Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 29 marzo 2004, n. 58
  Oggetto: Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2004.  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.previdenza.sociale:circolare:2004-03-29;58

Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Direttori delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza, Al Presidente

Al Vice Commissario Straordinario

Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali


 

A) SALARI MEDI E CONVENZIONALI

Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, di maternità e di tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell'anno 2004, si portano a conoscenza gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi. Si ricorda che, relativamente all'indennità di tubercolosi i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all'indennità di malattia; per le restanti categorie aventi diritto all'indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia si rammenta che le prestazioni vanno erogate commisurandole alla misura fissa.

1) LAVORATORI SOCI DI SOCIETÀ E DI ENTI COOPERATIVI ANCHE DI FATTO DI CUI AL D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 602  , ART. 4  (malattia, maternità e tubercolosi).

Come è noto (v. circ. n. 33 del 4.2.2002), a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 6.11.2001 n. 423  , pubblicato in G.U. n. 283 del 5.12.2001, è iniziato, a decorrere dall'anno 2002, il processo di riforma della disciplina di cui al D.P.R. n. 602/1970  , finalizzato al raggiungimento, alla scadenza del quinquennio previsto (2002/2006), dell'equiparazione della contribuzione previdenziale ed assistenziale dei soci lavoratori delle cooperative in argomento a quella dei lavoratori dipendenti da impresa.

Al predetto scopo, senza modificare le forme assicurative attualmente in vigenti per i predetti lavoratori soci (v. art. 1), il citato decreto legislativo ha introdotto un meccanismo che prevede il graduale superamento dello speciale regime basato sulle "retribuzioni convenzionali", applicato, agli effetti previdenziali e assistenziali, ai lavoratori di cui trattasi.

Conclusasi la prima fase del percorso di adeguamento (gennaio - dicembre 2002), che ha previsto l'omogeneizzazione del criterio di determinazione della base imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, a partire dall'1.1.2003 e fino al 31.12.2006, è iniziata la fase del progressivo inalzamento della retribuzione imponibile.

In base alle previsioni contenute nell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. in questione, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'imponibile giornaliero da assumere ai fini del versamento delle contribuzioni relative alle assicurazioni in esame, è, come per l'assicurazione I.V.S., quello previsto dall'art. 2, ma la percentuale di incremento retributivo, che per l'anno 2004 è pari al 50%, va calcolata sulla differenza esistente tra il predetto imponibile e il limite minimo di retribuzione giornaliera.

In attuazione di quanto precede, per l'anno 2004, la retribuzione giornaliera di cui all' art. 4 del D. P.R. n. 402/70  , valida ai fini di interesse, risulta pari a Euro 33,32. Pertanto, per i lavoratori in epigrafe, i trattamenti economici previdenziali in oggetto relativi ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga cadenti nell'anno 2004 - e, cioè, quelli insorti a partire dal 1° febbraio 2004, salvo che l?evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2004, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2004 - sono da liquidare, nella misura percentuale prevista, sulla base del predetto importo di Euro 33,32.

Le Sedi, nel dare notizia di quanto precede alle Società ed Enti Cooperativi interessati, disporranno, altresì, per le necessarie integrazioni relativamente alle prestazioni di cui trattasi (cioè, quelle di malattia, di maternità e di tubercolosi riferite ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga inclusi nell'anno 2004), eventualmente liquidate sulla base dell'importo valido per il 2003.

2) LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (malattia, maternità e tubercolosi).

In applicazione dell' art. 4 del decreto legislativo 16.4.1997, n. 146  , anche per l'anno 2004, nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato per i quali la contrattazione collettiva provinciale stabilisca, per la relativa qualifica di assunzione, una retribuzione pari o inferiore alla misura prevista dal salario medio convenzionale valido nella provincia per l'anno 1996 (quello, cioè, riportato nei decreti ministeriali pubblicati nel 1996 - v. circ. n. 242/1997), il pagamento delle prestazioni in oggetto continua ad essere effettuato su tali salari medi del 1996. Si ricorda, ad ogni buon conto, che, sempre a norma del citato art. 4 del decreto legislativo n. 146/97  , per gli operai agricoli a tempo determinato appartenenti a qualifiche con retribuzioni contrattuali provinciali più elevate rispetto alla relativa retribuzione convenzionale provinciale dell'anno 1996, le prestazioni in questione vanno liquidate sulle retribuzioni effettivamente corrisposte dai datori di lavoro (v. circ. n. 182/1998).

3) COMPARTECIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI (malattia, maternità e tubercolosi).

Come già comunicato con circolare n. 5 del 15.01.2004 (paragrafo 3, lettera b), con decreto direttoriale del 19 maggio 2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono state determinate, per ciascuna provincia, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli a tempo determinato valide per l'anno 2003 ai fini previdenziali (v. tabella allegata). Per quanto si riferisce ai riflessi sull'erogazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità e per tubercolosi (per i primi 180 giorni di assistenza), si ricorda che dette retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell'ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall' art. 28 del DPR n. 488/68  (v. circ. n. 56 del 2.3.2000, paragrafo 2 e messaggio n. 000955 del 19.12.2001). Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell'anno 2003 (in proposito v. circ. n. 134386 AGO del 6 aprile 1982) e liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2002 dovranno essere pertanto riliquidate sulla base dei nuovi importi.

I salari applicabili per l'anno 2004 saranno comunicati a suo tempo: nel frattempo saranno come consueto utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari validi per l'anno 2003.

4) LAVORATORI ITALIANI OPERANTI ALL'ESTERO, IN PAESI EXTRACOMUNITARI (malattia, maternità e tubercolosi).

Con Decreto 30 gennaio 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. del 6.2.2004, n. 30) sono state determinate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2004 a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero, in paesi extracomunitari, per le assicurazioni obbligatorie non contemplate da accordi in materia di sicurezza sociale. Le predette retribuzioni, utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tbc per le quali sono da prendere a riferimento le retribuzioni relative all'anno 2004, sono riportate nella circolare n. 41 del 4.3.2004.

5) LAVORATRICI ITALIANE E STRANIERE ADDETTE AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI (maternità).

Ai fini del calcolo dell'indennità per congedo di maternità (astensione obbligatoria e interdizione anticipata dal lavoro), il cui inizio si colloca nel 2004, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie: - Euro 5,73 per le retribuzioni orarie effettive fino a Euro 6,46 - Euro 6,46 per le retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 6,46 e fino a Euro 7,88 - Euro 7,88 per le retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 7,88 - Euro 4,17 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

6) LAVORATRICI AUTONOME: ARTIGIANE, COMMERCIANTI, COLTIVATRICI DIRETTE, COLONE, MEZZADRE, IMPRENDITRICI AGRICOLE A TITOLO PRINCIPALE (maternità).

L'indennità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, l'indennità per congedo parentale nonché quella per interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando i seguenti importi. Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole a titolo principale: Euro 33,99, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2003 per gli operai agricoli a tempo indeterminato (v. tab. A allegata alla circolare n. 26 del 6.2.2003), con riferimento alle nascite avvenute nel 2004 (anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2003). Artigiane: Euro 34,87, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2004 per la qualifica di impiegato dell'artigianato (v. tab A allegata alla circolare n. 21 del 3.2.2004), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2004. Commercianti: Euro 30,56, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l?anno 2004 per la qualifica di impiegato del commercio (v. tab A allegata alla circolare n. 21 del 3.2.2004), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2004.

B) IMPORTI DI RIFERIMENTO PER ALTRE PRESTAZIONI

1) LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DEI LAVORATORI AUTONOMI DI CUI ALLA LEGGE N. 335/1995  (malattia e maternità).

- Generalità

A modifica della precedente normativa in materia, l' art. 45 del D.L. 30.9.2003  , convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003, n. 326  , ha disposto che, con effetto dal 1 gennaio 2004, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all' art. 2, comma 26, della legge 8.8.1995, n. 335  che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie è stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti. La norma ha stabilito altresì che, per gli anni successivi, l'aliquota così determinata venga incrementata dello 0,20% di cui all' art. 59, comma 15, della legge 27.12.1997, n. 449  , fino al raggiungimento della aliquota di 19 punti percentuali. Stante il riferimento alla misura prevista per i commercianti, per l'anno 2004, per i soggetti di cui trattasi, l'aliquota contributiva dovuta, comprensiva dello 0,50% relativo alla tutela della maternità, all'assegno per il nucleo familiare e alla tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero, risulta pari al 17,80% , e, al 18,80%, per la quota di reddito eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi dell' art. 3 ter della legge 14.11.1992, n, 438  (corrispondente per l'anno 2004 a Euro 37.883,00).

Ciò premesso, poiché per i soggetti di cui trattasi l'erogazione delle prestazioni è strettamente collegata alla contribuzione versata, calcolata sul minimale di reddito di cui all' art. 1, comma 3, della legge 2.8.1990, n. 223  e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto che, per l'anno 2004 il minimale di reddito suddetto è fissato nella misura di Euro 12.889,00, su cui si applica la contribuzione del 17,80%, l'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi all'anno stesso si realizza in presenza di un versamento non inferiore a Euro 2.294,24; un contributo mensile, quindi, è pari a Euro 191,19.

- Degenza ospedaliera

Come è noto, secondo i criteri vigenti (v. circ. n. 147 del 23.7.2001), l'indennità in questione va calcolata - con percentuali diverse (8% - 12% - 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero- sull'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo (intero) di cui all' art. 2, comma 18, della citata legge 8.8.1995, n. 335  , valido per l'anno nel quale ha avuto inizio l'evento. Conseguentemente, per le degenze iniziate nell'anno 2004, in cui il massimale contributivo suddetto è risultato pari a Euro 82.401,00, l'indennità sarà calcolata su Euro 225,76 (=Euro 82.401,00 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:

Euro 18,06, in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;

Euro 27,09, in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;

Euro 36,12, in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

Si precisa altresì che, per il 2004, il limite di reddito previsto per poter beneficiare della prestazione, corrisponde a Euro 56.273,70 (= 70% del massimale 2003, pari a Euro 80.391,00).

2) ASSEGNI DI MATERNITA' CONCESSI DAI COMUNI.

Come reso noto con la circolare n. 34 del 17.2.2004 la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da applicarsi per l'anno 2004 è pari a 2,5%. Pertanto, gli importi dell'assegno di maternità del Comune e dei requisiti reddituali di cui all' art. 74 del D. Lgs. n. 151 del 26.3.2001  valevoli per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2004 al 31.12.2004, sono i seguenti:

- assegno di maternità (in misura intera) = Euro 278,35 mensili per complessivi Euro 1.391,75;

- indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti = Euro 29.016,13.

3) ASSEGNI DI MATERNITA' DELLO STATO CONCESSI DALL'INPS.

L'importo dell'assegno di maternità dello Stato, di cui all' art. 75 del D. Lgs 151/2001  , valevole per le nascite avvenute nel 2004, per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2004, è pari a Euro 1.713,55 (misura intera), tenuto conto che la variazione dell'indice ISTAT da applicarsi per il 2004 è, come detto al paragrafo precedente, pari a 2,5%.

4) LIMITI DI REDDITO PER L?INDENNIZZABILITA' DEL CONGEDO PARENTALE NEI CASI PREVISTI DALL' ART. 34, COMMA 3, DEL D.LGS. 151/2001 

In base al decreto del 20.11.2003 (G.U. n. 283 del 5.12.2003) che stabilisce nella misura del 2,5% la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l'anno 2004, il valore provvisorio dell'importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2004 è pari a Euro 5.358,34.

Tale importo, come è noto, è da prendere a riferimento ai fini dell'indennità per congedo parentale nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 34 del D.Lgs. 151/2001  (v. circolari n. 109/2000, n. 8 del 17.1.2003 e n. 33 del 17.2.2004), nel senso che il genitore che nel 2004 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1   e 2  dell'art. 32 del citato decreto , ha diritto alla indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2004 il valore provvisorio di tale importo risulta, pertanto, pari a Euro 13.395,85 ( = 5358,34 x 2,5). Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2004, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.


 

Il Direttore Generale: Crecco