Art. 1
Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni
3.
Nelle more della definizione delle procedure di mobilita', le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, fatta eccezione per il personale appartenente al comparto scuola, possono essere prorogate di un anno, in deroga al limite temporale di cui all'
articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato.
4.
All'
articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1 , le parole "
31 dicembre 2012
" sono sostituite dalle seguenti: "
31 dicembre 2014
";
b)
il comma 2 e' sostituito dal seguente: "
2.
Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'
articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133
, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014.
".
6.
Il termine del 31 dicembre 2013, di cui all'ultimo periodo dell'
articolo 2, comma 7
, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125
, si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'
articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135
. I decreti sono comunque adottati entro il 28 febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Gli assetti organizzativi definiti con i predetti provvedimenti, qualora determinino comprovati effetti di riduzione di spesa, possono derogare alla disciplina legislativa vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun Ministero, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all'
articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
. Per i Ministeri che abbiano provveduto alla suddetta trasmissione, il termine per la prosecuzione degli incarichi scaduti di cui all'
articolo 2, comma 8, quinto periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125
, e' fissato al 28 febbraio 2014.
7.
All'
articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135
, dopo le parole: "
i regolamenti di organizzazione del Ministeri
", sono inserite le seguenti: "
, con i quali possono essere modificati anche i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi ministri,
".
9.
Per la ridefinizione del sistema di cui all'
articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49
, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell'articolo medesimo, per il triennio 2014-2016, e' prorogato al 30 giugno 2014.
11.
Al
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 51, comma 2, lettera a), la parola «
2015
» e' sostituita dalla parola «
2016
»;
b)
all'articolo 52, comma 5, lettera a), la parola «
2015
» e' sostituita dalla parola «
2016
».
12.
Le disposizioni di cui al
comma 11
non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13.
E' prorogata al 1° gennaio 2015 l'applicazione dell'
articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122
, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere per l'anno 2014 provvede il CONI mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato del corrispondente importo.
Art. 2
Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali
3.
L'incarico del Commissario liquidatore della Gestione denominata "Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della citta' di Palermo", in liquidazione coatta amministrativa, prorogato di sei mesi ai sensi dell'
articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
, convertito dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135
, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 2013, e' prorogato per un ulteriore periodo di quattro mesi, non rinnovabile.
4.
Al
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 8, comma 7, primo e terzo periodo, le parole "
31dicembre 2013
" sono sostituite dalle seguenti: "
31 dicembre 2014
";
b)
all'articolo 19-bis, comma 1, le parole "
31 dicembre 2013
" sono sostituite dalle seguenti: "
31 dicembre 2014
".
5.
Per la conclusione delle attivita' di rendicontazione delle contabilita' speciali n. 5430 e n. 5281 gia' intestate al soppresso ufficio del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, in considerazione dell'elevato numero dei soggetti coinvolti, nonche' di mandati di pagamento effettuati, il termine di cui all'
articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225
, e' prorogato al 31 marzo 2014.
6.
Il Ministero della difesa e' autorizzato a impiegare nell'ambito nel centro storico del Comune de L'Aquila colpito dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 marzo 2014 e nei limiti delle risorse complessivamente individuate nel
comma 7
, un contingente non superiore a 135 unita' di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all'
articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3754
. Il Ministero della difesa e' altresi' autorizzato a impiegare il predetto contingente con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, nei limiti delle risorse complessivamente individuate nel
comma 7
, ai fini della vigilanza degli Uffici Giudiziari del Comune de L'Aquila. A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125
, nonche' il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi dell'
articolo 7-bis, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008
e dell'
articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135
.
8.
Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'
articolo 11
, commi 7 e 7-bis, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213
, nonche' ai sensi dell'
articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
, e ai sensi dell'
articolo 6
, commi 2 e 3, del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2013, n. 71
, la restituzione del debito per quota capitale al 1º gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, e' prorogata di un anno rispetto alla durata massima originariamente prevista, assicurando la compatibilita' con la normativa europea sotto il profilo di sovracompensazioni di danni, tenuto conto anche degli indennizzi assicurativi, nonche' previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, con conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da parte di Cassa depositi e prestiti Spa e Associazione bancaria italiana. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'
articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213
. Restano ferme, senza ulteriori formalita', le garanzie dello Stato. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 e' corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma.
Art. 4
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1.
All'
articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14
, il comma 3-quinquies e' sostituito dal seguente: "
3-quinquies.
Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'
articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
, sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attivita' di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attivita' di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.
".
3.
L'entrata in vigore dell'
articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'
articolo 3, comma 1
, capoverso: Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto, e' prorogata al 31 dicembre 2014.
8.
E' prorogato al 30 giugno 2014 il termine previsto dall'
articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 2008, n. 199
. Agli oneri del presente comma, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'
articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307
.
Art. 6
Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca
3.
All'
articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98
, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per le Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria di cui al comma 8-quater sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, il termine del 28 febbraio 2014 e' prorogato al 30 giugno 2014.".
4.
Il termine di conservazione ai fini della perenzione amministrativa delle somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7236 "
Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca
" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato "
Super B Factory
" inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro, e' prorogato di un anno in relazione a ciascun esercizio di provenienza delle stesse. Dette somme sono mantenute in bilancio e versate all'entrata del bilancio dello Stato per euro 22.000.000 nell'anno 2014 e per euro 18.357.750 nell'anno 2015 ai fini della riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Universita' statali dello stato di previsione dello stesso Ministero.
5.
Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del
comma 4
si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750 per l'anno 2015 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'
articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189
, e successive modificazioni.
6.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8
Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali
1.
All'
articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1-bis, le parole: "
entro sei mesi
" sono sostituite dalle seguenti: "
entro nove mesi
";
b)
al comma 2-ter, le parole: "
novantesimo giorno
" sono sostituite dalle seguenti: "
duecentosettantesimo giorno
".
2.
L'intervento di cui al
comma 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2
, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla societa' Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro quale contribuito agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura e' prorogato nella medesima misura per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'
articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2
.
Art. 9
Proroga di termini in materia economica e finanziaria
2.
All'
articolo 3, comma 2-bis, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73
, le parole "
entro il 31 dicembre 2012
" sono sostituite dalle seguenti: "
entro il 31 dicembre 2014
".
9.
Le risorse di cui all'
articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
, limitatamente alle somme gia' impegnate sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2013, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
14.
Al fine di consentire l'accesso all'esercizio dell'attivita' di revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'
articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
, fermo restando al momento della presentazione dell'istanza il possesso dei requisiti previsti dall'
articolo 1, comma 1
, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88
, e dalle relative disposizioni attuative.
15.
Al fine di garantire la continuita' del programma Carta acquisti di cui all'
articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133
, e l'avvio della sperimentazione del programma Carta acquisti di cui all'
articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35
, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35, punto b) del citato
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133
, il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, e' prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore. Al fine di prorogare il programma Carta acquisti al 31 dicembre 2013, il fondo di cui all'
articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133
, e' incrementato, per l'anno 2013, di 35 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
primo periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
.
Art. 11
Proroga termini in materia di beni culturali e turismo
1.
Il termine stabilito dall'
articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14
, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1994, n. 116, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76, e successive modificazioni.
Art. 13
Termini in materia di servizi pubblici locali
1.
In deroga a quanto previsto dall'
articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221
, al fine di garantire la continuita' del servizio, laddove l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia gia' avviato le procedure di affidamento, il servizio e' espletato dal gestore o dai gestori gia' operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
2.
La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del
comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148
, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.
3.
Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.