IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l' art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 ;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 , recante "Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri" e in particolare l'articolo 13, comma 4, che prevede che con decreto del Ministro dell'Interno "si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario di cui all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera a), del decreto-legge con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n.140", e che "con lo stesso decreto si provvede a fissare un termine per la presentazione delle domande di contributo" da parte degli enti locali per la partecipazione alla ripartizione del Fondo;
Visto il DM 28 novembre 2005, adottato ai sensi del citato articolo 1-sexies comma 2, modificato con i successivi decreti ministeriali in data 27 giugno 2007, 22 luglio 2008 e 5 agosto 2010 con i quali il Ministro dell'Interno ha provveduto a:
- stabilire le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la ripartizione e per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo e le modalità per la sua eventuale revoca;
- assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto;
Ritenuta la necessità di dover adottare un nuovo decreto recante la disciplina del bando SPRAR per il triennio 2014-2016 con i relativi allegati, che costituiscono tutti parte integrante del presente decreto:
Allegato A - Linee Guida;
Allegato B - Modello di domanda del contributo;
Allegato B1 - Scheda strutture;
Allegato B2 - Certificato di abitabilità delle strutture di accoglienza o dichiarazione sostitutiva;
Allegato C - Piano finanziario;
Allegato C1 - Relazione descrittiva del cofinanziamento;
Allegato D - Tabella per la revoca del contributo;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
Visto il decreto legislativo 3 ottobre 2008, n.159 ;
Sentita la Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ;
DECRETA
DEFINIZIONI
DURATA DEGLI INTERVENTI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
CAUSE DI INAMMISSIBILITA' E DI ESCLUSIONE
CAPACITA' RICETTIVA DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA
CAPACITA' RICETTIVA DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA AGGIUNTIVI
COSTI INAMMISSIBILI
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
DECRETO DI RIPARTIZIONE
VARIAZIONI DEL SERVIZIO FINANZIATO
PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO E CONTROLLI
ECONOMIE
REVOCA DEL CONTRIBUTO
DISPOSITIVI FINALI
NORME TRANSITORIE
Il presente Decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Dato a Roma, 30 luglio 2013
Il Ministro: Alfano
Obiettivo del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)
Accoglienza integrata e servizi minimi garantiti
Servizi minimi garantiti Equipe multidisciplinare Strutture di accoglienza Tempi di accoglienza Proroghe dell'accoglienza Trasferimenti Revoca dell'accoglienza Relazioni, schede di monitoraggio e presentazione dei rendiconti finanziari Modalita' di raccolta, archiviazione e gestione dati
Obiettivo del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)
Lo SPRAR ha come obiettivo principale la (ri)conquista dell'autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria accolti. In quest'ottica diventa essenziale collocare al centro del Sistema di protezione le persone accolte, le quali non sono dei meri beneficiari passivi di interventi predisposti in loro favore, ma protagonisti attivi del proprio percorso di accoglienza. Di conseguenza quella proposta dallo SPRAR e' un'accoglienza integrata.
Accoglienza integrata e servizi minimi garantiti
Per accoglienza integrata s'intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio), contestualmente a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell'autonomia individuale. L'accoglienza integrata e' costituita da una serie di servizi minimi garantiti che, obbligatoriamente, devono essere operativi dal mese di gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello di presentazione della domanda. I servizi minimi sono: mediazione linguistico-culturale; accoglienza materiale; orientamento e accesso ai servizi del territorio; formazione e riqualificazione professionale; orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo; orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo; orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale; tutela legale; tutela psico-socio-sanitaria; aggiornamento e gestione della banca dati.
Per quanto riguarda le modalita' di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza integrata per i richiedenti protezione internazionale, i titolari di protezione internazionale e i titolari di protezione umanitaria si rinvia al «manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale», di seguito denominato «manuale operativo SPRAR» e al «Manuale unico di rendicontazione» (a cura dal Servizio centrale, disponibili sul sito web: http://www.serviziocentrale.it). Analogamente, anche in caso di attivazione di posti aggiuntivi con risorse straordinarie, gli enti locali dovranno attenersi a quanto indicato dalle presenti Linee Guida, nonche' dal «manuale operativo SPRAR» e dal «Manuale unico di rendicontazione».
Servizi minimi garantiti
Mediazione linguistico-culturale.
Il servizio di mediazione linguistico-culturale e' da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati. Gli enti locali hanno obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di: facilitare la relazione e la comunicazione, sia linguistica (interpretariato), che culturale, tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza).
Accoglienza materiale.
Gli enti locali hanno l'obbligo di: garantire il vitto e soddisfare la richiesta e le particolari necessita' in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte; fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantita' sufficiente e rispettando le esigenze individuali; erogare pocket money secondo le modalita' stabilite dal manuale unico di rendicontazione e dal manuale operativo SPRAR; rispettare la normativa specifica in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, avvalendosi anche, quando opportuno, dell'istituto dell'affido familiare.
Orientamento e accesso ai servizi del territorio.
Gli enti locali hanno l'obbligo di: facilitare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilita' dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal manuale operativo SPRAR; garantire l'assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute; garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti; garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilita' e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di 10 ore settimanali. In assenza di servizi adeguati sul territorio, adottare le misure necessarie per l'acquisizione degli elementi linguistici; garantire l'iscrizione ai corsi di educazione per gli adulti e monitorarne la successiva frequentazione; orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti pubblici, poste, farmacie, associazioni, ecc.).
Formazione, riqualificazione professionale.
Gli enti locali hanno l'obbligo di: predisporre strumenti volti alla valorizzazione dei singoli background tenendo conto delle aspettative dei beneficiari (curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, ecc.); orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, ecc.) al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze; facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e favorire l'accesso all'istruzione universitaria.
Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo.
Gli enti locali hanno l'obbligo di: garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, ecc.); facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti protetti, la' dove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilita', permanenti o temporanee, lo richiedano.
Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo.
Gli enti locali hanno l'obbligo di: garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia; favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonche' al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari; facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti protetti, la' dove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilita', permanenti o temporanee, lo richiedano. Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale.
Gli enti locali hanno l'obbligo di: promuovere la realizzazione di attivita' di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunita' cittadina; promuovere e sostenere la realizzazione di attivita' di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, ecc.); costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati; promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati.
Tutela legale.
Gli enti locali hanno l'obbligo di: garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale; garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo; garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative; garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura; garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano; garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.
Tutela psico-socio-sanitaria.
Gli enti locali hanno l'obbligo di: garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico; garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari; garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza; nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto; costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie; costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali. Nel caso di beneficiari con disagio mentale o psicologico, le attivita' dei progetti di accoglienza vanno a integrare e completare l'attivita' di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-riabilitativo individuale attivato dai servizi per la salute mentale del territorio. Pertanto gli enti locali sono obbligati nello specifico a: attivare programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta; la' dove la situazione clinica lo richieda, programmare la presa in carico diretta da parte dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali. Nel caso di beneficiari disabili e/o con necessita' di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, attivare programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta.
Aggiornamento e gestione della banca dati.
Gli enti locali hanno l'obbligo di: registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita; inserire le informazioni relative ai servizi e ai corsi erogati dal progetto; aggiornare i dati relativi ai beneficiari (commissione, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, ecc.) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti cambiamenti delle informazioni; richiedere le proroghe dell'accoglienza; inserire e aggiornare i dati relativi alle strutture alloggiative del progetto entro cinque giorni lavorativi, inviando al Servizio centrale, in caso di variazione delle strutture medesime, il nuovo allegato B1; aggiornare la sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, e-mail e fax) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti relativi cambiamenti. Per gli aspetti pratici e operativi si rimanda al manuale operatore e visitatore banca dati SPRAR, scaricabile dal sito web: http://www.serviziocentrale.it).
Equipe multidiscliplinare
Gli enti locali hanno l'obbligo di: garantire un'equipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalita' di organizzazione cosi' come previsti dal manuale operativo SPRAR. E' necessario che l'equipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma; garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza; garantire adeguate modalita' organizzative nel lavoro e l'idonea gestione dell'equipe attraverso attivita' di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, supervisione psicologica esterna, momenti di verifica e di valutazione del lavoro, ecc.; nel caso di servizi di accoglienza per persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessita' di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, garantire la loro stretta collaborazione con i servizi socio-sanitari locali (attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma) e le realta' del privato sociale, nonche' a dimostrare la comprovata esperienza nella presa in carico di tale tipologia di beneficiari; nel caso di servizi di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati, garantire la stretta collaborazione tra il progetto, i servizi socio-educativi locali (attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma) e le realta' del privato sociale, nonche' dimostrare la comprovata esperienza nella presa in carico di tale tipologia di beneficiari.
Strutture di accoglienza
Gli enti locali hanno l'obbligo di: avvalersi di strutture residenziali adibite all'accoglienza e ubicate sul territorio dell'ente locale che presenta domanda di contributo o di altro ente locale, nell'ambito della medesima provincia - a esso associato o consorziato, ovvero formalmente aderente al progetto; rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nelle strutture adibite all'accoglienza; osservare, per le strutture dedicate specificamente ai minori, alle persone con disabilita' fisica e agli anziani, i requisiti minimi, cosi' come previsto dalla normativa nazionale, laddove non sussista ancora un recepimento regionale del decreto ministeriale n. 308/2001 in merito ai criteri di autorizzazione e accreditamento delle strutture; predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari tenendo conto delle caratteristiche delle persone che si intendono accogliere; avvalersi di strutture di accoglienza ubicate nei centri abitati oppure, se in prossimita' degli stessi, in luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato; dotarsi di un «regolamento» interno alla struttura e di un «contratto di accoglienza» individuale, cosi' come previsti dal manuale operativo SPRAR e secondo i modelli ad esso allegati.
Tempi dell'accoglienza
Il richiedente protezione internazionale accolto nello SPRAR ha diritto all'accoglienza fino alla notifica della decisione della commissione territoriale, ai sensi dell' art. 5, comma 6 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 . Dal momento della notifica del riconoscimento della protezione internazionale o della concessione della protezione umanitaria, il periodo di accoglienza previsto e' di complessivi sei mesi. In caso, invece, di esito negativo, la presentazione del ricorso, ai sensi dell' art. 35, comma 6 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Durante tale periodo, il richiedente ha diritto di rimanere in accoglienza finche' non gli sia consentito il lavoro ai sensi dell' art. 11, comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 , ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro, come disposto dall' art. 5, comma 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 .
Proroghe dell'accoglienza
I tempi di accoglienza dei titolari di protezione internazionale o umanitaria possono essere prorogati, previa autorizzazione del Ministero dell'interno per il tramite del Servizio centrale, per ulteriori sei mesi, ovvero per maggiori periodi temporali, secondo le effettive esigenze personali. La proroga e' concessa per circostanze straordinarie, debitamente motivate, in relazione ai percorsi d'integrazione avviati o a comprovati motivi di salute. Per il minore straniero non accompagnato e' in ogni caso previsto il protrarsi dell'accoglienza fino ai successivi sei mesi dal compimento della maggiore eta'. Ulteriori proroghe sono consentite, nell'ambito delle modalita' di accoglienza previste per i maggiorenni, sulla base delle circostanze straordinarie sopra indicate.
Trasferimenti
Considerato che tutti gli enti locali sono tenuti a gestire servizi di accoglienza integrata per garantire la presa in carico della generalita' di richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria (ivi comprese le cosiddette «categorie vulnerabili» di cui all' art. 8, comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 , e fermi restando i programmi specifici di accoglienza destinati ai minori non accompagnati richiedenti asilo e alle persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessita' di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata), i trasferimenti dei beneficiari da un progetto SPRAR ad un altro SPRAR saranno autorizzati solo a condizione di disponibilita' di posti e nei seguenti casi: emersione di situazioni di disagio mentale; emersione di condizioni sanitarie comportanti un'assistenza domiciliare specialistica e/o prolungata; sopraggiunta maggiore eta', una volta decorsi gli ulteriori sei mesi consentiti, qualora il neomaggiorenne necessiti di terminare il proprio percorso di accoglienza.
Revoca dell'accoglienza
L'accoglienza puo' essere revocata nei casi previsti dal contratto di accoglienza predisposto dal singolo progetto territoriale, attraverso un formale provvedimento dell'ente locale e previa consultazione con il Servizio centrale. Nel caso di richiedente protezione internazionale, l'accoglienza ha comunque termine nelle ipotesi e nelle modalita' previste dall' art. 12 del decreto legislativo n. 140/2005 .
Relazioni, schede di monitoraggio e presentazione dei rendiconti finanziari
Gli enti locali hanno l'obbligo di: stipulare la convenzione con l'eventuale ente attuatore entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte del Ministero dell'interno dell'ammissione al contributo; presentare al Servizio centrale le relazioni annuali (intermedie e finali) sulle attivita' svolte dal progetto, compilate in maniera esauriente e completa, sulla base dei modelli previsti e nei termini stabiliti; presentare al Servizio centrale, nei termini stabiliti, la scheda semestrale di monitoraggio di banca dati relativa alle presenze e ai servizi erogati; presentare i rendiconti finanziari al Servizio centrale nei termini stabiliti e sulla base delle modalita' previste nel manuale unico di rendicontazione scaricabile dal sito web: http://www.serviziocentrale.it); effettuare il trasferimento dei fondi ministeriali all'eventuale ente gestore nel piu' breve tempo possibile dalla data di accredito degli stessi nel conto dell'istituto tesoriere.
Modalita' di raccolta, archiviazione e gestione dati Gli enti locali hanno l'obbligo di: garantire la raccolta, l'archiviazione delle informazioni e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e ai servizi offerti, in osservanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 ; mettere a disposizione del Servizio centrale tutta la documentazione relativa al progetto territoriale di accoglienza, laddove necessario o richiesto; aderire alla rete informatica gestita dal Servizio centrale assicurando, in conformita' alla normativa vigente per la privacy, la disponibilita' dei mezzi tecnici necessari al collegamento informatico; aggiornare in maniera tempestiva la banca dati, garantendo l'attendibilita' e la veridicita' dei dati inseriti, avendone designato un responsabile.
STRUTTURE DI ACCOGLIENZA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO
Il cofinanziamento obbligatorio indicato nella domanda di contributo presentata dall'ente locale puo' essere apportato sia dallo stesso ente locale oppure dall'eventuale ente gestore o anche da enti partners indicati nel progetto e dei quali sia allegata la formale lettera di partnernariato.
Il cofinanziamento, sia che consista nella valorizzazione di beni, servizi o personale messi a disposizione del progetto o che si sostanzi invece in denaro o in entrambe le formulazioni deve essere comunque dettagliato analiticamente, mettendo in evidenza tutte le voci del piano finanziario preventivo a cui viene destinato e soprattutto evidenziando per ciascuna voce, secondo quanto di seguito indicato, i criteri ed i metodi di valorizzazione che hanno contribuito alla sua determinazione.
Macrovoce P - Nel caso di cofinanziamento mediante personale dell'ente locale o dell'eventuale ente gestore o partner stabilmente impiegato nel progetto, dovra' essere indicato, per ciascuna unita', la mansione, il numero di ore giornaliere, settimanali o mensili lavorate, il costo orario (comprensivo degli oneri fiscali e contributivi), e di conseguenza il costo totale previsto per ciascuna unita' di personale. Da tale tipo di cofinanziamento sono esclusi i volontari, che in quanto tali non rappresentano un costo ne' per l'ente locale ne' per l'eventuale ente gestore e pertanto non possono essere valorizzati
Microvoci L1, L2 - Nel caso di cofinanziamento mediante opere di ristrutturazione (vedi art. 7, comma 2 del decreto ministeriale di cui il presente allegato e' parte integrante) e manutenzione ordinaria degli immobili dovra' essere prodotto il relativo preventivo di spesa o, se effettuate da personale interno al progetto, il costo dei materiali da acquistare allegando preventivo.
Microvoce L3 - Nel caso che sia prevista la stipula di un contratto di locazione degli immobili si dovra' inviare il contratto stesso, se gia' stipulato, oppure documentazione idonea a comprovare il costo d'affitto annuo oggetto del cofinanziamento (dichiarazione preventiva del locatore). Qualora la valorizzazione della voce «affitto locali» avvenisse attraverso la messa a disposizione gratuita di immobili di proprieta' dell'ente locale o dell'ente gestore o di altri partner o anche di altri soggetti pubblici o privati, il documento da produrre sara' la perizia di stima del virtuale canone annuo d'affitto calcolato al valore di mercato, effettuata dall'ufficio tecnico dell'E.L. nel caso d'immobili di proprieta' dello stesso o da eventuale soggetto professionalmente abilitato nel caso d'immobili di proprieta' di privati o di altri enti, sia essi pubblici che privati. Nel caso di immobili non di proprieta' dell'ente locale titolare del progetto, la perizia di stima predisposta dal tecnico professionalmente abilitato dovra' essere obbligatoriamente asseverata con giuramento.
Microvoce L4 - Nel caso di cofinanziamento della voce «pulizia locali e relativi materiali» deve essere indicata la modalita' di svolgimento del servizio valorizzato e, se il servizio stesso fosse gia' contrattualizzato con ditte specializzate, deve essere specificato il costo complessivo del contratto e l'eventuale parziale applicazione dello stesso alle strutture previste dal progetto, con l'indicazione dell'importo parziale complessivo da imputare al progetto stesso. Se invece il servizio venisse contrattualizzato «ad hoc» e riguardasse unicamente il progetto, va indicato il costo complessivo concordato per il servizio, allegando il preventivo di spesa della ditta che si intende incaricare. In questa microvoce puo' essere altresi' imputato il cofinanziamento relativo all'acquisto dei materiali qualora il servizio venga effettuato con personale stabilmente impiegato di cui alla microvoce P4: in questo specifico caso valgono i criteri dettati per il costo dei materiali nelle precedenti microvoci L1 e L2.
Microvoce L5 - Nel caso di cofinanziamento della voce «utenze delle strutture d'accoglienza» dovra' essere allegato un dettaglio delle spese mensili comprensive di tutte le utenze previste per ciascuna struttura asservita, obbligatoriamente firmato dal responsabile di progetto per l'ente locale e per la valorizzazione dovra' essere utilizzato il criterio storico per quei progetti che sono stati finanziati anche negli anni precedenti, mentre per i progetti di prima presentazione e comunque anche per quelli che hanno gia' presentato domande negli anni precedenti senza essere stati mai ammessi al finanziamento il criterio di stima si atterra' a riscontri oggettivi in base alla conformazione, grandezza e posizione delle strutture da asservire.
Microvoci B1, B2 - Qualora vengano cofinanziate le voci contrassegnate con i codici B1 e B2 e' necessario allegare l'elenco dei beni di cui verra' imputato il noleggio o il leasing con il preventivo del rispettivo costo se non esiste gia' il contratto. Se invece il contratto e' gia' in essere e' necessario allegare la copia dello stesso con l'indicazione della quota di cofinanziamento, qualora non venga imputato totalmente al progetto. Nel caso invece che si voglia procedere all'acquisto «ex novo», e' necessario allegare preventivo dei cespiti da acquistare, il cui costo, se inferiore a 516 euro verra' considerato interamente imputabile (non ammortizzabile), mentre se superiore dovra' essere valorizzato soltanto per la quota di ammortamento triennale. Non e' possibile cofinanziare queste voci con beni acquistati negli anni precedenti con il finanziamento del Fondo nazionale per le politiche dell'asilo. A tal fine, in caso di cofinanziamento mediante beni precedentemente acquisiti dall'ente locale, dall'ente gestore o partner, bisognera' allegare la relativa fattura d'acquisto ed inoltre sara' necessario allegare la dichiarazione dell'ente cui la fattura stessa e' intestata che tali beni non hanno goduto nei cinque anni precedenti di finanziamenti nazionali o comunitari.
Microvoci G1, G2, G3 - Il cofinanziamento di tali voci comporta necessariamente una valutazione preventiva dei bisogni dei beneficiari sulla base del prezzi di mercato e della quantita' (per il vitto e gli effetti letterecci) mentre per le spese per la salute ci si dovra' limitare ad un'indicazione di massima dell'importo in denaro da impegnare. Pertanto nel caso di vitto oltre alla previsione di un importo da spendere in denaro si potranno valorizzare anche eventuali risorse alternative (banco alimentare, ecc.), mentre per gli effetti letterecci e' necessario allegare un preventivo d'acquisto che specifichi le quantita' ed il prezzo unitario di ciascun pezzo.
Microvoce G4 - Nel caso di spese di trasporto o di altri servizi messi a disposizione dall'ente locale, ente gestore o partner, sara' necessario indicare il criterio di calcolo dell'importo valorizzato come cofinanziamento (costo del singolo biglietto o dell'abbonamento fornito, misura del cofinanziamento che potrebbe essere anche parziale).
Microvoce G5 - Anche nel caso di spese di scolarizzazione, per esempio, si dovra' indicare il criterio di calcolo utilizzato indicando il costo mensile ad personam del servizio di mensa, dell'autobus per il trasporto degli alunni, dell'asilo nido, dell'attivita' di doposcuola, ecc., per il numero dei beneficiari dei servizi e per i mesi in cui tali servizi sono erogati. Per l'acquisto di libri invece e' necessario allegare preventivo base per la scuola elementare o per la scuola media.
Microvoce G6 - In questo caso sara' necessario soltanto indicare il contributo unitario giornaliero previsto per i beneficiari e l'indicazione della misura del cofinanziamento, che potrebbe essere anche parziale ma che chiaramente potra' essere solo in denaro.
Microvoci G7, I1 - Nel caso di cofinanziamento della voce» alfabetizzazione» o della voce «corsi di formazione professionali» vanno indicate le modalita' del servizio, specificando se esso viene messo in atto autonomamente oppure usufruendo di strutture esterne specializzate, anche pubbliche. In entrambi i casi vanno obbligatoriamente dettagliati i costi, tenendo conto delle peculiarita' che sono insite nelle due differenti modalita' di esecuzione del servizio.
Macrovoci S, T - Nel caso di consulenze di qualsiasi natura si dovra' comunque indicare il costo presuntivamente previsto per il singolo intervento, moltiplicandolo per il numero d'interventi previsti nell'anno. Microvoce I2 - Qualora s'intendesse cofinanziare in denaro la microvoce in questione e' necessario prevedere l'ammontare del rimborso che s'intende erogare al singolo tirocinante oltre all'importo dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, qualora quest'ultima non fosse pagata dall'azienda presso la quale si svolge il tirocinio.
Microvoci I3, I4 e I5 - Trattandosi di spese che si collegano direttamente al processo di uscita dei beneficiari dal progetto per agevolarne la sistemazione alloggiativa (I3 ed I4) o comunque per assicurare loro piccole risorse finanziarie (I5) nel caso d'uscita senza individuazione di un progetto specifico, la modalita' di cofinanziamento si sostanzia nella previsioni di importi in denaro da impegnare per il pagamento di canoni di locazione anticipati oppure per l'acquisto di mobili ed arredi ed infine per la costituzione di liquidita' da spendere nei primi giorni d'uscita dal progetto. Il tutto secondo quanto previsto dal manuale di rendicontazione.
Microvoce I6 - Nel caso di cofinanziamento di questa micro voce e' necessario specificare anche genericamente la natura degli interventi previsti e il relativo preventivo di spesa da impegnare, anche sulla base di precedenti esperienze, in particolare per i progetti che da anni accedono al contributo.
Microvoci A1 e A2 - Il cofinanziamento di tali microvoci e' strettamente legato alle occasioni di partecipazione agli eventi previsti i cui costi per i progetti che da anni accedono al contributo, e' agevole prevedere in linea di massima. Per i trasporti pubblici la previsione e' proporzionale al numero di risorse stabilmente impiegate ed al costo unitario di abbonamenti, biglietti, ecc., che chiaramente deve essere alla base del conteggio preventivo.
Microvoce A3 - Vale anche per questa microvoce il criterio proporzionale enunciato in quella precedente, anche se in questo caso e' il numero dei beneficiari ad essere assunto come parametro. Peraltro per i progetti gia' finanziati in precedenza e' agevole riferirsi allo storico delle spese in questione (comprese quelle assicurative). Nel caso di cofinanziamento da parte dei progetti che non sono stati mai ammessi al contributo o da quelli che presentano domanda per la prima volta, dovranno essere allegati, per le spese assicurative, i preventivi di spesa delle assicurazioni per infortuni e responsabilita' civile dei beneficiari. Per le fototessere e le schede telefoniche internazionali si fara' riferimento ai costi di mercato e chiaramente al numero dei beneficiari da accogliere.
Microvoce A4 - Questa specifica voce, proprio perche' non preventivamente definibile, poco si presta ad essere cofinanziata. Tuttavia, per fare un esempio, il costo della fidejussione che l'ente locale potrebbe richiedere all'eventuale ente gestore e' facilmente prevedibile e quindi di conseguenza agevolmente cofinanziabile. L'imprevedibilita' delle spese potrebbe essere cofinanziata altresi' con un «fondo spese impreviste» che, eventualmente, sulla base delle risultanze annuali, potrebbe essere aumentato, diminuito o eventualmente azzerato in occasione della rimodulazione di Novembre del PFP. Nel caso che venga cofinanziato il costo del rilascio o del rinnovo dei permessi di soggiorno i preventivi sono strettamente riferibili al numero dei beneficiari ed al costo della documentazione burocratica (marche, ecc.).
Microvoci Ci1 e Ci2 - Il costo delle spese telefoniche e di carburante imputate come cofinanziamento dovra' essere parametrato rispettivamente al numero di telefoni ed automezzi messi a disposizione del progetto durante l'anno. In particolare per i progetti gia' finanziati negli anni precedenti sara' necessario riferirsi allo storico di questa tipologia di spesa.
Microvoce Ci3 - Nel caso di cofinanziamento di questa microvoce e' necessario indicare il fabbisogno annuale presunto, che per i progetti che hanno gia' avuto accesso al contributo, e' facile desumere dallo storico mentre per quelli di nuova presentazione o mai ammessi, puo' riferirsi ad un preventivo di minima rilasciato da un fornitore, il cui importo, se se ne ravvisera' la necessita', potra' essere adeguato in occasione della rimodulazione di novembre del PFP.
Microvoce Ci4 - Qualora si volesse cofinanziare le spese di essenziale allestimento e gestione di uffici di supporto alle attivita' del progetto, bisognera' allegare i preventivi per l'acquisto, il noleggio od il leasing di mobili e arredi e la previsione di spesa relativa all' affitto ed alle utenze, anche in quota parte, come indicato alla microvoce L5. Per l'eventuale valorizzazione invece di locali messi a disposizione gratuitamente ad uso ufficio valgono le regole gia' indicate in L3 per le perizie di stima del virtuale canone annuo di locazione.