IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l' art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , che ha previsto l'istituzione di un'apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in favore di lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
Visto l' art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , che ha previsto, tra l'altro, l'estensione, agli iscritti alla predetta gestione separata, della tutela relativa alla maternita' e agli assegni al nucleo familiare nei limiti delle risorse rivenienti dallo specifico contributo fissato nella misura dello 0,5 per cento;
Visto l' art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , che, nell'estendere agli iscritti alla predetta gestione separata la tutela contro il rischio di malattia in caso di degenza ospedaliera, ha imputato anche tale onere alle risorse derivanti dal gettito del citato contributo dello 0,5 per cento;
Visto l' art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , che ha interpretato il citato art. 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997 , nel senso che la tutela ivi prevista relativa alla maternita' ed agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalita' previste per il lavoro dipendente;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno alla maternita' ed alla paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ;
Visto il decreto interministeriale 4 aprile 2002, con il quale, a decorrere dal 1 ° gennaio 1998, e' stata stabilita la corresponsione di un'indennita' di maternita' per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alla data stessa in favore delle madri lavoratrici iscritte alla predetta gestione separata e tenute al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento ai sensi del suddetto art. 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997 ;
Visto l' art. 1, comma 791, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per disciplinare l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001 , a tutela e sostegno della maternita' delle lavoratrici iscritte alla gestione separata sopra indicata, nei limiti delle risorse rivenienti dallo specifico gettito contributivo da determinare con il medesimo decreto;
Vista la valutazione espressa dall'Istituto nazionale della previdenza sociale finalizzata alla quantificazione degli oneri derivanti dall'estensione alle lavoratrici iscritte alla suddetta gestione separata degli articoli 17 e 22 del decreto legislativo n. 151 del 2001 , nonché alla conseguente individuazione dell'aliquota contributiva aggiuntiva necessaria alla loro copertura;
Ritenuto di dover procedere all'emanazione del predetto decreto previsto dall' art. 1, comma 791, della citata legge n. 296 del 2006 ;
DECRETA
il seguente regolamento:
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, 12 luglio 2007
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Damiano
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Padoa Schioppa