TRA
il MINISTERO DELL'INTERNO , con sede legale in Roma - via del Viminale, 1, rappresentato dal Ministro pro-tempore Roberto Maroni;
il MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI , con sede legale in Roma - via Veneto, 56, rappresentato dal Ministro pro-tempore Maurizio Sacconi;
E l' ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI) , con sede legale in Roma - via dei Prefetti, 46, rappresentata dal Presidente pro-tempore Sergio Chiamparino
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni recante il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, recante il "Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione";
VISTA la legge n. 102 del 3 agosto 2009 ed, in particolare, l' art. 1-ter recante le procedure di emersione dal lavoro irregolare di cittadini extracomunitari addetti all'attività di assistenza alla persona ovvero al lavoro domestico di sostegno al lavoro familiare.
PREMESSO CHE
il Ministero dell'interno ed il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali sono impegnati nella realizzazione di un quadro articolato e organico di interventi per un'ordinata gestione del fenomeno migratorio e per realizzare la massima coesione, integrazione sociale e condivisione di valori e diritti, favorendo la promozione di progetti per l'inclusione sociale, la razionalizzazione delle procedure e delle risorse, nonchè la semplificazione dei procedimenti di settore per corrispondere alle esigenze dei cittadini e garantire il rafforzamento della collaborazione interistituzionale e sociale;
agli Sportelli Unici per l'Immigrazione presso le Prefetture- U.T.G. ,nell'ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione, sono affidate anche le nuove procedure relative alla dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare di cittadini extracomunitari addetti all'attività di assistenza alla persona ovvero al lavoro domestico di sostegno al lavoro familiare;
l' A.N.C.I. persegue tra i suoi obiettivi statutari la valorizzazione del ruolo dei Comuni nei diversi campi e settori in cui si esplica l'azione amministrativa locale;
l' A.N.C.I. partecipa a Conferenze, Commissioni, e Organismi ministeriali ed interministeriali in relazione alle diverse competenze dei Comuni in materia di politiche sociali, immigrazione, politiche di integrazione sociale e di cooperazione allo sviluppo;
CONSIDERATO
che l'ANCI ha raggiunto con il Ministero dell'Interno e con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali specifiche intese in materia di immigrazione e integrazione;
che i Comuni, in virtù di protocolli già stipulati con il Ministero dell'Interno, forniscono la loro qualificata collaborazione per l'attività di informazione ed assistenza riguardante le istanze di nulla osta al ricongiungimento familiare;
che si ritiene di estendere dette collaborazioni anche per le nuove procedure di emersione di lavoro irregolare di cui in premessa, al fine di favorire gli utenti nell'accesso dell'informazione, nella compilazione delle istanze e nell'inoltro telematico delle stesse per l'attivazione e la definizione del relativo procedimento;
che l'A.N.C.I. ha offerto la propria disponibilità a promuovere la collaborazione dei Comuni per l'espletamento delle citate procedure;
che la legge 12 novembre 2004, n. 271 ( art. 1-quinquies di modifica dell' art. 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 ) consente al Ministero dell'Interno di "stipulare", senza oneri aggiuntivi, per la finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici esercizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione dell'Interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici, nonchè per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti richiesti o per l'eventuale inoltro, ai diretti interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati".
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE
Art. 1 Oggetto del Protocollo
1. Il presente Protocollo ha ad oggetto la collaborazione per l'attività di informazione e assistenza riguardante le dichiarazioni di emersione dal lavoro irregolare di cittadini extracomunitari addetti all'attività di assistenza in favore del datore di lavoro o di componenti della famiglia di questi affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al lavoro familiare.
2. L'A.N. C.I . assicura al Ministero dell'Interno ed al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali la propria attività di sensibilizzazione e promozione nei confronti dei Comuni per la collaborazione riguardante le procedure di cui al comma 1 , allo scopo di snellire ed accelerarne i relativi procedimenti. Il concorso dei comuni interessati ai predetti procedimenti si svolgerà secondo le Linee operative allegate che costituiscono parte integrante del presente protocollo.
Art. 2 Azioni di promozione, diffusione e sensibilizzazione
1. Le Parti, nell'ambito del presente Protocollo d'intesa, predisporranno azioni finalizzate a dare adeguata pubblicità al Protocollo stesso, alle iniziative ed ai progetti da esso derivanti e ne promuoveranno la diffusione e la conoscenza, anche tramite i Consigli territoriali per l'Immigrazione.
Art. 3 Durata
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il giorno successivo alla data della stipula, avrà durata fino alla conclusione delle procedure di emersione dal lavoro irregolare previste dalla legge.
Art. 4 Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate in forma scritta, ai seguenti indirizzi:
Ministero dell'Interno - Piazza del Viminale, 1 - Roma
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Immigrazione - via Fornovo, 8 - Roma
ANCI - via dei Prefetti, 46 - Roma.
Milano, 31 agosto 2009