AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
Nel corso di un incontro tenutosi a Bruxelles il 22 giugno scorso, tra i "Punti di Contatto" nazionali per la Direttiva 109/2003/CE , concernente i cittadini stranieri lungo residenti, e' emerso che molti Stati Membri non riconoscono quale permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo i permessi di soggiorno elettronici che non riportino la prescritta indicazione "soggiornante di lungo periodo CE".
E' stato, poi, fatto rilevare che nessun valore può essere riconosciuto all'attestazione volta a certificare lo "status" di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo di cui alla Circolare nr. 400/C/2008/355/P/10.2.2 del 24.1.2008 , atteso che tale atto ha valenza limitatamente al territorio nazionale.
Parimenti, lo status di soggiornante di lungo periodo, ai sensi della Direttiva 109/2003/CE , non e' riconosciuto fuori dall'Italia, ai cittadini stranieri in possesso di una carta di soggiorno stampata su supporto cartaceo.
Premesso quanto sopra, si richiama l'attenzione sulla necessità di assicurare il rispetto delle indicazioni emerse nel corso della suddetta riunione, informando l'utenza straniera, in possesso dei predetti titoli di soggiorno, che, nell'eventualità debba recarsi in un altro Stato membro per i motivi di cui all' art. 9-bis comma 1 lett. a) , b) e c) del Testo Unico dell'Immigrazione art. 9-bis comma 1 lett. a), b) e c) del Testo Unico dell'Immigrazione , si munisca di un titolo di soggiorno elettronico recante la suddetta dicitura.
Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione.
Il Direttore Centrale: Rodolfo Ronconi