Ai Sigg. Prefetti Loro Sedi
Al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento
Al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sig. Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta - Aosta
e, p.c. Al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Dipartimento Prevenzione e Comunicazione - Direzione Generale Prevenzione Sanitaria - Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 - Roma
Al Dipartimento della P.S. - Sede
Si fa seguito alla circolare n. 4820 in data 27 agosto u.s. con la quale sono state fornite indicazioni operative in relazione alla normativa in oggetto con riferimento alle modifiche apportate al T.U. sull'immigrazione.
Al riguardo, l' art. 1, comma 19, della legge n. 94/2009 , nel modificare l' art. 29 del T.U. in materia di ricongiungimento familiare, ha introdotto, fra l'altro, alcune novità relative al requisito dell'idoneità dell'alloggio necessaria per poter avviare la richiesta del nulla osta al ricongiungimento familiare.
In particolare, la nuova formulazione dell' art. 29, comma 3 del T.U. , ha soppresso il riferimento ai parametri stabiliti dalle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, ai fini della verifica dell'idoneità dell'alloggio.
Atteso che gli Sportelli Unici per l'Immigrazione hanno segnalato interpretazioni differenti da parte dei Comuni riguardo alla citata disposizione, sentito il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e allo scopo di individuare parametri di idoneità abitativa uniformi su tutto il territorio nazionale, si fa presente che i Comuni, nel rispetto della propria autonomia, nel rilasciare la certificazione relativa all'idoneità abitativa, possono fare riferimento alla normativa contenuta nel Decreto 5 luglio del 1975 del Ministero della sanità che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti.
Tale riferimento risulterebbe anche coerente con la direttiva dell'UE, recepita con legge dello Stato, in materia di ricongiungimento familiare, la quale dispone che, per l'autorizzazione al ricongiungimento familiare, la legge nazionale debba o possa imporre la verifica della disponibilità di un alloggio considerato normale che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salute pubblica in vigore; pertanto si potrà considerare idoneo un alloggio che corrisponda ai parametri generalmente stabiliti per tutta la cittadinanza, su tutto il territorio nazionale.
Il Direttore Centrale Malandrino