Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
CIRCOLARE 19 maggio 2001, n. 300/C
  OGGETTO: Rinnovo dei permessi di soggiorno.Dichiarazioni sostitutive.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2001-05-19;300-c

Ai Sigg. Questori della Repubblica - Loro Sedi


 

Sono state da più parti segnalate diverse problematiche connesse al rinnovo dei permessi di soggiorno nonché all'applicazione della più recente normativa in materia di semplificazione amministrativa.

Al fine di uniformare le prassi operative degli uffici periferici, appare utile fare il punto sull'attuazione di talune norme del D.L.vo 286/98  e del D.P.R. 394/99  che si sono prestate ad una disomogenea interpretazione, avendo presente che l'obiettivo da perseguire è quello di mantenere la stabilità della permanenza legale, evitando automatismi nell'applicazione della legge ce possano produrre "ricadute" nell'illegalità (dal Documento programmatico triennale, previsto dall' art.3 del D.L.vo 286/98  ).

A tale riguardo, assumono particolare rilievo i seguenti aspetti.

1. Documentazione amministrativa. Autocertificazione

L'entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ( D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445  ) esplica i suoi effetti anche relativamente ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, i quali possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46   e 47   del predetto Testo Unico limitatamente alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero o conseguenti a specifiche convenzioni con il Paese di provenienza.

Nel senso indicato si esprime espressamente l' art. 3 del Testo Unico  sopraindicato confermando, in sostanza, quanto già previsto dall' art.2 del D.P.R. 394/99  .

Dal disposto normativo si evince, pertanto, che gli stranieri regolarmente soggiornanti possono autocertificare tutte quelle situazioni che trovino riscontro in albi, elenchi o registri pubblici o che siano, comunque, accertate da soggetti titolari di funzioni pubbliche. Si aggiunga che, in conformità a quanto stabilito dal già citato art. 2 del Regolamento di attuazione  cui, pertanto, può essere attribuito carattere di norma speciale - il ricorso all'autocertificazione è consentito anche in relazione a quegli stati attestabili da parte di soggetti privati italiani.

Restano, in ogni caso, salve le certificazioni che, per esplicita previsione del D.L.vo 286/98  e del relativo Regolamento di attuazione, devono essere prodotte a corredo dell'istanza, nonché quelle che, per loro natura, non possono essere sostituite da altro documento (cfr art. 49 del D.P.R. 445/2000  ).

Alla luce di quanto sin qui illustrato e ponendo mente ai procedimenti che interessano codesti uffici, si ritiene che il ricorso alle dichiarazioni sostitutive mentre ammissibile in tutte le ipotesi di rinnovo del permesso di soggiorno (si veda, in particolare, l' art.13, comma 2 del D.P.R. 394/99  ), sia da escludere nei procedimenti volti al rilascio della carta di soggiorno (art. 16 del Regolamento) e del nulla osta per ricongiungimento familiare ( art.29, comma 3, del D.L.vo 286/98  in relazione all ' art.6 del D.P.R. 394/99  ).

In considerazione di ciò le SS.LL. avranno cura di verificare che la modulistica attualmente in uso, nella quale sono indicati i documenti da produrre, sia adeguatamente modificata prevedendo i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive (art. 48, coma 3, del D.P.R. 445/2000  ) e predisponendo i moduli necessari per la redazione delle predette dichiarazioni che gli interessati hanno facoltà di utilizzare (art. 48, comma 2).

Si richiama, infine, l'attenzione sulla necessità di procedere in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità, delle dichiarazioni sostitutive, ad idonei controlli, anche a campione, secondo le modalità previste dall' art.71 del D.P.R. 445/2000  .

2. Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Perdita del posto di lavoro

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario e i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno ( art. 22, comma 9, del D.L.vo 286/98  ). Verificandosi tale evento, al medesimo e consentito di permanere u1teriormente sul territorio nazionale al fine di ricercare una nuova occupazione, iscrivendosi nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ( art. 37 del D.P.R.394/99  ).

Non è infrequente, quindi, il caso che il periodo di iscrizione nelle liste di collocamento vada oltre il periodo di validità del permesso di soggiorno inizialmente rilasciato. A tale scadenza le Questure, preso atto dell'intervenuto stato di disoccupazione, provvederanno a rinnovare, ai sensi del comma 3 del già citato art. 37, il permesso di soggiorno per lavoro subordinato fino ad un anno dalla data di avvenuta iscrizione nelle liste di collocamento, aggiungendo, accanto alle motivazione originaria del permesso la dicitura "attesa occupazione".

Considerato che la "clausola di salvaguardia" contenuta nel richiamato art. 22, comma 9  , è da intendere riferita tanto ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato quanto a quelli a tempo determinato, con esclusione del solo lavoro stagionale, si procederà nel senso anzidetto anche nel caso in cui l'interessato sia in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato inferiore o pari ad un anno in conseguenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato.

Il cittadino straniero, che, in conseguenza della perdita del posto di lavoro, viene munito di permesso di soggiorno per lavoro subordinato-attesa occupazione, può, ai sensi dell' art.6, comma 1, del D.L.vo 286/98  e con le modalità di cui all' art.14 del D.P.R. 394/99  , utilizzare il predetto titolo anche per le altre attività consentite atteso che la dicitura "attesa occupazione" non modifica nella sostanza la natura del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

3. Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Una considerazione a se stante va fatta in relazione all'ammontare del reddito necessario ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Sebbene ai fini dell'ingresso sia richiesta la dimostrazione di un reddito annuo di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (16 milioni circa), si deve ritenere che in fase di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo trovi applicazione la specifica norma contenuta nell' art. 13. comma 2, del D.P.R. 394/99  che richiede la disponibilità di un reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico, quantificato secondo i parametri indicati nell' art. 29, comma 3, lettera b) del Testo Unico  in materia di immigrazione.

4. Permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro

L' art.36 del regolamento di attuazione  , delineando una procedura finalizzata al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lascerebbe supporre che lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro, possa instaurare esclusivamente un rapporto di lavoro di natura subordinata.

Valutate, tuttavia, le ragioni di equiparazione di utilizzo dei titoli di soggiorno, indicate dall' art.6, comma 1, del D.L.vo 286/98  e dall' art.14, comma 1, del D.P.R. 394/99  , si ritiene di non dover precludere, in via residuale, la possibilità di soddisfare la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, qualora lo straniero non abbia reperito, allo scadere del termine di cui al comma 2 del citato art. 36  , alcun contratto di lavoro e sia, comunque, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma.

Tanto premesso, nel confidare nella scrupolosa e puntuale osservanza delle presenti disposizioni, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

 

De Gennaro