IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 , recante «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», e in particolare l'art. 10;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , recante il regolamento di attuazione del predetto testo unico;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 , in materia di riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 244, del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a decorrere dalla data del 17 ottobre 2002 e' stato trasformato in S.p.A.;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, recante «Istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di controllo sulla produzione delle carte valori» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'innovazione e delle tecnologie, del 3 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 2004, concernente le regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alle carte di soggiorno;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del 23 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 2013, concernente le regole tecniche e di sicurezza relative al permesso di soggiorno;
Visto l' art. 7-vicies-ter, lettera b), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 , che prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2006, il rilascio del permesso di soggiorno elettronico di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002;
Visto l' art. 7-vicies-quater del medesimo decreto-legge n. 7/2005 che, tra l'altro: pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi;
prevede che l'importo e le modalità di riscossione dei documenti elettronici sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 12 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006, con il quale e' stato stabilito l'importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta di soggiorno nell'ambito della convenzione, stipulata ai sensi dell' art. 39, comma 4-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 , tra il Ministero dell'interno e Poste italiane S.p.A.;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 4 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006, recante «Determinazione dell'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico»;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 , di attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in data 29 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163. S.O. del 16 luglio 2007, con il quale sono state approvate le «Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato»;
Visto il regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio del 18 aprile 2008, recante «Modello uniforme per i permessi di soggiorno nell'Unione europea» (di seguito: «PSE 380»);
Vista la convenzione stipulata in data 17 luglio 2015 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane S.p.A. per gli incassi dei corrispettivi dovuti per il rilascio dei permessi di soggiorno elettronici, la quale riconosce, tra l'altro, a Poste Italiane S.p.A., per la prestazione del servizio, un corrispettivo pari a euro 0,50, esente da I.V.A. ai sensi dell' art. 10, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 , per ciascun richiedente il permesso di soggiorno elettronico. Il pagamento della citata somma di euro 0,50 e' ricompreso nell'importo versato dal richiedente al netto della commissione ordinaria per il pagamento dei bollettini postali;
Vista la legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» e, in particolare, l'art. 1, comma 22, lettere b) e n), con cui e' stata prevista, in aggiunta al costo del documento elettronico, la fissazione di un contributo da porre, anch'esso, a carico dei cittadini extracomunitari che richiedono il documento;
Visto il decreto interministeriale 6 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, recante «Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno»;
Visto l' art. 17-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 , che ha inserito il comma 10-bis all' art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559 , stabilendo che: «sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:
a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;
b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2013, n. 305 recante «Individuazione delle carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni» ed in particolare l'allegato al decreto che indica al n. 60 quali carte valori «i permessi di Soggiorno per stranieri comunitari ed extracomunitari (elettronici)»;
Visto il verbale n. 11 del 24 giugno 2014 della Commissione per la determinazione dei prezzi delle forniture eseguite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 5 febbraio 2001, con il quale la predetta Commissione ha approvato il prezzo del nuovo permesso di soggiorno elettronico «PSE 380» nella misura unitaria di euro 24,56 (iva esclusa), a copertura dei costi per la loro produzione e per la fornitura delle infrastrutture e dei servizi per la loro personalizzazione e diffusione sull'intero territorio nazionale e delle relative attrezzature hardware e software necessarie per le postazioni di rilascio e controllo, per i Sistemi Centrali della Polizia Scientifica (AFIS) e per il CEN di Napoli;
Considerato che, in attuazione dell' art. 7-vicies-quater, comma 6, del decreto-legge n. 7/2005 , e' escluso qualsiasi onere a carico della finanza pubblica e quindi anche il costo dei servizi che Poste italiane S.p.A. dovrà fornire in base alla menzionata convenzione non dovrà gravare sull'erario;
Decreta:
Roma, 10 marzo 2016
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Padoan
Il Ministro dell'interno: Alfano
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione: Madia