Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 24 marzo 2017, n. 400
  Oggetto: Permesso di soggiorno per minore età. Esclusione dell'obbligo di esibizione del passaporto o di altro documento equipollente, qualora non disponibili.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2017-03-24;400

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

E, per conoscenza: ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - ROMA

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE - ROMA


 

E' stata portata all'attenzione di questa Direzione Centrale la problematica correlata alla possibilità di procedere al rilascio del permesso di soggiorno per minore età pur in assenza del passaporto o di altro documento equipollente, quale requisito esplicitamente previsto dall'articolo 9 commi 1 e 3 lettera a) del novellato D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394  , recante norme di attuazione al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, nonché sulla condizione dello straniero.

Per una puntuale disamina della tematica, occorre rilevare preliminarmente che il legislatore, al citato articolo 9, nel successivo comma 6, ha inteso derogare sul possesso di tali documenti, unicamente, nelle ipotesi dei richiedenti asilo o delle persone ammesse al soggiorno per i motivi di cui agli artt. 18  (1) e 20  (2) del Testo Unico e per l' articolo 11, comma 1, lettera c) dello stesso DPR  (3).

Tuttavia, va osservato che la norma nazionale, attuando i principi di garanzia costituzionali, ha introdotto, per i minori non accompagnati, quali soggetti necessariamente destinatari delle più ampie misure di tutela in relazione alla loro naturale vulnerabilità, disposizioni di favore, quali il divieto di espulsione di cui all' articolo 19, comma 2, lettera a) del TUI  , nonché l'obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell' articolo 28, comma 1, lettera a) del DPR 394/99  che deve sempre aver luogo secondo il dettato dispositivo previsto dall'articolo 3, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ratificata dalla Legge 27 maggio 1991, n. 176  .

In particolare, al comma 1, della citata Convenzione, è espressamente prescritto che "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche...delle autorità amministrative...l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione perminente".

Ciò detto, è di tutta evidenza come ai fini del rilascio, da parte di codeste Questure, del prescritto permesso di soggiorno per minore età si debba prescindere dall'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente, qualora essi non siano nella immediata disponibilità, in analogia agli espliciti casi di deroga individuati dal legislatore, anche per persone maggiorenni.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ritenuto di interesse, si confida nella puntuale ed immediata attuazione delle indicazioni operative rese.

Note:

(1) Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.

(2) Permesso di soggiorno temporaneo concesso in occasione dell'adozione di misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali.

(3) Permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide.


 

IL DIRETTORE CENTRALE Pinto