenti modalità:
   a)  sulla base delle comunicazioni di cui all' articolo 4-bis  o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza;
   b) in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato.
[10]  
 
  5.  Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi, nonché in quelli di cui al comma 1  , si applica il      
 
  6.  La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi  
 
[inferiori] [13]  
   
 
fino[14]  
  a giorni quindici, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni quindici si computano come un mese intero.
 
 
[7.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 trovano applicazione fino all'emanazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, di norme che prevedono modalità e termini diversi degli adempimenti previsti dalle citate disposizioni; tali norme sono emanate in coerenza con le procedure per il collocamento ordinario dei lavoratori previste nel regolamento di semplificazione di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59  , allegato 1, n. 112- bis , e successive modificazioni. ] [15]  
 
 
 
[Art. 3 

Indirizzi generali ai servizi per l'impiego ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata

 
  1.  I servizi competenti, nel quadro della programmazione regionale, al fine di favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione e l'inoccupazione di lunga durata, sottopongono i soggetti di cui all' articolo 1, comma 2  , ad interviste periodiche, offrendo almeno i seguenti interventi:
   a)  colloquio di orientamento entro sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, così come accertato ai sensi dell' articolo 2  , con riguardo ai giovani ed agli adolescenti;
   b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione e/o riqualificazione professionale: nei confronti delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione; nei confronti dei disoccupati e degli inoccupati di lunga durata, non oltre dodici mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, o in caso di disoccupati che godano di trattamenti previdenziali previsti dalla legislazione vigente e successive modificazioni, non oltre i sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione.
] [16]  
 
 
 
Art. 3 

 

 
[Indirizzi generali ai servizi competenti ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata] [18]  
   
 
Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l'impiego[19]  
 

 
  1.  Le Regioni definiscono gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti, di cui all' articolo 1, comma 2, lettera g)  , effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo i soggetti di cui all' articolo 1, comma 2 , ad interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva secondo le modalità definite ed offrendo almeno i seguenti interventi:
   a) colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
   b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale:
   1) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
   2) nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione.
 
 
1-bis.  Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione costituisca requisito, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 1 devono prevedere almeno l'offerta delle seguenti azioni:
   a) colloquio di orientamento entro i tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
   b) azioni di orientamento collettive fra i tre e i sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, con formazione sulle modalita' piu' efficaci di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale;
   c) formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane tra i sei e i dodici mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, adeguata alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro dell'area territoriale di residenza;
   d) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito.
[20]  
 
 
2-bis.  Nei confronti dei beneficiari di trattamento di integrazione salariale o di altre prestazioni in costanza di rapporto di lavoro, che comportino la sospensione dall'attivita' lavorativa per un periodo superiore ai sei mesi, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 1  devono prevedere almeno l'offerta di formazione professionale della durata complessiva non inferiore a due settimane adeguata alle competenze professionali del disoccupato. [21]  
[17]  
 
 
 
[Art.4 

Perdita dello stato di disoccupazione

 
  1.  La condizione di cui all' articolo 1, comma 2, lettera f)  , viene meno in caso di mancato adempimento da parte dell'interessato degli obblighi di cui all' articolo 2, comma 3  , nonché di mancata presentazione al colloquio di orientamento di cui all' articolo 3  . Qualora la mancata presentazione al servizio competente, in entrambe le ipotesi, dipenda da comprovati impedimenti oggettivi, è ammesso un ritardo non superiore a quindici giorni. è fatta salva la possibilità di un ritardo ulteriore qualora la mancata presentazione dipenda da ragioni di salute certificate dalla struttura pubblica competente. La condizione di cui all' articolo 1, comma 2, lettera f)  , viene altresì meno nel caso di mancata adesione, senza giustificato motivo valutabile dal servizio competente, ad una proposta formulata ai sensi dell' articolo 3, comma 1  , lettere b, e c).
 
  2.  Comporta la perdita dell'anzianità dello stato di disoccupazione il rifiuto di un'offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196  , con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a quattro mesi, formulata dal servizio competente ed ubicata nel raggio di cinquanta chilometri dal domicilio del lavoratore; il predetto rifiuto non comporta, tuttavia, la perdita dell'anzianità qualora la proposta di lavoro non sia congrua, secondo criteri determinati dalle commissioni regionali permanenti tripartite di cui all' articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469  , alla professionalità posseduta dall'interessato.
 
  3.  L'accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo formulata dal servizio competente comporta una sospensione dell'anzianità nello stato di disoccupazione. Detta anzianità riprende a decorrere una volta cessato il contratto di lavoro a termine o di lavoro temporaneo. Qualora il rapporto di lavoro sia stato di durata superiore a dodici mesi, l'anzianità nello stato di disoccupazione riprende a decorrere con un abbattimento pari alla durata eccedente i dodici mesi.
] [22]  
 
 
 
Art. 4 

Perdita dello stato di disoccupazione

 
  1.  Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:
   
[a)  conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all' articolo 8, commi 2  e 3  del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 ; ] [24]  
   
a)  conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attivita' lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468  . [25]  
   b)  perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all' articolo 3  ;
   c)  perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196  ,  
 
[con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani,] [26]  
  nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
   d)   
 
[sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.] [27]  
   
 
sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata  
 
[inferiore a sei mesi] [29]  
   
 
fino a sei mesi[30]  
  . [28]  
 
[23]  
 
 
 
Art. 4-bis 

Modalità di assunzione e adempimenti successivi

 
  1.  datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , quelle previste per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317  , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398  , nonchè quelle previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68  .
 
 
[2.  All'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, nonchè la comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152  . ] [32]  
 
 
2.   
 
[All'atto della assunzione] [34]  
   
 
All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro[35]  
  , prima dell'inizio della attivita' di lavoro, i datori di lavoro  
 
[pubblici e] [36]  
  privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all' articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510  , convertito, con modificazioni,  
 
[nella legge] [37]  
   
 
dalla legge[38]  
  28 novembre 1996, n. 608  , e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152  . L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attivita' lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152  .  
 
[ La presente disposizione non si applica per il personale di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  . ] [39]  
   
 
Il datore di lavoro pubblico puo' assolvere all'obbligo di informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152  , con la consegna al lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  [40]  
  [33]  
 
  3.  Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.
 
  4.  Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente.
 
  5.   
 
[I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni] [41]  
   
 
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici[42]  
  , per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:
   a) proroga del termine inizialmente fissato;
   b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
   c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
   d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
   e)   trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato.
   
e-bis) trasferimento del lavoratore;[43]  
   
e-ter) distacco del lavoratore;[44]  
   
e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;[45]  
   
e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa.[46]  
 
 
[6.  Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.] [47]  
 
 
6.   Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7   , sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonchè nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
 
e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie.[49]  
  [48]  
 
 
6-bis.   All'  articolo 7, comma 1,  del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , le parole: "o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze" sono soppresse. [50]  
 
 
6-ter.   Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7   disciplina anche le modalità e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma. [51]  
 
  7.   Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonchè le modalità di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 6  da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata.
 
  8.  I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608  , e del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264  , per il tramite dei soggetti di cui all' articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12  , e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, con riferimento all'assolvimento dei predetti obblighi, possono avvalersi della facoltà di cui all' articolo 5, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12  , anche nei confronti delle medesime associazioni sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all' articolo 1, primo comma, della citata legge n. 12 del 1979  .
[31]  
 
 
  Art.5 

Disposizioni transitorie e finali

 
  1.  In attesa della  
 
[ attuazione della delega di cui all' articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144  , concernente la ] [52]  
  riforma degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti in tema di trattamenti previdenziali in caso di disoccupazione, ivi compresa la disciplina dell'indennità di mobilità, di cui all' articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223  .
 
  2.  In sede di attuazione della delega di cui al comma 1  sono individuati criteri e modalità di raccordo tra l'attività svolta dai servizi competenti ai sensi del presente decreto e quella delle strutture private autorizzate all'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell' articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469  .
 
 
2-bis.  Le disposizioni di cui all' articolo 4-bis  , commi 4, 5, 6, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo 4-bis  . A decorrere dalla medesima data il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38  , è soppresso. [53]  
 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

Dato a Roma, addì 21 aprile 2000

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: Fassino

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297. In vigore dal 19/07/2000 al 29/01/2003

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.  In vigore dal 30/01/2003

[3] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.  In vigore dal 30/01/2003

[4] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297. In vigore dal 19/07/2000 al 29/01/2003

[5] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.  In vigore dal 30/01/2003

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: nota per null.

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297. In vigore dal 19/07/2000 al 29/01/2003

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.  In vigore dal 30/01/2003

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297. In vigore dal 19/07/2000 al 29/01/2003

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.  In vigore dal 30/01/2003

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297. In vigore dal 19/07/2000 al 29/01/2003

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.  In vigore dal 30/01/2003

[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297. In vigore dal 19/07/2000 al 29/01/2003

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.  In vigore dal 30/01/2003

[15] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297. In vigore dal 19/07/2000 al 29/01/2003

[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297. In vigore dal 19/07/2000 al 29/01/2003

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.  In vigore dal 30/01/2003

[18] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 giugno 2012, n. 92. In vigore dal 19/07/2000 al 17/07/2012

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 giugno 2012, n. 92.  In vigore dal 18/07/2012

[20] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma33, letteraa, legge 28 giugno 2012, n. 92.  In vigore dal 18/07/2012

[21] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma33, letteraa, legge 28 giugno 2012, n. 92.  In vigore dal 18/07/2012

[22] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297. In vigore dal 19/07/2000 al 29/01/2003

[23] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.  In vigore dal 30/01/2003

[24] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma33, letterac, numero1, legge 28 giugno 2012, n. 92. In vigore dal 19/07/2000 al 17/07/2012

[25] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo7, comma7, legge 28 giugno 2012, n. 92.  In vigore dal 18/07/2012

[26] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma33, letterac, numero2, legge 28 giugno 2012, n. 92. In vigore dal 19/07/2000 al 17/07/2012

[27] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma33, letterac, numero3, legge 28 giugno 2012, n. 92. In vigore dal 19/07/2000 al 17/07/2012

[28] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma33, letterac, numero3, legge 28 giugno 2012, n. 92.  In vigore dal 18/07/2012

[29] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 9 agosto 2013, n. 99. In vigore dal 18/07/2012 al 22/08/2013

[30] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 9 agosto 2013, n. 99.  In vigore dal 23/08/2013

[31] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.  In vigore dal 30/01/2003

[32] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma2, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. In vigore dal 19/07/2000 al 24/06/2008

[33] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo40, comma2, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.  In vigore dal 25/06/2008

[34] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma3, letteraa, legge 4 novembre 2010, n. 183. In vigore dal 19/07/2000 al 23/11/2010

[35] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma3, letteraa, legge 4 novembre 2010, n. 183.  In vigore dal 24/11/2010

[36] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma3, letterab, legge 4 novembre 2010, n. 183. In vigore dal 19/07/2000 al 23/11/2010

[37] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 6 agosto 2008, n. 133. In vigore dal 19/07/2000 al 21/08/2008

[38] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 6 agosto 2008, n. 133.  In vigore dal 22/08/2008

[39] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma3, letterac, legge 4 novembre 2010, n. 183. In vigore dal 19/07/2000 al 23/11/2010

[40] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma3, letterac, legge 4 novembre 2010, n. 183.  In vigore dal 24/11/2010

[41] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma4, legge 4 novembre 2010, n. 183. In vigore dal 19/07/2000 al 23/11/2010

[42] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma4, legge 4 novembre 2010, n. 183.  In vigore dal 24/11/2010

[43] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 27 dicembre 2006, n. 296#art1-com1183.  In vigore dal 01/01/2007

[44] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 27 dicembre 2006, n. 296#art1-com1183.  In vigore dal 01/01/2007

[45] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 27 dicembre 2006, n. 296#art1-com1183.  In vigore dal 01/01/2007

[46] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 27 dicembre 2006, n. 296#art1-com1183.  In vigore dal 01/01/2007

[47] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 27 dicembre 2006, n. 296#art1-com1184. In vigore dal 19/07/2000 al 31/12/2006

[48] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 27 dicembre 2006, n. 296#art1-com1184.  In vigore dal 01/01/2007

[49] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma4, legge 23 luglio 2009, n. 99.  In vigore dal 15/08/2009

[50] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 27 dicembre 2006, n. 296.  In vigore dal 01/01/2007

[51] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 27 dicembre 2006, n. 296#art1-com1184.  In vigore dal 01/01/2007

[52] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297. In vigore dal 19/07/2000 al 29/01/2003

[53] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.  In vigore dal 30/01/2003