IL CAPO DIPARTIMENTO
VISTO il Bando di selezione, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento in data 01 luglio 2015, per complessivi 985 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Italia ed, in particolare, l' articolo 3 concernente " Requisiti e condizioni di ammissione ", che contiene l 'elencazione delle categorie di soggetti ammessi a formulare istanza per la partecipazione al servizio civile ;
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 2015 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del l' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione allo svolgimento del servizio civile nazionale, in base alla considerazione che " l'esclusione dei cittadini stranieri, che risiedono regolarmente in Italia, dalle attività alle quali tali doveri si riconnettono appare di per sé irragionevole ", laddove il servizio civile trova la sua matrice costituzionale non solo nell'art. 52, ma anche nei " doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui all' art. 2 Cost. , con conseguente irragionevolezza dell'esclusione degli stranieri ";
VISTA l'istanza di ASGI in data 2 luglio 2015, volta alla modifica dei requisiti previsti per l'ammissione al bando , nonché a l differimento del termine per la presentazione delle domande, al fine di consentire la diffusione d ella notizia e la partecipazione d e gli stranieri regolarmente soggiornanti ;
VISTA la richiesta di parere del Dipartimento in data 9 luglio 2015 rivolta all'Avvocatura Generale dello Stato , per verificare se fosse fondata e meritevole di accoglimento la richiesta dell'Associazione ASGI sopra indicata e se fosse , quindi , sufficiente il requisito della regolarità del soggiorno per la partecipazione dei cittadini non comunitari al servizio civile nazionale ;
ACQUISITO il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato in data 20 luglio 2015, l a quale ha ritenuto che "( omissis ...) alla luce dei principi desumibili dal recente pronunciamento della Corte Costituzionale che, come si è visto, pone come requisito di accesso al servizio civile la sola " regolarità " del soggiorno, con esclusione della sua " stabilità " richiesta invece per l'accesso al lavoro (....omissis...) il bando per la selezione dei volontari in oggetto debba essere modificato in conformità dei principi sopra enunciati ";
RITENUTO, pertanto, di doversi uniformare al parere reso dal l'Avvocatura in data 20 luglio 2015 in ordine alla partecipazione al servizio civile nazionale dei cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti ;
DECRETA
Roma, 23 luglio 2015
Il Capo del Dipartimento f.to Cons. Calogero MAUCERI