Al Sig. Presidente della Corte di Cassazione - Roma
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione - Roma
Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello - Loro Sedi
Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di Appello - Loro Sedi
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia - Roma
e, p.c. al Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza Direzione Centrale della Polizia Criminale - ROMA
Con il D.lgs. 7 settembre 2010 n. 161 (G.U. 1.10.2010 n. 230) è stata attuata nel nostro ordinamento la Decisione Quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea (Decisione Quadro e d.lgs. sono reperibili sul sito del Ministero della Giustizia, sotto la voce Strumenti/Atti Internazionali).
Tale strumento, entrato in vigore il 5 dicembre 2011, ha la finalità di consentire l'esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione Europea nello Stato membro di cittadinanza della persona condannata o in un altro Stato membro che abbia espresso il consenso a riceverla.
L'ambito applicativo dell'istituto presenta punti di contatto sia con quello della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983 (ratificata in Italia con legge 25 luglio 1988 n. 334 ) sia con quello della Decisione Quadro sul mandato di arresto europeo 2002/584/GAI (attuata in Italia con legge 22 aprile 2005 n. 69 ).
Diversamente dalla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei condannati, il riconoscimento della sentenza non presuppone la condizione di detenzione del soggetto. L'eventuale trasferimento, a sua volta, non presuppone il consenso della persona condannata, almeno nella maggior parte dei casi (cfr. artt. 5, comma 4 , e 10, comma 4 , d.lgs. cit.). Unico presupposto indefettibile della procedura è quello della presenza del soggetto nello Stato membro di emissione della sentenza o in quello di esecuzione della stessa.
Peraltro, nei rapporti tra gli Stati che hanno attuato la Decisione Quadro, le disposizioni corrispondenti della Convenzione di Strasburgo sono, di regola, sostituite, a norma dell' art. 26 della Decisione Quadro e dell' art. 25 del d.lgs.
L'applicazione della procedura in esame risulta alternativa a quella del mandato di arresto europeo di tipo esecutivo emesso nei confronti di un cittadino di altro Stato membro dell'Unione Europea, che viva nello Stato di cittadinanza o debba essere espulso verso di esso in base ad un ordine di espulsione o di allontanamento (a tale Paese, infatti, si richiederebbe il riconoscimento della sentenza italiana e l'esecuzione della pena inflitta).
La procedura del riconoscimento della sentenza è necessaria, inoltre, a norma dell' art. 24 del d.lgs. , nei casi previsti dagli artt. 18, comma 1, lett. r (rifiuto di consegna del cittadino italiano) e 19, comma 1, lett. c (consegna subordinata alla ri-consegna in Italia del cittadino condannato) della legge 22 aprile 2005 n. 69 sul mandato di arresto.
A tale proposito si rammenta, peraltro, che ai fini degli effetti giuridici del riconoscimento, non sarà sufficiente indicare semplicemente che la sentenza straniera è riconosciuta agli effetti della legge italiana, ma occorrerà sempre precisare i reati per i quali il riconoscimento è effettuato. Ciò, in particolare, in relazione a conseguenze quali, tra le altre, le preclusioni ai benefici penitenziari di cui all'art. 4 bis Ord. Pen. (così, ad esempio, si indicherà se la specifica condotta di commercio di sostanze stupefacenti sia riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 80, comma 2, del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti).
Si indicano di seguito i punti più rilevanti della nuova normativa.
Nella procedura attiva, l'autorità italiana competente a chiedere l'esecuzione all'estero della sentenza di condanna è il pubblico ministero presso il giudice indicato all' art. 665 c.p.p. per quanto attiene all'esecuzione delle pene detentive e quello individuato ai sensi dell' art. 658 c.p.p. per l'esecuzione di misure di sicurezza personali detentive ( art. 4 d.lgs. cit.).
Nella procedura passiva, invece, competente a decidere sulla richiesta di esecuzione in Italia di una sentenza straniera è la Corte di Appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto della persona condannata oppure di quello del luogo di residenza, dimora o domicilio della stessa ( art. 9 d.lgs. cit. ).
Sulla base della documentazione trasmessa (richiesta di riconoscimento, certificato contenente l'ordine europeo di trasferimento redatto secondo il modulo allegato alla Decisione Quadro, sentenza di condanna, eventuale parere o consenso della persona condannata) la Corte, entro 60 giorni (prorogabili di altri 30 nella ricorrenza di circostanze eccezionali), provvederà a riconoscere la sentenza straniera di condanna, salvo la ricorrenza di uno o più dei motivi tassativi di rifiuto previsti dall' art. 13 del d.lgs.
In caso di incompletezza del certificato, di sua manifesta difformità rispetto alla sentenza di condanna o, comunque, quando il contenuto sia insufficiente per decidere, la Corte di Appello, anche tramite il Ministero della Giustizia, potrà formulare richiesta allo Stato di emissione di trasmettere un nuovo certificato o la traduzione in lingua italiana della sentenza di condanna o di parti di essa.
La decisione è soggetta a ricorso per cassazione.
Nei casi di trasferimento di persona detenuta, un ruolo rilevante è attribuito dalla legge al Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia - Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno.
Le principali competenze che la legge attribuisce al Ministero della Giustizia sono le seguenti:
- trasmissione e ricezione delle sentenze e del certificato nonché della corrispondenza ufficiale relativa ad essi, compresa l'informazione allo Stato estero circa l'esito della procedura, salvo il ricorso alla corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie competenti; in tale caso l'autorità giudiziaria italiana informerà il Ministero della trasmissione o ricezione degli atti ( art. 3 d.lgs. );
- conclusione di accordi con le autorità estere per l'esecuzione del trasferimento delle persone condannate ( artt. 7 e 16 d.lgs. );
- manifestazione del consenso, da parte del Ministro della Giustizia, all'esecuzione in Italia di una sentenza emessa nei confronti di soggetti che non siano cittadini italiani ( art. 10 d.lgs. ).
Alla data del 20 marzo scorso sono otto gli Stati membri dell'Unione Europea, oltre l'Italia, che hanno attuato la Decisione Quadro: Austria, Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Malta, Polonia, Regno Unito e Slovacchia. Conseguentemente, ad oggi è soltanto con tali Stati che è possibile applicare la normativa esaminata.
Infine, atteso il carattere profondamente innovativo della normativa in esame, singole problematiche attuative potrebbero emergere in sede di prima applicazione. A tale riguardo, si invitano le SS.LL. a sottoporre eventuali quesiti e richieste di informazioni a questa Direzione Generale, che provvederà a fornire risposta nel più breve tempo possibile.
I Presidenti di Corte di Appello ed i Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello vorranno portare la presente nota a conoscenza dei Tribunali di Sorveglianza, dei Tribunali e delle Procure della Repubblica dei rispettivi distretti.
Il Direttore Generale: Luigi Frunzio