PREMESSA
L'ingresso operativo dell'Italia nel sistema di Schengen, il 26 ottobre 1997, ha segnato per il nostro Paese la positiva conclusione del processo di adattamento del regime nazionale dei visti e dell'ingresso degli stranieri alla nuova normativa uniforme condivisa dalla maggior parte degli Stati europei, ispirata alla progressiva realizzazione di un vasto spazio comune di libera circolazione grazie al definitivo abbattimento delle frontiere "interne" e al rafforzamento dei controlli alle frontiere "esterne".
Il Ministero degli Affari Esteri, istituzionalmente competente in tema di ingresso degli stranieri, ha predisposto ed emanato, d'intesa con le altre Amministrazioni interessate, la necessaria normativa regolamentare con la - Circolare n. 8 del 17- 09- 1997, a firma del Ministro Lamberto Dini, contenente "Norme sui visti e sull'ingresso degli stranieri in Italia e nello spazio Schengen".
Entrata in vigore il 26 ottobre 1997 con valore cogente non solo per le Amministrazioni centrali, ma anche per le Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, le Questure e gli Uffici di Polizia di Frontiera, la Circolare del M.A.E. ha quindi completato sul piano operativo la serie di fonti normative in materia, costituita da:
- Accordo di Schengen del 14.6.1985 tra Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi;
- Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19.6.1990;
- Accordi di adesione dell'Italia, firmati a Parigi il 27.11.1990;
- Legge di ratifica ed esecuzione n. 388 del 30.9.1993 (S.o. G.U. n. 232 del 2.10.1993);
- Istruzione Consolare Comune (ICC), approvata dal Comitato Esecutivo di Schengen a Parigi il 14.12.1993 e modificata da ultimo a Bonn il 22.12.1994.
CONDIZIONI PER L'INGRESSO DEGLI STRANIERI IN ITALIA
A norma dell'art. 5 della Convenzione di Schengen, l'ingresso in Italia di stranieri provenienti dall'esterno dello spazio Schengen è consentito soltanto allo straniero che:
- a) si presenti attraverso un valico di frontiera;
- b) sia in possesso di valido passaporto od altro documento di viaggio equivalente, riconosciuto dal Governo italiano per l'attraversamento delle frontiere (tale documento deve consentire al titolare, in qualsiasi momento, il libero rientro nel Paese di rilascio). N.B.: in circostanze eccezionali, allo straniero può essere concesso dalle nostre Rappresentanze un "lasciapassare" valido solo per l'Italia;
- c) disponga di documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura e alla durata del soggiorno previsto e alle spese di ritorno nel Paese di provenienza o di transito verso uno Stato terzo (è esentato da tale dimostrazione lo straniero già residente nel territorio di una delle Parti contraenti4 e munito di regolare autorizzazione di soggiorno);
- d) ove prescritto, sia munito di valido visto d'ingresso o di transito. (N.B.: per soggiorni non superiori a 3 mesi, è esente da visto lo straniero già residente in uno Stato Schengen con regolare permesso di soggiorno; per l'Italia, tale esenzione non vale se l'ingresso avviene per motivi di "lavoro subordinato", "lavoro autonomo" o "tirocinio");
- e) non sia segnalato ai fini della non ammissione;
- f) non sia considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti da disposizioni nazionali o di altri Stati Schengen (la verifica dell'assenza di rischi di immigrazione illegale è di diretta competenza delle Rappresentanze).
La sanzione per l'assenza anche di uno solo dei suddetti presupposti è il respingimento dello straniero, che può essere attuato dalle competenti Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d'ingresso o di transito.
1 "Non stranieri": i cittadini dei 18 Paesi appartenenti allo "spazio economico europeo" (SEE), che comprende i 15 membri dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia) più i 3 ad essi equiparati (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
"Stranieri": i cittadini di tutti gli altri Paesi.
2 "Spazio Schengen": l'insieme dei territori nazionali dei 10 Paesi che applicano già la Convenzione (Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna).
3 "Frontiera esterna": il perimetro esterno dello spazio Schengen dai cui valichi di frontiera lo straniero può entrare, e cioè le frontiere terrestri e marittime, nonché gli aeroporti ed i porti marittimi delle Parti contraenti, che non siano frontiere interne (è da considerarsi volo "esterno" qualunque volo in provenienza da o con destinazione esclusiva verso territori di Stati terzi).
4 Parte(i) contraente(i): i 15 Paesi che sono Parti contraenti della Convenzione di Schengen (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia), 5 dei quali (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia), pur essendo a tutti gli effetti Parti contraenti e partecipando anche alla cooperazione consolare a livello locale, non applicano ancora la Convenzione (N.B.: Nel seguito del presente testo, le espressioni "Parti contraenti", "Stati Schengen" o "Paesi Schengen" verranno tuttavia usate, in mancanza di ulteriori specificazioni, solo con riferimento ai 10 Paesi che applicano già la Convenzione).
A) VALICHI DI FRONTIERA
Qualunque cittadino di una delle Parti contraenti, o straniero già proveniente da località situata all'interno dello spazio Schengen, può quindi varcare la frontiera interna5 italiana in qualunque luogo, senza che si proceda al controllo delle persone.
Da località situata fuori dello spazio Schengen, invece, se ad entrare in territorio italiano è un "non-straniero", questi è soggetto al solo controllo della cittadinanza; ma se ad entrare è uno "straniero", egli è soggetto, prima dell'ingresso, a tutti i controlli di ammissibilità esercitati dall'Autorità di frontiera anche mediante consultazione del SIS.
5 "Frontiere interne": le frontiere che i suddetti 10 Paesi hanno in comune all'interno dello spazio Schengen, e cioè le loro frontiere terrestri comuni, i loro aeroporti adibiti al traffico interno, i loro porti marittimi per i collegamenti regolari di passeggeri in provenienza o a destinazione esclusiva di altri porti situati nel territorio delle Parti contraenti, senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori" (è da considerarsi volo "interno" qualunque volo in provenienza esclusiva dai territori delle suddette Parti contraenti o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio di uno Stato terzo).
B) PASSAPORTI E ALTRI DOCUMENTI DI VIAGGIO EQUIVALENTI
Per l'ingresso, il soggiorno o il transito nell'intero spazio Schengen, gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere da tutte le Parti contraenti (quindi, per l'Italia, riconosciuto valido quanto meno dal Governo italiano).
- 1) Passaporto E' il documento, internazionalmente riconosciuto, che abilita il titolare a recarsi da un Paese all'altro. Può essere: diplomatico, di servizio (o ufficiale o speciale o per affari pubblici) od ordinario; individuale (con l'eventuale iscrizione del coniuge o dei figli minori) o collettivo (intestato a gruppi di non meno di 5 e non più di 50 persone, aventi tutte la stessa cittadinanza e tutte viaggianti insieme e per la stessa finalità, di solito turistica; qualora non contenga le fotografie dei viaggiatori, i componenti del gruppo dovranno essere muniti anche di documento personale di identità corredato di foto).
- 2) Documenti di viaggio equivalenti al passaporto Documento di viaggio per Apolidi, disciplinato dalla "Convenzione sullo Statuto degli Apolidi" firmata a New York il 28.9.1954: soggetto a visto, a meno che il titolare non disponga già di un permesso di soggiorno di uno Stato Schengen.
Documento di viaggio per Rifugiati, disciplinato dalla "Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati" firmata a Ginevra il 28.7.1951: soggetto a visto, a meno che il titolare non disponga già di un permesso di soggiorno di uno Stato Schengen o di un Paese membro del Consiglio d'Europa (Accordo di Strasburgo del 20.4.1959).
Titolo di viaggio per Stranieri, impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dalle Autorità del Paese di cui sono cittadini: segue il regime di visto in vigore per il Paese di cui l'interessato è cittadino.
Libretto di Navigazione, rilasciato ai marittimi per l'esercizio della loro attività professionale ai sensi della "Convenzione Internazionale del Lavoro" n.108 del 13.5.1958 o di specifici Accordi bilaterali: segue il regime di visto in vigore per il Paese di cui l'interessato è cittadino (se soggetto a tale obbligo, qualsiasi nostra Rappresentanza, in deroga al principio della competenza territoriale, può apporvi un visto a "validità territoriale limitata" per transito fino a 5 giorni, su richiesta della Compagnia armatrice nella quale siano indicati il porto, la nave e la data di imbarco o sbarco del marittimo, vistata per conferma dalla competente Autorità portuale italiana).
Documento di navigazione aerea, rilasciato a piloti ed al personale di bordo delle Compagnie Aeree civili per l'esercizio della loro attività, ai sensi della "Convenzione sull'Aviazione Civile" firmata a Montreal il 7.12.1944: esente da visto tra i Paesi aderenti alla Convenzione di Chicago del 25.3.1949 o a titolo di reciprocità, a condizione che l'ingresso sia determinato da motivi inerenti l'attività professionale.
Lasciapassare delle Nazioni Unite, rilasciato dal Segretariato ONU al personale dell'ONU e a quello delle Istituzioni dipendenti, ai sensi della "Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni Specializzate" adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU a New York il 21.11.1947: segue il regime di visto in vigore per il Paese di cui l'interessato è cittadino.
Documento (individuale o collettivo) rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO, ai sensi della "Convenzione fra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico" firmata a Londra il 19.6.51 e ratificata dall'Italia con Legge n.1335 del 30.11.1955 : esente da visto.
Elenco di partecipanti a viaggi scolastici all'interno della UE, rilasciato a studenti stranieri residenti negli Stati della UE ai sensi della "Azione Comune" del Consiglio dell'Unione Europea del 30.11.1994: esente da visto.
Lasciapassare (foglio sostitutivo del passaporto, usato, ad esempio, per rimpatrio, per minori o in altri casi in cui, pur non disponendo di regolare documento di viaggio, una persona venga autorizzata a circolare fra diversi Stati): segue il regime di visto in vigore per il Paese di cui l'interessato è cittadino.
Lasciapassare o tessera di frontiera concessi a cittadini domiciliati in zone di frontiera, per il transito della frontiera stessa e la circolazione nelle corrispondenti zone degli Stati confinanti: esenti da visto.
N.B. Per i non-stranieri cittadini di uno Stato dell'Unione Europea la Carta d'identità, valida per l'espatrio, è ovviamente esente da visto. Altrettanto esenti sono le Carte d'identità ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all'"Accordo europeo sull'abolizione del passaporto", firmato a Parigi il 13.12.1957.
C) DISPONIBILITA' DI MEZZI FINANZIARI
Oltre alla nostra normativa nazionale che la richiede anche per chi non sia soggetto ad obbligo di visto, anche la ICC considera la disponibilità di mezzi finanziari come uno dei presupposti indispensabili per consentire allo straniero l'ingresso nello spazio Schengen. Come in altri Stati Schengen, tuttavia, così anche in Italia, l'esatta quantificazione degli importi di riferimento, la cui esibizione può essere richiesta agli stranieri dalle Autorità di frontiera non è stata ancora ufficializzata.
Il personale preposto ai controlli di frontiera valuta, quindi, con ponderata discrezionalità la sufficienza dei mezzi finanziari di cui dispone lo straniero, basandosi in particolare sulla durata e sul motivo del soggiorno, sulla cittadinanza dell'interessato (in relazione alla sua possibile appartenenza a Stati che presentino elevati rischi di immigrazione illegale), sulle condizioni socio-economiche dello straniero, sulle circostanze del viaggio e del soggiorno e sul tipo del mezzo di trasporto utilizzato.
La disponibilità di mezzi finanziari può essere dimostrata non solo mediante esibizione di denaro contante, ma anche con carte di credito od altri titoli quali "traveller's cheques", ecc. Lo straniero deve disporre sempre di un biglietto di viaggio di ritorno o, comunque, di mezzi finanziari idonei a procurarselo (in aggiunta a quelli ritenuti necessari per il soggiorno).
N.B.: La nuova Legge 6 marzo 1998, n.40 (pubblicata sul Supplemento ordinario n.40/L alla "Gazzetta Ufficiale" n.59 del 12 marzo 1998), contenente "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", ha abrogato l'istituto della cosiddetta "attestazione (o "dichiarazione" o "certificato") di garanzia", prima sottoscritta dal garante presso la Questura competente ed ammessa in alternativa alla diretta disponibilità personale di mezzi finanziari.
Di norma, i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio non sono tenuti a dimostrare il possesso di mezzi di sostentamento.
D) VISTI
Il visto, che consta di apposita "vignetta" (o "sticker") applicata sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente, è una autorizzazione concessa allo straniero ad entrare nel territorio della Repubblica Italiana o in quello di altre Parti contraenti per transito o per soggiorno, da valutarsi alla luce di esigenze connesse con il buon andamento delle relazioni internazionali e con la tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico.
Di norma, non vi è quindi da parte degli stranieri "diritto" all'ottenimento del visto, ma tutt'al più un semplice "interesse legittimo". La citata Legge 6 marzo 1998, n.40 , ha introdotto, infatti, il principio che "il diniego del visto di ingresso o reingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato, che deve essere comunicato all'interessato unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo" (art.4, c.2).
Peraltro, il visto non garantisce in assoluto l'ingresso, poiché l'Autorità di frontiera può sempre respingere lo straniero, se privo di mezzi di sostentamento e non in grado di fornire esaurienti indicazioni circa le modalità del proprio soggiorno in Italia o per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.
Ogni "straniero" che entri legalmente in Italia - sia esente da obbligo di visto che soggetto a visto - è tenuto a dichiarare la sua presenza nel territorio nazionale alla Questura della Provincia in cui si trova entro 8 giorni lavorativi dalla data dell'ingresso e ad avanzare contestuale richiesta di un "permesso di soggiorno", che è il solo titolo che legittima il soggiorno dello straniero nel nostro territorio per lo stesso motivo e per la stessa durata indicati nell'eventuale visto (salvo in caso di visto con durata convenzionale di "99 giorni", a fronte del quale il permesso di soggiorno di lunga durata sarà quello prescritto dalla specifica normativa).
N.B. Non è possibile il rilascio di alcun visto (né la proroga di un visto preesistente) allo straniero che già si trovi nel nostro territorio. A consentirgli ufficialmente prolungamenti del soggiorno possono valere solo eventuali proroghe o rinnovi del permesso di soggiorno.
Ai sensi della normativa Schengen, il permesso di soggiorno (o la "carta d'identità diplomatica o di servizio" del M.A.E.) rilasciato dalla Questura a seguito di un visto per soggiorno di lunga durata, salva eventuale limitazione espressa, consente allo straniero, in unione con il suo passaporto nazionale o documento di viaggio equivalente in corso di validità, di entrare e uscire dallo spazio Schengen, nonché di circolare liberamente per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre nel territorio di altre Parti contraenti. In tal caso, lo straniero sarà tuttavia obbligato a dichiarare la sua presenza sul territorio di altri Stati Schengen alle rispettive Autorità di pubblica sicurezza entro 3 giorni lavorativi dall'ingresso.
La competenza al rilascio dei visti emessi dall'Italia spetta al Ministero degli Affari Esteri, che la esercita attraverso le sue Rappresentanze diplomatico-consolari a ciò abilitate e territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero, che sono le sole responsabili dell'accertamento e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto, nell'ambito della propria discrezionalità e tenuto conto delle particolari situazioni locali.
Solo in casi eccezionali e a condizioni tassativamente indicate, il visto per un solo ingresso e con durata minima indispensabile non superiore a 5 giorni per transito e ad 8 giorni per soggiorno può essere rilasciato all'ingresso dalle Autorità di frontiera, con provvedimento che ricade sotto la diretta responsabilità delle stesse: diversi sono i c.d. "permessi in frontiera", rilasciati per prassi internazionale per consentire a stranieri sprovvisti di regolare visto il pernottamento o un soggiorno di non più di 48 ore in zone adiacenti taluni aeroporti ("permesso di visita città") oppure la visita per le sole ore diurne ad aree urbane prossime a porti, incluse località di rilevante interesse turistico ("permesso per marittimi e crocieristi").
In una stessa circoscrizione consolare ove siano presenti Rappresentanze di diverse Parti contraenti la responsabilità a provvedere al rilascio di un visto Schengen uniforme (VSU fino a 90 gg.) spetta alla Rappresentanza del Paese Schengen che costituisce la meta unica o principale del viaggio o, se è impossibile a identificarsi, del Paese Schengen di primo ingresso o di prima destinazione che preveda l'obbligo del visto.
Qualora la Parte contraente competente al rilascio del visto non abbia una propria Rappresentanza nel Paese di residenza dello straniero o, in Paesi di grande estensione territoriale, nella regione di residenza - ed in base a un preventivo accordo permanente di delega per il Paese in questione o per la regione interessata - il visto Schengen uniforme può essere rilasciato dalla Rappresentanza di un'altra Parte contraente in nome e per conto di quella competente, fatte salve, se necessario, la consultazione delle Autorità centrali della Parte contraente delegante e, in ogni caso, la possibilità per lo straniero di rivolgersi alla Rappresentanza dello Stato competente situata in altra località). Non è prevista delega per il rilascio di visti per soggiorni di lunga durata cosiddetti "nazionali" (VN oltre 90 gg.).
Il visto può essere individuale (su un passaporto individuale) o collettivo (su un passaporto collettivo). Il visto collettivo non può avere durata superiore a 30 giorni.
I visti si dividono in 3 grandi categorie:
Visti Schengen Uniformi (VSU): validi per il territorio dell'insieme delle Parti contraenti; possono essere:
- di transito aeroportuale (tipo A), obbligatori solo per i cittadini di alcuni Paesi per transitare nella zona internazionale di un aeroporto, senza entrare in territorio nazionale;
- di transito (tipo B), validi fino a 5 giorni per attraversare il territorio delle Parti contraenti nel corso di viaggi da uno Stato terzo ad un altro Stato terzo;
- per soggiorni di breve durata o di viaggio (tipo C) fino a 90 giorni, con uno o più ingressi (purché né la durata di un soggiorno ininterrotto né il totale dei soggiorni successivi siano superiori a 3 mesi per semestre a decorrere dalla data del primo ingresso nello spazio Schengen). A personalità di rilievo o a persone favorevolmente note, che necessitino di visti con regolare frequenza ed offrano le garanzie necessarie, la normativa Schengen consente, in via eccezionale, il rilascio di visti di tipo C che, pur permettendo di soggiornare fino a 90 giorni a semestre, valgono per uno (C1), due (C2), tre (C3) o cinque anni (C5). Tale fattispecie può talora costituire una valida alternativa, di maggiore praticità e speditezza, al rilascio di visti per soggiorni di lunga durata.
Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL): validi soltanto per la Parte contraente la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per solo transito, al territorio di altri Stati Schengen; possono essere anch'essi di transito aeroportuale (tipo A), di transito (tipo B) o per soggiorni di breve durata o di viaggio (tipo C).
Costituendo una deroga eccezionale al regime comune dei VSU, tali visti non possono essere richiesti direttamente dallo straniero, ma possono essere rilasciati in pochi casi tassativi, e in alternativa al diretto diniego di un VSU, quando - pur non essendovi tutte le condizioni prescritte per il rilascio del visto uniforme - la Rappresentanza ritenga opportuno concedere ugualmente un visto, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, per ragioni di urgenza o, in caso di necessità, per un soggiorno relativo ad un semestre per il quale lo straniero abbia già ricevuto un VSU di 3 mesi.
Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN): validi solo per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D) commisurati alle caratteristiche di ciascuna tipologia di visto, con uno o più ingressi, soltanto nel territorio della Parte contraente che abbia rilasciato il visto e per il solo eventuale transito, per non più di cinque giorni, attraverso il territorio di altri Stati Schengen; sono chiamati "nazionali" perché rilasciati da uno Stato Schengen conformemente alla propria legislazione e sono rilasciati solo in forma di visti individuali.
N.B.: per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi titolo, tutti gli "stranieri" devono sempre munirsi di visto, anche se siano cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno.
L'esigenza di una progressiva armonizzazione delle diverse politiche nazionali dei visti ha condotto, in sede di Unione Europea, all'adozione del Regolamento n.2317/95 del Consiglio della UE del 25 settembre 1995, in vigore dal 3.3.1996, che determina l'"Elenco comune dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri". Tale Regolamento costituisce a sua volta la base di riferimento dell'Allegato 1 alla ICC di Schengen, che contiene le Liste degli Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto6; mentre l'art.9 della Convenzione dispone che "per quanto si riferisce ai Paesi terzi i cui cittadini sono soggetti ad un regime di visti comune, il regime di visti potrà essere modificato soltanto con il comune accordo di tutte le Parti contraenti".
Per titolari di passaporto ordinario:
- per transito o per breve soggiorno: il visto (VSU o VTL) è necessario per i cittadini dei Paesi inseriti nel suddetto elenco comune;
- per lungo soggiorno: il visto (VN) è sempre necessario, anche se lo straniero sia cittadino di un Paese esente da tale obbligo.
Per titolari di passaporto diplomatico o di servizio:
- per transito o per breve soggiorno: il visto (VSU o VTL) è necessario per i cittadini dei Paesi inseriti nel suddetto elenco comune, salvo nel caso in cui fra l'Italia e tali Paesi vigano accordi di esenzione da tale obbligo;
- per lungo soggiorno: il visto (VN) è sempre necessario, anche se lo straniero sia cittadino di un Paese esente da tale obbligo, salvo se l'ingresso sia richiesto per accreditamento o notifica da un cittadino di Paese con cui viga accordo di esenzione dal visto diplomatico.
Quanto ai Paesi non inseriti nel suddetto elenco comune, e quindi esenti da obbligo di visto, tale esenzione vale solo per il transito e per soggiorni di breve durata (fino a 90 gg.) per motivi, in Italia, di "turismo", "affari" o "missione".
Il visto può essere richiesto dallo straniero che ha più di 18 anni (per i minori la richiesta deve essere sempre avanzata da un maggiorenne ed accompagnata dall'assenso di entrambi gli esercenti la patria potestà), per se stesso e per i familiari eventualmente iscritti sul suo documento di viaggio.
La domanda di visto alla Rappresentanza va presentata per iscritto, su apposito modulo in unico esemplare compilato in ogni sua parte, sottoscritto dallo straniero e corredato da una foto formato tessera. Lo straniero che richiede il visto deve, di regola, rivolgersi alla Rappresentanza di persona, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno. Al modulo di domanda lo straniero deve allegare un documento di viaggio valido su cui sia materialmente possibile apporre il visto e, nella misura in cui è richiesta, la documentazione giustificativa. Tale documentazione, dipendente dal tipo di visto richiesto o che la Rappresentanza ritiene di rilasciare, dovrà comunque attestare obbligatoriamente:
- la finalità del viaggio (lettera di invito, convocazione, partecipazione a un viaggio organizzato, ecc.) - i mezzi di trasporto e di ritorno (valuta per la benzina, assicurazione del veicolo o, se lo straniero non viaggi con mezzi propri o con mezzo collettivo, biglietto di viaggio aereo, marittimo o ferroviario, di andata e ritorno o, solo laddove le Compagnie subordinino l'emissione del biglietto al preventivo possesso di visto, tagliandi di prenotazione, ecc.);
- i mezzi di sostentamento durante il viaggio e il soggiorno (non solo denaro contante in valuta convertibile, ma anche carte di credito od altri titoli quali "traveller's cheques", ecc.);
- e le condizioni di alloggio (prenotazioni alberghiere o di analoghi stabilimenti di accoglienza, documentazione attestante la disponibilità di alloggio in affitto o di proprietà, lettera di invito, ecc.).
Valutata la ricevibilità della domanda di visto sulla scorta della documentazione prodotta dal richiedente e di quanto appreso nel corso della sua intervista, di norma, diretta e personale, la Rappresentanza provvede ai prescritti controlli preventivi di sicurezza, consultando in via informatica o telematica tramite la "rete mondiale visti"7 l'elenco degli stranieri non ammissibili nello spazio Schengen del SIS (Sistema di Informazione Schengen).
Se il rilascio del visto è obbligatoriamente subordinato alla preventiva consultazione delle nostre Autorità nazionali per la sicurezza o di quelle di altre Parti contraenti, il visto è concesso solo dopo aver acquisito anche i pareri delle predette Autorità.
N.B. La richiesta dei pareri relativi ai predetti controlli, la ricezione delle risposte e la conseguente emissione della vignetta-visto vengono effettuate tramite procedure interamente automatizzate e mediante appositi programmi informatizzati centrali e periferici.
Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso la Rappresentanza consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.
I diritti consolari da riscuotersi per i visti concessi sono espressi nel controvalore in Lire italiane di tariffe fissate in ECU e percepiti in moneta convertibile o nella moneta del luogo (a differenza di altri atti consolari, nessun diritto d'urgenza può essere chiesto o riscosso per il rilascio dei visti).
N.B.: Per il rilascio dei visti da parte di Rappresentanze diplomatico-consolari italiane vanno quindi corrisposte solo le seguenti tariffe (armonizzate secondo la normativa di Schengen), con esclusione di qualsiasi altra provvigione o compenso assolutamente non spettanti.
Tipi di visto Tariffe in Lire italiane
TRANSITO AEROPORTUALE (VSU o VTL di tipo A) se collettivo (da 5 a 50 persone) 20.000
20.000 più 2.000 a persona TRANSITO (uno, due o più ingressi) (VSU o VTL di tipo B) se collettivo 20.000
20.000 più 2.000 a persona BREVISSIMA DURATA (VSU o VTL di tipo C fino a 30 giorni) se collettivo con 1 o 2 ingressi se collettivo con ingressi multipli 50.000 60.000 più 2.000 a persona 60.000 più 6.000 a persona BREVE DURATA (VSU o VTL di tipo C fino a 90 giorni) 1 ingresso ingressi multipli
60.000 70.000 INGRESSI MULTIPLI (VSU o VTL) validità 1 anno (tipo C1) validità 2 anni (tipo C2) validità 3 anni (tipo C3) validità 5 anni (tipo C5)
100.000 160.000 220.000 340.000 LUNGA DURATA (VN di tipo "D" oltre 90 giorni) 60.000
IN FRONTIERA Tariffe doppie
I Paesi terzi soggetti ad obbligo di visto sono i seguenti: Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Botswana, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Estonia, Etiopia, ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Lettonia, Libano, Liberia, Libia, Lituania, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Moldova, Mongolia, Mozambico, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Romania, Ruanda, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
La cosiddetta "rete mondiale visti" è un complesso sistema di collegamenti telematici fra le Rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero a ciò abilitate ed il Ministero degli Affari Esteri e, per il tramite di quest'ultimo, con il Sistema di Informazione Schengen, con le Autorità nazionali per la sicurezza e con le Autorità centrali degli altri Paesi "partners" che applicano la Convenzione di Schengen.
TIPOLOGIE DI VISTO : finalità, durata, requisiti e condizioni
1) Adozione (di lunga durata) Consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminabile (99 giorni convenzionali) presso l'adottante o l'affidatario, allo straniero per il quale sia stato emesso dalla competente Autorità straniera un provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo ad un cittadino italiano.
Il richiedente dovrà esibire a tal fine:
- a) dichiarazione di idoneità all'adozione degli adottanti, emanata dal Tribunale dei Minorenni italiano competente per il distretto di appartenenza dei richiedenti ( Legge 4 maggio 1983 n.184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori");
- b) provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo del minore, emesso dalla competente Autorità straniera in conformità alla legislazione locale;
- c) dichiarazione di conformità di tale provvedimento alla legislazione dello Stato straniero, emessa dall'Autorità consolare italiana competente per il luogo di emissione del provvedimento stesso.
Quando nell'ordinamento dello Stato di origine di un minore adottando non è prevista l'emanazione del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo e sussistono motivi di esclusivo interesse del minore stesso all'ingresso in Italia a scopo di adozione, o quando l'emanazione del provvedimento non è possibile per eventi bellici, calamità naturali o altri eventi di carattere eccezionale, occorre un previo "nulla-osta" emesso dal Ministero degli Affari Esteri d'intesa con il Ministero dell'Interno e la preventiva acquisizione da parte della Rappresentanza dell'autorizzazione all'espatrio del minore da parte dell'Autorità del suo Stato di provenienza, competente (secondo l'attestazione dell'Autorità consolare italiana e tenuto conto delle predette circostanze) in materia di protezione dei minori.
2) Affari (di breve durata) Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90 giorni) o di più soggiorni di breve durata in semestri successivi (visti C1, ecc.), allo straniero che intenda viaggiare per finalità economico-commerciali, ivi inclusi contatti o trattative, nonché l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati/venduti o da acquistare/vendere nell'ambito di contratti commerciali e/o di cooperazione industriale.
Il richiedente dovrà esibire a tal fine adeguate e documentate garanzie circa:
- a) la sua condizione di "operatore economico-commerciale";
- b) l'effettiva finalità economico-commerciale del viaggio.
Le nostre Rappresentanze adottano ogni più opportuna soluzione (sportelli appositi, corsie preferenziali, tramitazione mediante Ufficio economico-commerciale o locale Ufficio ICE o Camera di commercio, ecc.) atta a favorire la massima scorrevolezza sia nella presentazione delle richieste che nel rilascio dei visti e riconsegna dei passaporti, soprattutto nei confronti di operatori ed uomini d'affari direttamente e favorevolmente noti o attesi e segnalati da nostre imprese positivamente conosciute. In caso contrario, la Rappresentanza dovrà acquisire previamente adeguate e documentate garanzie circa l'esistenza e l'affidabilità degli operatori italiani di settore che invitino o sponsorizzino il richiedente.
Il visto per affari può essere rilasciato anche alle persone che accompagnino lo straniero per ragioni di lavoro (collaboratori, assistenti, segretarie, ecc.), ma solo dopo scrupolosa verifica della veste professionale degli accompagnatori e a condizione che il loro sostentamento sia coperto e garantito dallo straniero stesso.
3) Attività sportiva (di lunga durata) Consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata ma a tempo determinato (fino a un massimo di 365 giorni), anche per periodi di prova (sempre superiori a 90 giorni), allo straniero che intenda esercitare attività sportiva professionistica, autonoma o subordinata, in base a contratti con Società con sede in Italia ( Legge 23 marzo 1981 n.91 ).
La Società che intenda avvalersi di prestazioni sportive da parte di uno straniero - sia per un periodo di prova (sempre superiore a 90 giorni) che per un periodo più lungo a seguito di ingaggio già perfezionato - dovrà trasmettere una richiesta nominativa che specifichi la qualità della prestazione che lo straniero è chiamato a svolgere (atleta, allenatore, direttore tecnico, ecc.) ed il tipo di attività prevista (autonoma o subordinata) contestualmente ai seguenti destinatari: a) alla Questura competente per il luogo dove esso risiederà, che dovrà inoltrare tempestivamente al CONI il proprio parere di competenza; b) alla Federazione nazionale di appartenenza, per il successivo inoltro della richiesta stessa al CONI - Servizio Preparazione Olimpica e A.L.; c) allo straniero interessato, che dovrà esibirla alla nostra Rappresentanza per la domanda di visto. Il CONI, ove concordi e ricevuto il parere favorevole della Questura, trasmetterà una dichiarazione nominativa di assenso all'espletamento dell'attività sportiva alla Rappresentanza italiana competente.
La pratica di visto sarà avviata solo in presenza di:
- a) copia della suddetta richiesta della Società sportiva;
- b) dichiarazione nominativa di assenso ricevuta da parte del CONI.
A fronte di seri e comprovati motivi, e in deroga alle disposizioni generali, il rilascio del visto potrà prescindere dal requisito della residenza del richiedente nel territorio di competenza della Rappresentanza.
4) Culto (di breve o di lunga durata) Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90 giorni), allo straniero, religioso o non, che intenda partecipare a pellegrinaggi o a manifestazioni di culto, e, ai fini di un soggiorno di lunga durata ma a tempo determinato (fino a un massimo di 365 giorni), solo al religioso che intenda esercitare attività religiose, pastorali o comunque a carattere ecclesiastico (si intendono per religiosi coloro i quali abbiano già ricevuto l'ordinazione sacerdotale o i voti o, per altri culti riconosciuti dallo Stato, una condizione equivalente).
Al richiedente non religioso, che intenda partecipare a pellegrinaggi o a manifestazioni di culto, il visto (solo di breve durata) sarà concesso alle stesse condizioni del visto turistico, ma l'adeguatezza dei mezzi di sostentamento sarà valutata tenendo conto dell'eventuale copertura per alloggio e/o per vitto da parte di Istituti religiosi, e in generale, delle più limitate esigenze del pellegrino.
Il richiedente il visto dovrà esibire a tal fine adeguate e documentate garanzie circa:
- a) la sua qualifica di "religioso";
- b) il carattere religioso della manifestazione o delle attività motivo del suo soggiorno.
Si terrà altresì debitamente conto delle richieste di visto oggetto di specifica segnalazione alla Rappresentanza da parte della locale Nunziatura Apostolica (a mezzo Nota Verbale) o, in quei Paesi ove ciò non sia possibile, da parte delle stesse Autorità vaticane per il tramite della nostra Rappresentanza presso la Santa Sede. In particolare, e in relazione al rango del richiedente, il visto sarà concesso con procedura di speditezza e riguardo a religiosi che esibiscano garanzie scritte di accoglienza da parte di Organi centrali della Santa Sede (ivi compresi Università o Collegi pontifici, Case generalizie delle Congregazioni religiose od altri Istituti che svolgano attività religiose per i predetti Enti) o di Enti religiosi di qualsiasi confessione riconosciuta dallo Stato.
Ai richiedenti che intendano (o siano chiamati a) frequentare corsi di noviziato, studio o formazione religiosa sarà concesso, se ne ricorrono le condizioni, un visto per "studio".
5) Cure mediche (di breve o di lunga durata) Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90 giorni) o di lunga durata ma a tempo determinato (fino a un massimo di 365 giorni), allo straniero che necessiti di sottoporsi nel nostro Paese a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie pubbliche o private e che sia in grado di farlo, e mantenervisi, con mezzi propri o coperto da affidabili garanzie economiche pubbliche o private.
Il richiedente dovrà esibire a tal fine:
- a) certificato medico attestante le ragioni per cui necessiti di sottoporsi a trattamento sanitario nel nostro Paese;
- b) dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che confermi la disponibilità ad accoglierlo e indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa;
- c) documenti comprovanti la disponibilità di autonomi mezzi finanziari adeguati alla durata e al costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste oppure polizza assicurativa con massimali adeguati, rilasciata da una primaria Società assicuratrice italiana o straniera (di cui la Rappresentanza certificherà la validità in Italia), che copra i costi del caso specifico;
- d) documenti comprovanti la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'eventuale accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato.
Il visto per cure mediche potrà essere rilasciato anche a personale specializzato che accompagni o assista lo straniero infermo, alla condizione prevista dal precedente punto d).
6) Dimora (di lunga durata) Consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminabile (99 giorni convenzionali), allo straniero che intenda stabilire la sua dimora nel nostro Paese e che sia in grado di farlo, e mantenervisi autonomamente, senza dover esercitare in Italia attività lavorativa autonoma o subordinata.
Il richiedente dovrà esibire a tal fine adeguate e documentate garanzie circa le sue condizioni economiche e le sue autonome capacità finanziarie.
Al coniuge convivente, che avanzi anch'egli richiesta di visto per dimora, il visto potrà essere rilasciato allo stesso titolo solo se anch'egli, individualmente considerato, risulti in possesso di analoghi requisiti di adeguate condizioni economiche ed autonome capacità finanziarie. In caso contrario, potrà essergli rilasciato, se ne ricorrono le condizioni, un visto per "motivi familiari". In nessun caso è consentito il rilascio del visto per dimora a stranieri minorenni. Ai figli minorenni (previo assenso di entrambi i genitori esercenti la patria potestà) e agli eventuali genitori a carico del titolare di visto per dimora potrà essere rilasciato, se ne ricorrono le condizioni, solo un visto per "motivi familiari". Il visto per dimora non dà diritto a svolgere attività lavorativa.
7) Diplomatico (per accreditamento o notifica) (di lunga durata) Consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminabile (99 giorni convenzionali), allo straniero, titolare di passaporto diplomatico o di servizio, destinato a prestare servizio presso Rappresentanze diplomatico-consolari del suo Paese in Italia.
Allo straniero, che sia entrato nel Paese con un visto diplomatico e la cui presenza sia stata formalmente comunicata dalla sua Rappresentanza in Italia al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica a fini di accreditamento o di notifica, lo stesso Servizio del Cerimoniale provvederà a rilasciare apposita "carta d'identità", sostitutiva a tutti gli effetti del permesso di soggiorno, e di durata variabile e rinnovabile secondo le procedure dello stesso Cerimoniale.
N.B. Il visto diplomatico (per accreditamento o notifica) non va confuso con qualsiasi altro tipo di visto rilasciato a titolari di passaporto diplomatico o di servizio.
La pratica di visto sarà avviata dalla Rappresentanza competente solo in presenza di:
- a) conforme richiesta ufficiale avanzata con Nota Verbale del locale Ministero degli Affari Esteri;
- b) preventivo nulla osta del Servizio del Cerimoniale del MAE (a fini di controllo delle condizioni di reciprocità).
A norma delle Convenzioni di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche e Consolari del 1961 e del 1963 e in ottemperanza alle specifiche istruzioni di competenza del Servizio del Cerimoniale, il visto può essere rilasciato anche agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente con il titolare (coniuge, figli minori, genitori a carico), purché anche per questi venga avanzata formale richiesta di visto con Nota Verbale.
A richiedenti che debbano o intendano venire in Italia, presso una Rappresentanza diplomatico-consolare estera o presso funzionari diplomatici o impiegati amministrativi e tecnici in servizio presso la stessa Rappresentanza, sia per motivi ufficiali sia per visite private su invito sia con mansioni di personale ausiliario o di servizio, non verranno rilasciati visti diplomatici, bensì rispettivamente visti per "missione", per "turismo" o "invito" e per "lavoro", con l'osservanza dei requisiti e delle condizioni prescritti per ciascuna tipologia di visto, ma inviandone al MAE richiesta di autorizzazione al rilascio con procedura di speditezza e di riguardo conforme alle regole di cortesia internazionale.
Ove non diversamente previsto da accordi o intese multilaterali o bilaterali di cui l'Italia è parte, il visto diplomatico non dà diritto a svolgere in Italia attività lavorativa diversa da quella di servizio. Analogamente, la "carta d'identità diplomatica o di servizio" emessa dal Cerimoniale non può essere usata per nessun'altra finalità.
N.B. La "carta d'identità diplomatica o di servizio", a tutti gli effetti sostitutiva del permesso di soggiorno, consente al suo titolare, unitamente ad un valido documento di viaggio, di entrare e uscire dallo spazio Schengen, nonché di circolare liberamente per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre anche nel territorio di altre Parti contraenti.
8) Gara sportiva (di breve durata) Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90 giorni), allo straniero che intenda partecipare a singole competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive, a carattere sia professionistico e rituale che dilettantistico ed occasionale.
Il visto è rilasciato sia agli atleti direttamente partecipanti alla gara che ai loro allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici od accompagnatori la cui presenza sia richiesta dal carattere stesso dell'evento.
Per la partecipazione a gare professionistiche, a carattere sia ufficiale che amichevole, la pratica di visto sarà avviata dalla Rappresentanza solo in presenza di una comunicazione scritta da parte del CONI o delle nostre Federazioni sportive nazionali, che confermi che la competizione sportiva è da detti Enti prevista o ad essi nota e che all'evento parteciperanno l'atleta o il gruppo sportivo richiedenti. Quanto ai singoli componenti la squadra o il gruppo, la Rappresentanza farà affidamento sulle liste ufficiali di nominativi, od eventuali lettere di segnalazione, presentatele dagli stessi Enti sportivi stranieri.
La domanda di visto potrà essere avanzata alla Rappresentanza, soprattutto nel caso di squadre o gruppi sportivi, anche da un incaricato della Società cui fa capo il singolo atleta o l'intera squadra e allo stesso potrà farsi riferimento per ogni questione attinente il visto, ivi compreso il ritiro e la riconsegna dei passaporti. Ove possibile ed opportuno, la richiesta di visto potrà essere altresì trattata tramite l'Ufficio economico-commerciale della Rappresentanza o il locale Istituto Italiano di Cultura.
A fronte di seri e comprovati motivi, e in deroga alle disposizioni generali, il rilascio del visto potrà prescindere dal requisito della residenza del richiedente o dei richiedenti nel territorio di competenza della Rappresentanza.
Per la partecipazione a gare dilettantistiche, la pratica di visto sarà invece avviata alle stesse condizioni del visto turistico ed a seguito degli accertamenti ritenuti più opportuni, ma l'adeguatezza dei mezzi di sostentamento dovrà essere valutata in rapporto all'ambientazione e organizzazione dell'evento (invito, vitto e/o alloggio assicurati, ecc.), pur sempre senza trascurare quanto valga a prevenire possibili rischi di immigrazione illegale.
Sia in occasione di gare professionistiche che dilettantistiche, agli stranieri minorenni potranno - come sempre - essere rilasciati visti per gara sportiva solo previo assenso di entrambi gli esercenti la patria potestà, ai quali, se accompagnatori dello straniero, potrà ovviamente essere rilasciato, se ne ricorrono le condizioni, un visto per "motivi familiari".
9) Invito (di breve durata) Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90 giorni), allo straniero che, in ragione di una sua posizione privata di rilievo, sia invitato da Enti, Istituzioni o Organizzazioni pubbliche o private notorie (che se ne assumano le spese di soggiorno), quale ospite a eventi o manifestazioni di carattere politico o culturale.
Il visto è altresì rilasciato allo straniero che esibisca atto di convocazione di un'Autorità giudiziaria italiana in relazione a un procedimento in corso in Italia (all'avvocato o consulente legale di fiducia che eventualmente lo accompagni potrà essere rilasciato, se ne ricorrono le condizioni, un visto per "lavoro autonomo").
10) Lavoro autonomo (di breve o di lunga durata) Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90 giorni) o di lunga durata a tempo determinato (fino a un massimo di 365 giorni) o indeterminabile (99 giorni convenzionali), allo straniero che intenda esercitare attività professionale o lavorativa (anche artistica) a carattere non subordinato.
Il visto per lavoro autonomo può essere rilasciato (solo per breve soggiorno) anche alle persone che accompagnino lo straniero per ragioni di lavoro (collaboratori, assistenti, segretarie, ecc.), ma solo dopo scrupolosa verifica della veste professionale degli accompagnatori e a condizione che lo straniero ne copra o garantisca il sostentamento.
N.B. Il lavoro svolto presso imprese operanti in Italia (italiane, miste, straniere, multinazionali o filiali di aziende con sede all'estero) e retribuito da impresa con sede all'estero non può qualificarsi aprioristicamente come "autonomo" neppure nei casi di "distacco" o in presenza di contratti internazionali di "appalto" né sono da qualificarsi come "autonome" le posizioni di personale dirigenziale o specialistico (cosiddetto "personale chiave") rientrante nella fattispecie dell'"intra-corporate transferee" previsto nell'annesso all'Accordo GATS/OMC sul movimento delle persone fisiche, ratificato con Legge n. 747/94 . Tali fattispecie vanno pertanto ricondotte alla procedura del lavoro subordinato, che tuttavia - nel caso di "personale chiave" - sarà espletata dalla competente "Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro" in tempo reale, non procedendosi al preventivo accertamento d'indisponibilità sul mercato del lavoro nazionale.
La pratica di visto per "lavoro autonomo" sarà avviata dalla Rappresentanza:
- a) per lo straniero che intenda svolgere per una Società od Ente operante in Italia qualsiasi tipo di attività dallo stesso dichiarata come "autonoma", solo in presenza di copia di una formale "dichiarazione di responsabilità" preventivamente indirizzata alla competente "Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezioni del lavoro" (ex-Ispettorato provinciale del lavoro) dal legale rappresentante di detta Società od Ente, che tra questa/o e lo straniero non sarà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
- b) per lo straniero che intenda esercitare una professione "liberale" o condurre in proprio impresa produttiva o attività commerciale o artigianale, solo in presenza di idonea documentazione comprovante il preventivo possesso dei requisiti prescritti dalle nostre leggi per lo svolgimento in Italia di tali professioni o attività (iscrizioni ad Albi professionali, autorizzazioni o licenze comunali, iscrizioni a Camere di Commercio, ecc.).
- c) in campo societario, solo se lo straniero esibisca idonea documentazione comprovante la carica di Presidente, membro di Consigli di Amministrazione, Revisore dei conti od Amministratore delegato.
N.B. La Rappresentanza segnalerà sempre il rilascio di visti per lavoro autonomo alla competente "Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezioni del lavoro", che si riserverà ogni opportuno accertamento sulla reale natura dell'attività che lo stesso svolgerà in Italia.
Ad analoghi requisiti e condizioni è subordinato il rilascio di visti per lavoro artistico autonomo, in base a specifico contratto di prestazione d'opera per una determinata manifestazione o serie di manifestazioni od eventi artistico-culturali.
In tali casi, la Rappresentanza avvierà la pratica di visto solo in presenza di:
- a) copia dell'atto contrattuale con firma autenticata del gestore o titolare della licenza di esercizio o dell'impresario (o di un loro legale rappresentante), corredato - nei casi ritenuti opportuni dalla Rappresentanza (artista e/o impresario italiano scarsamente noti o di non sicura affidabilità) - da copia di una formale "dichiarazione di responsabilità", preventivamente indirizzata dal committente (o da un suo legale rappresentante) al competente "Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo" (U.S.C.L.S.), che in base al contratto non sarà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
- b) idonea certificazione professionale, rilasciata da Enti pubblici o da qualificati Istituti privati del Paese di origine o di stabile residenza del lavoratore straniero, convalidata dalla competente Autorità consolare italiana che attesti la legittimazione dell'organo straniero al rilascio della certificazione.
Per artisti di chiara fama od alta e nota qualificazione professionale, e per artisti o complessi ingaggiati da noti Enti teatrali, dalla RAI, da emittenti televisive private o da Enti pubblici, sarà sufficiente l'esibizione di copia dell'atto contrattuale o di comunicazione dell'avvenuta stipula del contratto.
Gli stranieri che necessitino di venire in Italia, per acquisire i preventivi requisiti prescritti dalle nostre leggi per l'esercizio di professioni "liberali" o per la conduzione di attività in proprio, potranno beneficiare, se ne ricorrono le condizioni, di un visto per "affari" di durata strettamente commisurata al probabile periodo di tempo necessario per tali adempimenti. Analogamente, in campo societario, gli stranieri che necessitino di venire in Italia per costituire una Società ancora inesistente potranno anch'essi beneficiare, se ne ricorrono le condizioni, di un visto per "affari" di durata commisurata alle loro comprovate esigenze.
I familiari dello straniero - in alternativa all'ordinaria procedura di "ricongiungimento familiare" e ove lo stesso intenda venire in Italia insieme a loro - potranno beneficiare, se ne ricorrono le condizioni, di visti per "motivi familiari" per accompagnamento.
11) Lavoro subordinato (di breve o di lunga durata) Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90 giorni) o di lunga durata a tempo determinato (fino a un massimo di 365 giorni) o indeterminabile (99 giorni convenzionali), allo straniero che sia chiamato a prestare lavoro subordinato (anche artistico), anche a carattere stagionale od occasionale (agricolo, alberghiero, ecc.).
La Rappresentanza avvierà la pratica di visto solo in presenza di "autorizzazione al lavoro in Italia", rilasciata al datore di lavoro a nome dello straniero ( art.8 Legge 30.12.1986 n.943 ) dalla competente "Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro", corredata del "nulla osta provvisorio" della Questura. Per lavoro domestico lo straniero dovrà esibire anche "certificazione medica" attestante la sana e robusta costituzione fisica e l'esenzione da malattie infettive, rilasciata dall'autorità sanitaria del suo Paese o, in assenza, dal medico di fiducia della Rappresentanza (Circolare Ministero del Lavoro n.145/95).
Prima della richiesta di visto, sarà quindi il datore di lavoro in Italia (Ente o Società, per il tramite di un loro legale rappresentante, o persona fisica) che dovrà farsi parte attiva nel richiedere al predetto Servizio l'autorizzazione al lavoro a favore dello straniero chiamato e per il periodo necessario. Ottenuta tale autorizzazione nominativa, lo stesso datore di lavoro dovrà altresì farsi parte attiva nel richiedere alla Questura competente l'apposizione sul documento del necessario nulla-osta al rilascio del visto. Acquisito anche tale nulla-osta, il datore di lavoro dovrà far pervenire il documento stesso direttamente allo straniero, che lo esibirà alla Rappresentanza all'atto della richiesta del visto.
Come già segnalato nella scheda relativa al visto per "lavoro autonomo", il lavoro presso imprese operanti in Italia (italiane, miste, straniere, multinazionali o filiali di aziende con sede all'estero), retribuito da impresa con sede all'estero, va ricondotto alla vigente procedura autorizzativa del lavoro subordinato, anche nel caso in cui lo straniero abbia avanzato erronea richiesta di visto per lavoro autonomo. In caso, tuttavia, di personale dirigenziale o specialistico ("personale chiave"), la procedura autorizzativa verrà espletata dalla competente "Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro" in tempo reale, non procedendosi al preventivo accertamento d'indisponibilità sul mercato del lavoro nazionale (i familiari che lo accompagnino - in alternativa al "ricongiungimento familiare" e qualora egli intenda venire in Italia insieme ad essi - potranno beneficiare, se ne ricorrono le condizioni, di visti per "motivi familiari").
N.B. L'autorizzazione al lavoro non sarà invece richiesta:
- al personale ausiliario o di servizio chiamato alle esclusive dipendenze di una Rappresentanza diplomatico-consolare straniera (o di un membro di essa), per il quale la richiesta di visto sia stata avanzata con specifica Nota Verbale che contenga l'impegno del datore di lavoro a provvedere alla sua sicurezza sociale e a garantirne il rientro in patria al termine del servizio;
- al personale chiamato ad imbarcarsi su navi italiane da crociera per servizi complementari alle dipendenze di Società straniere appaltatrici dell'armatore, per il quale la richiesta di visto documentata sia stata avanzata dalle stesse Società estere o dai loro agenti delegati.
A requisiti e condizioni in parte analoghi rispondono i visti per lavoro artistico subordinato, per i quali l'"autorizzazione al lavoro in Italia" sarà rilasciata al datore di lavoro a nome dello straniero ( art.14, c.2, Legge 30.12.1986 n.943 ) dal competente "Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo" (U.S.C.L.S.), previo "nulla osta provvisorio" della Questura competente. Per il rilascio di tali visti dovrà altresì farsi attento riferimento a quanto previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.81 del 4.8.1988.
Non possono ottenere il visto per lavoro subordinato gli stranieri che, alla luce del passaporto o degli atti esibiti, risultino essere stati irregolarmente in Italia nel periodo intercorrente tra la presentazione della richiesta di autorizzazione al lavoro ed il rilascio della stessa.
I familiari dello straniero (appartenente a "personale chiave" o titolare di visto non inferiore a un anno) - in alternativa all'ordinaria procedura di "ricongiungimento familiare" e ove lo stesso intenda venire in Italia insieme a loro - potranno beneficiare, se ne ricorrono le condizioni, di visti per "motivi familiari" per accompagnamento.
12) Missione (di breve o di lunga durata) Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90 giorni) o di lunga durata ma a tempo determinato (fino a un massimo di 365 giorni), allo straniero che necessiti di viaggiare per motivi connessi ad una sua funzione politica o governativa o comunque di pubblica utilità. N.B. Il possesso di passaporto diplomatico o di servizio non implica di per sé il rilascio di un visto per missione.
La Rappresentanza avvierà la pratica di visto, di norma, prescindendo da una verifica puntuale dei mezzi di sostentamento e comunque con procedura di speditezza e di riguardo, in presenza della documentazione ritenuta più opportuna, a favore di:
1) stranieri inviati in Italia per espletare funzioni relative a loro cariche governative o alla loro veste di funzionari o dipendenti di una Pubblica Amministrazione od Ente pubblico del loro Paese oppure di Organizzazioni internazionali, ivi compresi i rappresentanti di Enti di Stato (ad es.: Banca Centrale od altro Ufficio governativo o para-governativo) o i funzionari "distaccati" per dirigere sedi od uffici di rappresentanza in Italia di Enti di natura governativa od altrimenti pubblica (Ente nazionale per il turismo, Compagnia statale di bandiera, ecc.);
2) privati cittadini che non rivestano cariche o funzioni pubbliche, allorché l'importanza delle loro attività e gli scopi del soggiorno possano ritenersi di pubblica utilità per le relazioni tra il loro ed il nostro Paese;
3) personalità comunque direttamente e favorevolmente note od autorevoli, la cui richiesta di visto si ritiene debba essere esaminata con criteri flessibili di opportunità e convenienza politica. In particolare:
- a) personalità con alte cariche civili o religiose o di grande notorietà, o comunque favorevolmente note alla Rappresentanza, anche al di fuori di missioni ufficiali;
- b) personalità o membri di delegazioni ufficialmente invitate dal Governo italiano o da Organizzazioni internazionali con sede in Italia, per partecipare a incontri, trattative, convegni o conferenze a carattere politico, economico, scientifico, culturale, religioso o sportivo;
- c) partecipanti a manifestazioni previste da accordi bilaterali o multilaterali di cui l'Italia è parte od a programmi intergovernativi di scambi culturali e di cooperazione; a Fiere e Mostre previste dal calendario ufficiale del Ministero dell'Industria od altrimenti patrocinate dal Governo o da Enti pubblici territoriali; ad avvenimenti sportivi di particolare rilievo;
- d) giornalisti che intendano seguire gli incontri e gli eventi menzionati ai punti precedenti o che rappresentino testate di particolare importanza (mentre gli "inviati" beneficeranno, per l'appunto, di tale tipologia di visto, ai "corrispondenti" destinati a prestare servizio in Italia andrà invece applicata la procedura del visto di lunga durata per "lavoro subordinato", con le modalità agevolate previste dalle procedure di accreditamento disposte dal Servizio Stampa e Informazione del M.A.E. e dal Ministero del Lavoro non procedendosi al preventivo accertamento d'indisponibilità sul mercato del lavoro nazionale);
- e) funzionari ed impiegati di Amministrazioni di Paesi stranieri in viaggio di servizio.
Ai familiari dello straniero, ai quali non possano concedersi analoghi visti per "missione", possono essere rilasciati, se ne ricorrono le condizioni, visti per "motivi familiari".
13) Motivi familiari (di breve o di lunga durata) Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90 giorni) o di lunga durata a tempo determinato (limitata alla durata del visto del familiare e fino a 365 giorni) o indeterminabile (99 giorni convenzionali), allo straniero che:
- a) intenda rendere visita di breve durata a un familiare "non-straniero" (ivi compreso, ovviamente, un cittadino italiano) o a un familiare straniero già regolarmente residente in Italia;
- b) necessiti di venire in Italia per motivi familiari di breve durata particolarmente gravi e urgenti (recupero di salma, assistenza in caso di malattia o infortunio di familiare stretto, disbrigo di pratiche legali, ecc.);
- c) se compreso nelle categorie aventi diritto al "ricongiungimento familiare", accompagni per breve o lunga durata un familiare "non-straniero" (ivi compreso, ovviamente, un cittadino italiano), o un familiare straniero esente da obbligo di visto, o un familiare straniero titolare di altro visto di ingresso "principale", ma non qualora il visto "principale" sia per "adozione", "diplomatico" (poiché anche il familiare va accreditato o notificato), "lavoro subordinato" (se inferiore ad un anno e ad eccezione del "personale chiave"), "reingresso", "ricongiungimento familiare", "tirocinio" o "motivi familiari" diversi dal successivo punto d);
- d) o, essendo coniuge o genitore a carico di un "non-straniero" (ivi compreso, ovviamente, un cittadino italiano) residente in Italia, intenda con esso stabilirsi a tempo indeterminato nel nostro Paese.
Nel caso sub a), la Rappresentanza avvierà la pratica di visto solo in presenza degli stessi requisiti e condizioni di un visto turistico e, in particolare, della disponibilità di mezzi finanziari autonomi.
Nel caso sub b), la pratica di visto potrà essere avviata, eccezionalmente, anche se lo straniero non disponga di tutti i mezzi di sostentamento normalmente richiesti per un visto turistico (in tal caso, la Rappresentanza potrà, se ritenuto opportuno, munire lo straniero di apposita dichiarazione da cui le Autorità di frontiera possano desumere i motivi e la destinazione del soggiorno).
Nel caso sub c), il richiedente dovrà esibire:
- 1) documenti comprovanti il possesso da parte del richiedente il visto - o, per esso, del familiare che egli accompagna - dei requisiti di disponibilità di un alloggio idoneo alle esigenze familiari e di adeguati mezzi di sostentamento per il periodo di soggiorno previsto;
- 2) stato di famiglia od altra certificazione idonea - in base alle leggi locali - ad attestare lo stretto vincolo di parentela esistente.
Nel caso sub d), saranno invece sufficienti:
- 1) dichiarazione, con firma autenticata, del cittadino italiano o di Paese SEE, che richieda il visto per il coniuge o per il genitore a carico;
- 2) stato di famiglia o atto di matrimonio (se celebrato da poco tempo).
L'atto di matrimonio celebrato all'estero dovrà essere già trascritto presso il Comune competente in Italia o in corso di trascrizione (quanto meno con contestuale invio a cura della Rappresentanza competente). La Rappresentanza, insieme al visto, rilascerà al richiedente una copia autentica dell'atto tradotto e legalizzato. L'atto di matrimonio celebrato in un Paese diverso da quello di residenza del richiedente dovrà essere munito di traduzione e legalizzazione da parte dell'Ufficio consolare italiano territorialmente competente.
14) Reingresso (di lunga durata) Consente l'ingresso in Italia, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato (99 giorni convenzionali), allo straniero già titolare di permesso di soggiorno che, trovandosi al di fuori dello spazio Schengen, intenda rientrare in Italia e sia sprovvisto dello stesso permesso di soggiorno per motivi vari (ad esempio, furto o smarrimento di documenti, partenza dall'Italia senza averlo portato con sé, ecc.) o sia munito di permesso di soggiorno scaduto da non oltre 60 giorni.
N.B. Ai sensi della normativa Schengen, il permesso di soggiorno in corso di validità, unitamente al passaporto o ad altro documento di viaggio equivalente, consente di per sé l'ingresso nello spazio Schengen (e quindi anche in Italia) agli stranieri che ne siano in possesso, senza più bisogno né di specifica autorizzazione all'espatrio né di specifica autorizzazione al rientro.
La Rappresentanza avvierà la pratica di visto solo in presenza di:
- a) dichiarazione resa e sottoscritta personalmente dal richiedente, che indichi quali siano i motivi del mancato possesso del permesso di soggiorno o per quali motivi egli lo abbia lasciato scadere all'estero e che confermi di aver tuttora diritto a proseguire il soggiorno di lunga durata in Italia allo stesso titolo di cui beneficiava prima della partenza;
- b) nel caso in cui il richiedente sia sprovvisto del permesso di soggiorno per dichiarato furto o smarrimento di documenti, originale o copia autentica della denuncia di furto o di smarrimento resa innanzi alle competenti Autorità locali di Polizia;
N.B. La Rappresentanza acquisirà sempre previamente la conferma della Questura competente che il richiedente sia tuttora titolare di un regolare permesso di soggiorno in corso di validità o l'autorizzazione della stessa Questura al reingresso in caso di permesso di soggiorno scaduto da non oltre 60 giorni.
15) Ricongiungimento familiare (di lunga durata) Consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminabile (99 giorni convenzionali), allo straniero che intenda ricongiungersi con un familiare straniero già legalmente residente in Italia con permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro (subordinato o autonomo), per asilo, per studio o per culto (ad esso sono equiparate anche le straniere casalinghe coniugate con cittadini italiani o "non-stranieri" residenti).
Il visto è rilasciato al coniuge non legalmente separato; ai figli minori di 18 anni a carico (ad essi sono equiparati i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela), anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; ai genitori a carico; ai parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione italiana. Il visto è altresì rilasciato, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, al genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso di adeguati requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito.
Ai fini del rilascio del visto, lo straniero interessato al ricongiungimento di familiari all'estero dovrà produrre alla Questura competente per il luogo di dimora la domanda di "nulla osta" ed allegare la documentazione relativa alla disponibilità dell'alloggio e del reddito indicati dalla Legge n.40/1998 . Tra tali documenti, quelli eventualmente di provenienza estera andranno vagliati dalla Rappresentanza italiana territorialmente competente e dalla stessa, ove occorra, debitamente tradotti e legalizzati.
La Questura rilascerà all'interessato copia della domanda (e della documentazione allegata), contrassegnata con timbro e data di presentazione, che dovrà essere trasmessa all'estero al familiare di cui si è chiesto il ricongiungimento, per essere esibita alla Rappresentanza all'atto della richiesta di visto.
La Rappresentanza avvierà la pratica di visto solo in presenza di:
- a) copia della domanda di ricongiungimento rilasciata dalla Questura;
- b) avvenuto accertamento a cura della Rappresentanza stessa, mediante atti di stato civile od altra certificazione idonea in base alle leggi locali, dell'esistenza del vincolo di parentela del richiedente il visto con il familiare residente in Italia (l'eventuale documentazione di stato civile proveniente da Paesi terzi dovrà essere tradotta e legalizzata dall'Ufficio consolare territorialmente competente).
La Rappresentanza potrà rilasciare il visto previa ricezione per via telegrafica del nulla osta nominativo da parte della Questura competente. La citata Legge 40 dispone peraltro che, in mancanza del nulla osta o del provvedimento di diniego della Questura, trascorsi 90 giorni dalla richiesta dello stesso nulla osta, l'interessato possa ottenere il visto d'ingresso direttamente dalla Rappresentanza a fronte di quanto previsto ai precedenti punti a) e b).
A stranieri coniugi o genitori a carico di un cittadino italiano o di altro Paese dello "spazio economico europeo" residente in Italia, che intendano stabilirsi con esso nel nostro Paese, verranno rilasciati visti non di ricongiungimento familiare, bensì per "motivi familiari".
16) Studio (di breve o di lunga durata) Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90 giorni) o di lunga durata ma a tempo determinato (fino a un massimo di 365 giorni), allo straniero che intenda seguire corsi di studio o svolgere ricerche od altre attività culturali a carattere occasionale o continuativo.
Il visto può essere concesso anche al semplice studente per la frequenza di corsi brevi presso Istituzioni didattiche a carattere pubblico (statale, regionale, provinciale, comunale) o presso Enti od organizzazioni riconosciute a carattere privato, senza trascurare il fatto che la semplice prova dell'iscrizione a tali corsi non esclude di per sé rischi di immigrazione illegale.
Il richiedente dovrà esibire a tal fine adeguate e documentate garanzie circa:
- a) il corso di studio o l'attività culturale da seguire;
- b) i suoi mezzi di sostentamento: borse di studio conferite dal Governo italiano o da Enti italiani riconosciuti, da Enti italiani di diritto pubblico, da Organizzazioni internazionali o da altri Enti internazionali riconosciuti, dal Governo o da Enti pubblici del Paese di origine, da Istituti religiosi, da Università e Licei stranieri o da altri Enti e Associazioni italiani anche privati ma di sicura affidabilità, o accertate garanzie economiche personali o della propria famiglia (non dichiarazioni di garanzia rilasciate da terze persone);
- c) dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria in Italia, che derivi da accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese di origine o, in alternativa, adeguata copertura assicurativa per spese sanitarie, cure mediche e ricoveri ospedalieri urgenti per tutta la loro durata, con polizza di ente o società italiani o con polizza straniera accompagnata da dichiarazione consolare sulla sua validità in Italia, che specifichino le forme di assistenza previste, che non dovranno comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite.
In caso di iscrizioni presso Università Statali e Libere Università italiane, si rinvia alla procedura e alle modalità prescritte annualmente con Circolare della Direzione Generale per le Relazioni Culturali del Ministero degli Affari Esteri, che prevede, tra l'altro, la concessione di idoneo visto per studio per l'esame di ammissione all'Università e per l'eventuale frequenza di corsi preliminari di lingua italiana.
Ai fini di una maggiore speditezza della procedura, viene tenuto debitamente conto delle richieste di visti per studio avanzate da studenti presentati dal locale Istituto Italiano di Cultura o dall'Ufficio Scuole della Rappresentanza.
Per richiedenti che siano docenti, studiosi, ricercatori o, in genere, uomini di cultura di chiara fama o direttamente e favorevolmente noti alla Rappresentanza, la pratica di visto sarà avviata con procedura di speditezza e di riguardo consona alla notorietà della persona o alla rilevanza delle attività culturali da svolgere. A tal fine, viene tenuto debitamente conto delle richieste di visto avanzate da stranieri presentati da Istituti Italiani di Cultura o da Uffici Scuole delle nostre Rappresentanze o di quelle di altre Parti contraenti o da Istituzioni accademiche o culturali del Paese di accreditamento di notoria e sicura affidabilità.
Se l'attività culturale, di ricerca o di studio è destinata ad essere svolta dietro compenso o retribuzione (non è tale il normale rimborso spese), allo straniero sarà rilasciato, se ne ricorrono le condizioni, un visto per "lavoro autonomo".
N.B. Al familiare che eventualmente accompagni uno studente maggiorenne con visto per studio di breve durata potrà essere rilasciato, se ne ricorrono le condizioni, non un visto per "motivi familiari", ma solo un visto per "turismo".
A richiedenti minorenni possono essere rilasciati visti per studio solo previo assenso di entrambi gli esercenti la patria potestà. Non è tuttavia consentito il rilascio del visto a minori di anni 14 o a coloro che, anche maggiori di anni 14, intendano iscriversi in Italia a corsi a livello di scuola dell'obbligo. Ai minori di anni 14 può essere concesso solo eccezionalmente un visto per studio di durata fino a 45 giorni, per la frequenza di corsi brevi di indirizzo culturale-linguistico, organizzati da Associazioni od Istituti di provata e nota affidabilità.
Ai minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni potranno essere rilasciati, oltre a visti per i suddetti corsi brevi, anche visti per studio di lunga durata per la frequenza di corsi presso Istituti di istruzione pubblici o parificati o legalmente riconosciuti, a livello secondario superiore, o di corsi di formazione regionale, ma alle seguenti condizioni:
- a) che dimostrino di essere titolari di borse di studio - conferite dal Governo italiano o da Enti italiani riconosciuti nel quadro di programmi di cooperazione culturale o allo sviluppo, da Enti italiani di diritto pubblico, da Organizzazioni internazionali o da altri Enti internazionali riconosciuti, dal Governo o da Enti pubblici del Paese di origine, da Istituti religiosi, da Università e Licei stranieri o da altri Enti e Associazioni italiani anche privati ma di sicura affidabilità - comprensive della voce "vitto e alloggio" da assicurarsi possibilmente presso gli stessi Istituti che organizzano i corsi;
- b) che, al di fuori dell'ipotesi di cui al punto a), i richiedenti dimostrino di essere in possesso di adeguate garanzie di accoglimento, fornite da qualificati Istituti di istruzione pubblici o privati ed anch'esse comprensive della voce "vitto e alloggio" da assicurarsi possibilmente presso gli stessi Istituti che organizzano i corsi;
- c) che, qualora le borse di studio o le garanzie di accoglimento di cui ai punti precedenti coprano solo parzialmente le spese per il soggiorno in Italia (ad esempio non garantendo vitto e alloggio), i richiedenti dimostrino di essere in possesso di documentate e adeguate garanzie economiche integrative fornite dalla propria famiglia o da Enti pubblici del Paese di origine (è comunque esclusa qualsiasi forma di garanzia offerta da terzi privati).
Per richiedenti l'ingresso per noviziato, studio o formazione religiosa, la pratica di visto per studio sarà avviata alle seguenti condizioni agevolate:
- a) che il richiedente sia diretto presso la Santa Sede o i suoi Organi centrali, Università o Collegi pontifici, Case generalizie delle Congregazioni religiose od altri Istituti che svolgano attività di formazione religiosa;
- b) che la richiesta di visto faccia oggetto di specifica segnalazione alla Rappresentanza a mezzo Nota Verbale della locale Nunziatura Apostolica o da parte delle stesse Autorità vaticane;
- c) che, al di fuori delle ipotesi di cui al punto b), il richiedente esibisca alla Rappresentanza una dichiarazione dell'Ente religioso di destinazione, vistata dalla locale Nunziatura Apostolica, comprovante la sua accettazione presso l'Istituto e nella quale siano indicati anche la durata del periodo di noviziato, studio o formazione e le condizioni di vitto e alloggio, se cioè a carico dell'Istituto o dello stesso richiedente. In quest'ultimo caso, valido soprattutto per studenti esterni frequentanti Istituti universitari religiosi, il richiedente dovrà produrre adeguata garanzia economica del suo mantenimento durante il soggiorno per studio in Italia.
17) Tirocinio (di breve o di lunga durata) Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90 giorni) o di lunga durata a tempo determinato (fino a un massimo di 365 giorni) o indeterminabile (99 giorni convenzionali), allo straniero chiamato da un datore di lavoro che intenda stipulare con lui un contratto di formazione o di tirocinio: contratto che, in base alla vigente normativa italiana, è caratterizzato non solo dallo scambio di lavoro con retribuzione (come nel lavoro subordinato), ma anche dal fine di apprendimento dello stesso prestatore di lavoro e dall'obbligo per il datore di lavoro di impartire l'insegnamento necessario per il conseguimento da parte del prestatore di lavoro di una qualificazione professionale.
La Rappresentanza avvierà la pratica di visto solo in presenza di specifica "autorizzazione", rilasciata al datore di lavoro a nome dello straniero dalla competente "Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro", corredata del "nulla osta provvisorio" della Questura competente.
Allo straniero che intenda seguire nel nostro Paese corsi di formazione o di addestramento professionale senza prestazione di alcuna attività lavorativa subordinata sarà rilasciato, se ne ricorrono le condizioni, un visto per "studio". Allo straniero dipendente da impresa straniera, o da impresa italiana con sede all'estero, che sia inviato dal suo datore di lavoro ad apprendere o verificare l'uso e il funzionamento di beni strumentali acquistati/venduti o da acquistare/vendere nell'ambito di contratti commerciali e/o di cooperazione industriale sarà rilasciato, se ne ricorrono le condizioni, un visto per "affari".
18) Transito Consente il transito (non superiore a 5 giorni) allo straniero attraverso il territorio delle Parti contraenti nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad un altro Stato terzo.
Il visto di transito è concesso a condizione che allo straniero sia garantito l'ingresso nello Stato terzo di destinazione e che il tragitto debba ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio delle altre Parti contraenti.
La concessione di visti di transito è sempre subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi richiesti in generale per il rilascio di un visto turistico di pochi giorni, in particolare per quanto attiene alla regolarità del soggiorno dello straniero nel suo Paese, alle sue condizioni socio-economiche, alla coerenza delle motivazioni addotte in ordine alla sua destinazione finale ed alla effettiva necessità o convenienza di transitare attraverso lo spazio Schengen, nonché alla sua disponibilità di mezzi sufficienti a coprire le spese del suo breve soggiorno all'interno dello spazio Schengen.
Il richiedente dovrà esibire a tal fine:
- a) valido passaporto od altro equivalente documento di viaggio muniti, ove richiesto, di visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale - b) se non viaggia con mezzi propri o con mezzo collettivo, biglietto di viaggio (aereo, marittimo, ferroviario) o, solo laddove le Compagnie subordinino l'emissione del biglietto al preventivo possesso di visto, prenotazione di viaggio fino allo stesso Paese.
19) Transito aeroportuale Consente allo straniero, soggetto specificatamente a tale obbligo, di transitare attraverso la zona internazionale di transito di un aeroporto, senza accedere al territorio Schengen, durante scali o tratte di un volo o di voli internazionali. L'obbligo di tale visto costituisce un'eccezione al diritto generale di transito senza visto attraverso la zona internazionale di transito degli aeroporti.
Il visto è richiesto per:
- i cittadini dei Paesi soggetti a tale tipo di visto10;
- i viaggiatori non cittadini di tali Paesi in possesso di un documento di viaggio rilasciato dalle Autorità degli stessi Paesi.
Se il transito ha luogo attraverso un aeroporto italiano, detti stranieri sono tuttavia esentati dall'obbligo di munirsi di tale visto, ove siano in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato da uno degli Stati membri dello SEE, dal Canada o dagli Stati Uniti d'America.
La concessione di visti di transito aeroportuale è sempre subordinata ad attenta verifica della regolarità del soggiorno dello straniero nel suo Paese, delle sue condizioni socio-economiche, della coerenza delle motivazioni addotte in ordine alla sua destinazione finale e della effettiva necessità o convenienza di transitare attraverso scali aeroportuali situati all'interno dello spazio Schengen.
Il richiedente dovrà esibire a tal fine:
- a) valido passaporto od altro equivalente documento di viaggio muniti, ove richiesto, di visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale - b) biglietto aereo o, solo laddove le Compagnie aeree subordinino l'emissione del biglietto al preventivo possesso di visto, prenotazione di viaggio fino allo stesso Paese.
20) Turismo (di breve durata) Consente l'ingresso, sempre e soltanto ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90 giorni), allo straniero che intenda viaggiare per motivi turistici, ovvero per finalità diverse da quelle di cui alle altre tipologie specifiche di visto, e che sia in grado di dimostrare, in rapporto al suo status economico-sociale, il possesso di mezzi sufficienti a coprire autonomamente le spese relative al soggiorno richiesto.
Per tale verifica, la Rappresentanza può richiedere a sua discrezione ogni elemento o documentazione ritenuti necessari per prevenire il pericolo di immigrazione illegale, con particolare riguardo all'accertamento che la posizione lavorativa, familiare o, più in generale, economico-sociale dello straniero nel suo Paese sia tale da confermare il suo effettivo interesse al rientro.
Le richieste di visto avanzate da turisti individuali devono essere, in linea di principio, accompagnate dall'esibizione di un valido titolo di viaggio di andata e ritorno e da conferme di prenotazioni alberghiere o "vouchers" turistici, salvo nel caso in cui lo straniero intenda viaggiare con mezzi propri o non esibisca prenotazioni ma sia manifestamente in grado di sostenere le spese di viaggio e di soggiorno.
Si rammenta che la nuova Legge n.40/1998 ha abrogato l'"attestazione di garanzia" rilasciata dalla Questura all'invitante in Italia. Analoghe lettere di invito o dichiarazioni di garanzia di privati, da sempre prive di qualsiasi valore giuridico, possono solo rappresentare elementi aggiuntivi da valutarsi attentamente da parte della Rappresentanza. Non sono ammissibili, invece, "dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà" od "autocertificazioni" di sorta, poiché queste valgono solo per dichiarare fatti, stati e qualità personali, e non già impegni o intenzioni future ( Legge n.15/1968 ).
Al turista che viaggia in gruppo organizzato la Rappresentanza potrà richiedere, a seconda del grado di affidabilità delle agenzie di viaggio, la semplice prova del pagamento totale o parziale delle spese di soggiorno e di viaggio.
E' considerato turismo anche il c.d. "turismo shopping".
Per i minori partecipanti a programmi di accoglienza a carattere turistico-umanitario approvati dal "Comitato per la Tutela dei Minori Stranieri", istituito con DPCM del 7 marzo 1994 presso il Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Rappresentanza avvierà la pratica di visto per "turismo", sempre previa acquisizione dell'assenso all'espatrio da parte di entrambi gli esercenti la patria potestà, in base all'autorizzazione scritta che lo stesso Comitato avrà cura di far pervenire per tempo direttamente alla Rappresentanza competente.
8 I requisiti indicati qui di seguito per ciascuna tipologia di visto sono quelli indispensabili e comuni al sistema visti di tutta la Rete diplomatico-consolare italiana all'estero. Le nostre Rappresentanze hanno tuttavia facoltà di richiedere eventuali requisiti integrativi, ove ciò sia reso necessario da particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate in sede di cooperazione consolare in loco con le Rappresentanze degli altri Stati Schengen.
9 L'elenco dei Paesi soggetti ad obbligo di visto di transito aeroportuale comprende i seguenti Stati: Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Ghana, India, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Zaire.