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LEGGE 22 aprile 2005, n. 69
  Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002 , relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.  
  Pubblicato in GU, n. 98 del 29/04/2005
  Vigente al 16/08/2014 


Indice

  TITOLO II - NORME DI RECEPIMENTO INTERNO
 
  CAPO I - PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:


   
  TITOLO I 

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

 
  ART. 1. 

(Disposizioni di principio e definizioni).

 
  1.  La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata "decisione quadro", relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonche' in tema di diritti di liberta' e del giusto processo.
 
  2.  Il mandato d'arresto europeo e' una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato "Stato membro di emissione", in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato "Stato membro di esecuzione", di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale.
 
  3.  L'Italia dara' esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato e' stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.
 
  4.  Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione europea , e successive modificazioni.
 
 
 
 
 
 
  ART. 2. 

(Garanzie costituzionali).

 
  1.  In conformita' a quanto stabilito dall'articolo 6 , paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea e dal punto (12) dei consideranda del preambolo della decisione quadro, l'Italia dara' esecuzione al mandato d'arresto europeo nel rispetto dei seguenti diritti e principi stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione:
   a)  i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 , resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848  , in particolare dall' articolo 5  (diritto alla liberta' e alla sicurezza) e dall' articolo 6  (diritto ad un processo equo), nonche' dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa;
   b) i principi e le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della liberta' personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonche' quelli relativi alla responsabilita' penale e alla qualita' delle sanzioni penali.
 
  2.  Per le finalita' di cui al comma 1  , possono essere richieste idonee garanzie allo Stato membro di emissione.
 
  3.  L'Italia rifiutera' la consegna dell'imputato o del condannato in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei principi di cui al comma 1, lettera a)  , constatata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi del punto (10) dei consideranda del preambolo della decisione quadro.
 
 
  ART. 3. 

(Applicazione della riserva parlamentare).

 
  1.  Le modifiche dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono sottoposte dal Governo a riserva parlamentare.
 
  2.  Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere i relativi progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la quale illustra lo stato dei negoziati e l'impatto delle disposizioni sull'ordinamento italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo.
 
 
[ 3.  ] [3]  
 
 
3.  La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica e' vincolante per il Governo.[4]  
 
 
  ART. 4. 

(Autorita' centrale).

 
  1.  In relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione quadro l'Italia designa come autorita' centrale per assistere le autorita' giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.
 
  2.  Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.
 
  3.  Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette senza indugio all'autorita' giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d'arresto europeo dall'autorita' giudiziaria italiana, lo trasmette senza indugio allo Stato membro di esecuzione.
 
  4.  Nei limiti e con le modalita' previsti da accordi internazionali puo' essere consentita in condizioni di reciprocita' la corrispondenza diretta tra autorita' giudiziarie. In tal caso l'autorita' giudiziaria competente informa immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o dell'emissione di un mandato d'arresto europeo. Resta comunque ferma la competenza del Ministro della giustizia ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 23  .
 
 
 
  TITOLO II 

NORME DI RECEPIMENTO INTERNO


 
CAPO I 

PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA

 
  ART. 5. 

(Garanzia giurisdizionale).

 
  1.  La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non puo' essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.
 
  2.  La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento e' ricevuto dall'autorita' giudiziaria.
 
  3.  Se la competenza non puo' essere determinata ai sensi del comma 2  , e' competente la corte di appello di Roma.
 
  4.  Quando uno stesso fatto e' oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorita' giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea a carico di piu' persone e non e' possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2  , e' competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non e' possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.
 
  5.  Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell' articolo 11  , la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui e' avvenuto l'arresto.
 
 
  ART. 6. 

(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna).

 
  1.  Il mandato d'arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:
   a) identita' e cittadinanza del ricercato;
   b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorita' giudiziaria emittente;
   c)  indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 7  e 8  della presente legge ;
   d) natura e qualificazione giuridica del reato;
   e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;
   f) pena inflitta, se vi e' una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;
   g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.
 
  2.  Se il mandato d'arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle lettere a)  , c)  , d)  , e)  ed f)  del comma 1 , l'autorita' giudiziaria provvede ai sensi dell' articolo 16  . Analogamente provvede quando ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18  e 19  .
 
  3.  La consegna e' consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della liberta' personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa.
 
  4.  Al mandato d'arresto devono essere allegati:
   a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale e' domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;
   b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena;
   c) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identita' e la nazionalita' della persona della quale e' domandata la consegna.
 
  5.  Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della corte di appello o il magistrato da questi delegato richiede al Ministro della giustizia l'acquisizione del provvedimento dell'autorita' giudiziaria in base al quale il mandato d'arresto europeo e' stato emesso, nonche' la documentazione di cui al comma 4  , informandolo della data della udienza camerale fissata. Il Ministro della giustizia informa l'autorita' giudiziaria dello Stato membro di emissione che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria per l'esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di appello. Immediatamente dopo averli ricevuti, il Ministro della giustizia trasmette al presidente della corte di appello il provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana.
 
  6.  Se l'autorita' giudiziaria dello Stato membro di emissione non da' corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di cui al comma 5  , la corte di appello respinge la richiesta.
 
  7.  Il mandato d'arresto europeo dovra' pervenire tradotto in lingua italiana.
 
 
  ART. 7. 

(Casi di doppia punibilita).

 
  1.  L'Italia dara' esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale.
 
  2.  Il comma 1  non si applica nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione. Tuttavia, deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.
 
  3.  Il fatto dovra' essere punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della liberta' personale della durata massima non inferiore a dodici mesi. Ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza non si tiene conto delle circostanze aggravanti.
 
  4.  In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi.
 
 
  ART. 8. 

(Consegna obbligatoria).

 
  1.  Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della liberta' personale sia pari o superiore a tre anni:
   a) partecipare ad una associazione di tre o piu' persone finalizzata alla commissione di piu' delitti;
   b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumita' ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali;
   c) costringere o indurre una o piu' persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorita', a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitu' o al lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali;
   d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di eta' infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui e' riprodotto un minore;
   e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope;
   f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente;
   g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilita' in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio;
   h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunita' europee o nei bilanci gestiti dalle Comunita' europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico;
   i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilita' provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;
   l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore;
   m) commettere, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;
   n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette;
   o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente;
   p)  cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravita' di quelle previste dall' articolo 583 del codice penale  ;
   q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio;
   r) privare una persona della liberta' personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra piu' governi, una persona fisica o giuridica o una collettivita' di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione;
   s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l'umanita';
   t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell'attivita' di un gruppo organizzato;
   u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte;
   v) indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;
   z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza;
   aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto;
   bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi;
   cc) falsificare mezzi di pagamento;
   dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita;
   ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
   ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto;
   gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita';
   hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l'incolumita' pubblica;
   ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
   ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;
   mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.
 
  2.  L'autorita' giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali e' richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1  .
 
  3.  Se il fatto non e' previsto come reato dalla legge italiana, non si da' luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale e' stato emesso il mandato d'arresto europeo.
 
 
  ART. 9. 

(Ricezione del mandato d'arresto. Misure cautelari).

 
  1.  Salvo i casi previsti dall' articolo 11  , il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso dall'autorita' competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello, competente ai sensi dell' articolo 5  . Il presidente della corte di appello da' immediata comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto europeo, procedendo direttamente, o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza. Il presidente della corte di appello procede con le stesse modalita' nelle ipotesi in cui il mandato d'arresto e la relativa documentazione di cui all' articolo 6  sono stati trasmessi direttamente dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro di emissione.
 
  2.  Il presidente, nel caso in cui insorgano difficolta' relative alla ricezione o alla autenticita' dei documenti trasmessi dall'autorita' giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.
 
  3.  Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell' articolo 5  , commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.
 
  4.  Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullita', all'applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale e' richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.
 
  5.  Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale  , in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, commi 1 e 1-bis, 274, comma 1, lettere a) e c), e 280.
 
 
 
  6.  Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause ostative alla consegna.
 
  7.  Si applicano le disposizioni dell' articolo 719 del codice di procedura penale  .
 
 
  ART. 10. 

(Inizio del procedimento).

 
  1.  Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure di cui all' articolo 9  , e alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell' articolo 97 del codice di procedura penale  , in mancanza di difensore di fiducia, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonche' della facolta' di acconsentire alla propria consegna all'autorita' giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della liberta' personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa e' stata disposta.
 
  2.  Della data fissata per il compimento delle attivita' di cui al comma 1  e' dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore prima.
 
  3.  Della ordinanza di cui all' articolo 9  e' data comunicazione, a richiesta della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta di straniero, alla competente autorita' consolare.
 
  4.  Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di venti giorni dall'esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito del mandato d'arresto europeo e della documentazione di cui all' articolo 6  . Il decreto e' comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore, almeno otto giorni prima dell'udienza. Si applicano le disposizioni dell' articolo 702 del codice di procedura penale  .
 
 
  ART. 11. 

(Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria).

 
  1.  Nel caso in cui l'autorita' competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il provvedimento e' stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia.
 
  2.  Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato d'arresto e della documentazione di cui ai commi 3  e 4  dell'articolo 6 .
 
 
  ART. 12. 

(Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria).

 
  1.  L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell' articolo 11  informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto,  
 
e le consegna una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, che la informa[6]  
  della possibilita' di acconsentire alla propria consegna all'autorita' giudiziaria emittente e la avverte della facolta' di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell' articolo 97 del codice di procedura penale  .
 
 
 
  2.  La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.
 
  3.  Il verbale di arresto da' atto, a pena di nullita', degli adempimenti indicati ai commi 1  e 2  , nonche' degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato.
 
  4.  All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.
 
 
  ART. 13. 

(Convalida).

 
  1.  Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in localita' diversa da quella in cui l'arresto e' stato eseguito, il presidente della corte di appello puo' delegare per gli adempimenti di cui all' articolo 10  il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2  .
 
  2.  Se risulta evidente che l'arresto e' stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in liberta'. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10.
 
  3.  Il provvedimento emesso dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 2  perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato d'arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall'autorita' competente. La segnalazione equivale al mandato d'arresto purche' contenga le indicazioni di cui all' articolo 6  .
 
 
  ART. 14. 

(Consenso alla consegna).

 
  1.  Quando procede a sentire la persona della quale e' stata richiesta la consegna, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, alla presenza del difensore e, se necessario, dell'interprete. Del consenso e delle modalita' con cui e' stato prestato si da' atto in apposito verbale.
 
  2.  Il consenso puo' essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte di appello, anche a mezzo telefax, ovvero con dichiarazione resa nel corso dell'udienza davanti alla corte e fino alla conclusione della discussione.
 
  3.  Il consenso e' irrevocabile. La persona arrestata e' preventivamente informata della irrevocabilita' del consenso e della rinuncia.
 
  4.  Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la corte di appello provvede con ordinanza emessa senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni, alla decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo avere sentito il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna.
 
  5.  L'ordinanza emessa dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 4  e' depositata tempestivamente in cancelleria e del deposito e' dato avviso al difensore e alla persona richiesta in consegna nonche' al procuratore generale. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.
 
 
  ART. 15. 

(Provvedimenti provvisori in attesa della decisione).

 
  1.  Se il mandato d'arresto europeo e' stato emesso nel corso di un procedimento penale, il presidente della corte di appello, su richiesta dell'autorita' giudiziaria emittente e al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie, autorizza l'interrogatorio della persona richiesta in consegna, ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo nello Stato membro di emissione.
 
  2.  Quando concede l'autorizzazione all'interrogatorio della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorita' giudiziaria richiedente e per ogni necessaria intesa anche in ordine alla data di assunzione dell'atto. L'interrogatorio e' effettuato da un magistrato della corte di appello designato dal presidente, con l'assistenza della persona eventualmente designata dall'autorita' richiedente in conformita' alla legge dello Stato membro di emissione e dell'interprete eventualmente necessario. Sono osservate le forme e le garanzie previste per l'interrogatorio dagli articoli 64, 65, 66 e 294, comma 4, del codice di procedura penale  . Dell'interrogatorio e' redatto verbale.
 
  3.  Quando dispone il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorita' giudiziaria richiedente anche ai fini delle necessarie intese in ordine alle condizioni e alla durata del trasferimento. Si tiene in ogni caso conto della necessita' che la persona sia fatta rientrare in modo da potere partecipare alle udienze relative alla procedura di esecuzione del mandato d'arresto.
 
 
  ART. 16. 

(Informazioni e accertamenti integrativi).

 
  1.  Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, puo' richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto, non superiore a trenta giorni. Se l'autorita' giudiziaria dello Stato membro di emissione non da' corso alla richiesta, si applica il comma 6 dell'articolo 6  .
 
  2.  La corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, puo' disporre altresi' ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine della decisione.
 
 
  ART. 17. 

(Decisione sulla richiesta di esecuzione).

 
  1.  Salvo quanto previsto dall' articolo 14  , la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonche', se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.
 
  2.  La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 9  e 13  . Ove, per cause di forza maggiore, sia ravvisata l'impossibilita' di rispettare tali termini il presidente della corte di appello informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne da' comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite l'Eurojust. In questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni.
 
  3.  Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunita' riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello e' stata informata del fatto che l'immunita' non opera piu'. Se la decisione sulla esclusione dell'immunita' compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.
 
  4.  In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna.
 
  5.  Quando la decisione e' contraria alla consegna, la corte di appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate.
 
  6.  Della sentenza e' data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.
 
  7.  La sentenza e' immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorita' dello Stato membro di emissione ed altresi', quando la decisione e' di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.
 
 
  ART. 18. 

(Rifiuto della consegna).

 
  1.  La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:
   a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo e' stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalita', della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;
   b) se il diritto e' stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, puo' validamente disporne;
   c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero e' stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;
   d) se il fatto e' manifestazione della liberta' di associazione, della liberta' di stampa o di altri mezzi di comunicazione;
   e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;
   f)  se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34  ; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719  ; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1  ;
   g)  se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall' articolo 6  della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 , resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848  , e dall' articolo 2  del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98  , statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;
   h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;
   i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede e' punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della liberta' personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non e' previsto l'accertamento della effettiva capacita' di intendere e di volere;
   l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo e' estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;
   m) se risulta che la persona ricercata e' stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purche', in caso di condanna, la pena sia stata gia' eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa piu' essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;
   n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo e' stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia gia' verificata la prescrizione del reato o della pena;
   o) se, per lo stesso fatto che e' alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, e' in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;
   p) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;
   q)  se e' stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all' articolo 434 del codice di procedura penale  per la revoca della sentenza;
   r) se il mandato d'arresto europeo e' stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno;
   s) se la persona richiesta in consegna e' una donna incinta o madre di prole di eta' inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorita' giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravita';
   t) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo e' stato emesso risulta mancante di motivazione;
   u) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunita' che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;
   v) se la sentenza per la cui esecuzione e' stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.
 
 
  ART. 19. 

(Garanzie richieste allo Stato membro di emissione).

 
  1.  L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorita' giudiziaria italiana, nei casi sotto elencati, e' subordinata alle seguenti condizioni:
   a) se il mandato d'arresto europeo e' stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata in absentia, e se l'interessato non e' stato citato personalmente ne' altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna e' subordinata alla condizione che l'autorita' giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilita' di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio;[8]
   
   b) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo e' stato emesso e' punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della liberta' personale a vita, l'esecuzione di tale mandato e' subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtu' della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinche' la pena o la misura in questione non siano eseguite;
   c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale e' cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna e' subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta' personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.
 
 
  ART. 20. 

(Concorso di richieste di consegna).

 
  1.  Quando due o piu' Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati d'arresto deve essere eseguito, tenuto conto di ogni rilevante elemento di valutazione e, in particolare, della gravita' dei reati per i quali i mandati sono stati emessi, del luogo in cui i reati sono stati commessi e delle date di emissione dei mandati d'arresto e considerando, in questo contesto, se i mandati sono stati emessi nel corso di un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della liberta' personale.
 
  2.  Ai fini della decisione di cui al comma 1  la corte di appello puo' disporre ogni necessario accertamento nonche' richiedere una consulenza all'Eurojust.
 
  3.  Quando, nei confronti della stessa persona, sono stati emessi un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo, la corte di appello competente per il mandato d'arresto, sentito il Ministro della giustizia, decide se va data precedenza al mandato d'arresto ovvero alla richiesta di estradizione tenendo conto della gravita' dei fatti, dell'ordine di presentazione delle richieste e di ogni altro elemento utile alla decisione.
 
 
  ART. 21. 

(Termini per la decisione).

 
  1.  Se non interviene la decisione nei termini di cui agli articoli 14  e 17  la persona ricercata e' posta immediatamente in liberta'.
 
 
  ART. 22. 

(Ricorso per cassazione).

 
  1.  Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5  , e 17, comma 6  .
 
  2.  Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.
 
  3.  La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all' articolo 127 del codice di procedura penale  . L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza.
 
  4.  La decisione e' depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.
 
  5.  Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.
 
  6.  Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.
 
 
  ART. 23. 

(Consegna della persona. Sospensione della consegna).

 
  1.  La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui e' data esecuzione al mandato d'arresto europeo ovvero dall'ordinanza di cui all' articolo 14, comma 4  , nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro della giustizia.
 
  2.  Quando ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il termine previsto nel comma 1  , il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospesa l'esecuzione del provvedimento, ne da' immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che informa l'autorita' dello Stato membro di emissione.
 
  3.  Quando sussistono motivi umanitari o gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, puo' con decreto motivato sospendere l'esecuzione del provvedimento di consegna, dando immediata comunicazione al Ministro della giustizia.
 
  4.  Nei casi di cui ai commi 2  e 3  , venuta meno la ragione della sospensione, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, da' tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia che concorda con l'autorita' dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna. In tale caso il termine di cui al comma 1  decorre dalla nuova data concordata.
 
  5.  Scaduto il termine di dieci giorni di cui ai commi 1 e 4, la custodia cautelare perde efficacia e il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dispone la liberazione dell'arrestato, sempre che l'ineseguibilita' della consegna non sia imputabile a quest'ultimo. In tale caso, i termini sono sospesi sino alla cessazione dell'impedimento.
 
  6.  All'atto della consegna, la corte di appello trasmette all'autorita' giudiziaria emittente le informazioni occorrenti a consentire la deduzione del periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione del mandato d'arresto europeo dalla durata complessiva della detenzione conseguente alla eventuale sentenza di condanna ovvero per la determinazione della durata massima della custodia cautelare.
 
 
  ART. 24. 

(Rinvio della consegna o consegna temporanea).

 
  1.  Con la decisione che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la corte di appello puo' disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto.
 
  2.  Nel caso di cui al comma 1  , su richiesta dell'autorita' giudiziaria emittente, la corte di appello, sentita l'autorita' giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione della sentenza di condanna, puo' disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna alle condizioni concordate.
 
 
  ART. 25. 

(Divieto di consegna o di estradizione successiva).

 
  1.  La consegna della persona e' subordinata alla condizione che la stessa non venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso della corte di appello che ha disposto l'esecuzione del mandato d'arresto ne' estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso all'estradizione successiva accordato a norma delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dell' articolo 711 del codice di procedura penale  .
 
  2.  Ove richiesta dall'autorita' giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per cui l'assenso e' richiesto da' luogo a consegna a norma della presente legge. Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi di cui all' articolo 6  , la corte di appello decide, sentito il procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.
 
  3.  La condizione di cui al comma 1  relativa alla consegna ad un altro Stato membro non e' applicabile:
   a) quando la persona, pur avendo avuto la possibilita' di farlo, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale e' stata consegnata entro quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva ovvero, dopo averlo lasciato, vi ha fatto ritorno;
   b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti all'autorita' giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, e raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro;
   c)  quando la persona richiesta in consegna non beneficia del principio di specialita' ai sensi dell' articolo 26, comma 2  , lettere a), e) ed f), e comma 3  .
 
 
  ART. 26. 

(Principio di specialita').

 
  1.  La consegna e' sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale e' stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, ne' privata della liberta' personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, ne' altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della liberta' personale.
 
  2.  La disposizione di cui al comma 1  non si applica quando:
   a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato al quale e' stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;
   b) il reato non e' punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della liberta' personale;
   c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della liberta' personale;
   d) la persona e' soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della liberta', ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se puo' limitare la sua liberta' personale;
   e)  il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialita' con le forme di cui all' articolo 14  ;
   f)  dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialita' rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia e' raccolta a verbale dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro di emissione, con forme equivalenti a quelle indicate all' articolo 14  .
 
  3.  Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della liberta', provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso e' rilasciato quando il reato per il quale e' richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorre uno dei casi di cui all' articolo 18  .
 
 
  ART. 27. 

(Transito).

 
  1.  Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.
 
  2.  Il Ministro della giustizia puo' rifiutare la richiesta quando:
   a) non ha ricevuto informazioni circa l'identita' e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, l'esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;
   b) il ricercato e' cittadino italiano o residente in Italia e il transito e' richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale.
 
  3.  Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro della giustizia puo' subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta' personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.
 
 

 
CAPO II 

PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA

 
  ART. 28. 

(Competenza).

 
  1.  Il mandato d'arresto europeo e' emesso:
   a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;
   b)  dal pubblico ministero presso il giudice indicato all' articolo 665 del codice di procedura penale  che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all'articolo 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione;
   c)  dal pubblico ministero individuato ai sensi dell' articolo 658 del codice di procedura penale  , per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.
 
  2.  Il mandato d'arresto europeo e' trasmesso al Ministro della giustizia che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di esecuzione e alla sua trasmissione all'autorita' competente. Della emissione del mandato e' data immediata comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.
 
 
  ART. 29. 

(Emissione del mandato d'arresto europeo).

 
  1.  L'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell' articolo 28  emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato e' residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
 
  2.  Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non e' conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, l'autorita' giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell' accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388  . Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all' articolo 30  .
 
  3.  Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunita' o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l'autorita' giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunita'.
 
 
  ART. 30. 

(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna).

 
  1.  Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello di cui all'allegato annesso alla decisione quadro  
 
  :
   a) identita' e cittadinanza del ricercato;
   b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorita' giudiziaria emittente;
   c)  indicazione dell'esistenza dei provvedimenti indicati dall' articolo 28  ;
   d) natura e qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;
   e) descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca e il luogo di commissione, nonche', in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;
   f) pena inflitta, se vi e' sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge;
   g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.
 
 
  ART. 31. 

(Perdita di efficacia del mandato d'arresto europeo).

 
  1.  Il mandato d'arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale e' stato emesso e' stato revocato o annullato ovvero e' divenuto inefficace. Il procuratore generale presso la corte di appello ne da' immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione.
 
 
  ART. 32. 

(Principio di specialita').

 
  1.  La consegna della persona ricercata e' soggetta ai limiti del principio di specialita', con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna, dall' articolo 26  .
 
 
  ART. 33 

(Computabilita' della custodia cautelare all'estero).

 
  1.  Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo e' computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale  .
 
 

 
CAPO III 

MISURE REALI

 
  ART. 34. 

(Richiesta in caso di sequestro o di confisca di beni).

 
  1.  Con il mandato d'arresto europeo emesso ai sensi dell' articolo 28  il procuratore generale presso la corte di appello richiede all'autorita' giudiziaria dello Stato membro di esecuzione la consegna dei beni oggetto del provvedimento di sequestro o di confisca eventualmente emesso dal giudice competente, trasmettendo, nel contempo, copia dei provvedimenti di sequestro.
 
 
  ART. 35. 

(Sequestro e consegna di beni).

 
  1.  Su richiesta dell'autorita' giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo, o d'ufficio, la corte di appello puo' disporre il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato nella disponibilita' del ricercato e nei limiti di cui ai commi seguenti.
 
  2.  La richiesta di cui al comma 1  contiene la precisazione se la consegna necessita ai soli fini della prova ovvero ai fini della confisca. Ove tale precisazione non risulti contenuta nella richiesta, il presidente della corte di appello invita l'autorita' giudiziaria richiedente a trasmetterla.
 
  3.  La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice di procedura penale  .
 
  4.  La consegna delle cose sequestrate all'autorita' giudiziaria richiedente ha luogo secondo le modalita' e le intese con la stessa intervenute tramite il Ministro della giustizia.
 
  5.  Quando la consegna e' richiesta ai fini della prova, la corte di appello dispone che la consegna resta subordinata alla condizione che i beni siano restituiti una volta soddisfatte le esigenze processuali.
 
  6.  Quando la consegna e' richiesta ai fini della confisca, la corte di appello dispone il sequestro salvaguardando i diritti previsti dal comma 9  e le esigenze dell'autorita' giudiziaria italiana di cui all' articolo 36  . In ogni caso, concedendo il sequestro, la corte dispone che la consegna resti subordinata alla condizione che successivamente non risultino diritti acquisiti ai sensi del comma 9  .
 
  7.  I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non puo' essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.
 
  8.  Si applicano le disposizioni dell' articolo 719 del codice di procedura penale  .
 
  9.  Sono sempre fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1  dallo Stato italiano o da terzi.
 
 
  ART. 36. 

(Concorso di sequestri).

 
  1.  Nel caso in cui i beni richiesti di sequestro dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro costituiscano gia' oggetto di sequestro disposto dall'autorita' giudiziaria italiana nell'ambito di un procedimento penale in corso e di essi sia prevista dalla legge italiana la confisca, la consegna puo' essere disposta ai soli fini delle esigenze probatorie e previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria italiana procedente con il limite di cui all' articolo 35, comma 9  .
 
  2.  Alle stesse condizioni di cui al comma 1  e' subordinata la consegna quando si tratta di beni gia' oggetto di sequestro disposto nell'ambito di un procedimento civile a norma degli articoli 670 e 671 del codice di procedura civile  .
 
 

 
CAPO IV 

SPESE

 
  ART. 37. 

(Spese).

 
  1.  Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro la cui autorita' giudiziaria ha emesso il mandato d'arresto o richiesto la misura reale.
 
  2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
 
 
 
  TITOLO III 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 
  ART. 38. 

(Obblighi internazionali).

 
  1.  La presente legge non pregiudica gli obblighi internazionali dello Stato italiano qualora la persona ricercata sia stata estradata da uno Stato terzo e sia tutelata dalle norme relative al principio di specialita' contenute nell'accordo in base al quale ha avuto luogo l'estradizione. In tale caso il Ministro della giustizia richiede tempestivamente l'assenso allo Stato dal quale la persona ricercata e' stata estradata ai fini della consegna allo Stato membro.
 
  2.  Nel caso previsto dal comma 1  , secondo periodo, i termini di cui al capo I del titolo II  decorrono dal giorno in cui il principio di specialita' cessa di operare.
 
 
  ART. 39. 

(Norme applicabili).

 
  1.  Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale  e delle leggi complementari, in quanto compatibili.
 
  2.  Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742  , e successive modificazioni, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
 
 
  ART. 40. 

(Disposizioni transitorie).

 
  1.  Le disposizioni della presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo la data della sua entrata in vigore.
 
  2.  Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, salvo per quanto previsto dal comma 3  , restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione.
 
  3.  Le disposizioni di cui all' articolo 8  si applicano unicamente ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
 
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi' 22 aprile 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, legge 3 maggio 2019, n. 37.  In vigore dal 26/05/2019

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, legge 3 maggio 2019, n. 37.  In vigore dal 26/05/2019

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo61, comma3, legge 24 dicembre 2012, n. 234. In vigore dal 14/05/2005 al 18/01/2013

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo61, comma3, legge 24 dicembre 2012, n. 234.  In vigore dal 19/01/2013

[5] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, letteraa, decreto legislativo 15 settembre 2016, n. 184.  In vigore dal 18/10/2016

[6] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto legislativo 1 luglio 2014, n. 101.  In vigore dal 16/08/2014

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, letterab, decreto legislativo 15 settembre 2016, n. 184.  In vigore dal 18/10/2016

[8] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, letteraa, decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 31. In vigore dal 14/05/2005 al 22/03/2016

[9] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letteraa, decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 31.  In vigore dal 23/03/2016

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letterab, decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 31.  In vigore dal 23/03/2016