Regione Toscana
norma


 
REGIONE TOSCANA  
LEGGE REGIONALE 9 giugno 2009, n. 29
  Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana.  
  Pubblicato in BURT, n. 19 del 15/06/2009
  Vigente al 17/05/2016 



Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Visto l' articolo 117, terzo  e quarto  comma della Costituzione ;

Visti gli articoli 2  , 3  e 10  della Costituzione ;

Visti gli articoli 3  , 4  e 59  dello Statuto della Regione Toscana ;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 10 dicembre 2008;

Considerato quanto segue:

  1. L'immigrazione di cittadini stranieri nel territorio regionale è un fenomeno costante e strutturale caratterizzante l'attuale fase storica e le prospettive future e inserito nel più ampio scenario nazionale ed internazionale;
  2. La presenza dei cittadini stranieri contribuisce allo sviluppo economico e sociale dei nostri territori in considerazione innanzitutto di un riscontrato forte loro positivo inserimento nel mondo del lavoro anche in ambiti particolarmente delicati e rilevanti quali il lavoro domestico e di assistenza alla persona;
  3. Di fronte alle tendenze indicate occorre promuovere un'azione della Regione da sviluppare nel rispetto delle competenze costituzionali senza invadere le funzioni in materia di immigrazione riservate allo Stato e tese invece a intervenire negli ambiti di specifica competenza regionale attinenti alla creazione delle migliori condizioni per un positivo sviluppo delle relazioni sociali nei territori ormai interessati in maniera globale e diffusa da una significativa e rilevante presenza straniera;
  4. Occorre quindi favorire lo sviluppo di efficaci politiche territoriali nei diversi ambiti quali ad esempio l'istruzione, la sanità, il lavoro, l'accesso all'alloggio, inserite in una cornice comune, tese a favorire un processo di positiva integrazione partecipe dei cittadini stranieri nell'obiettivo della costruzione di una comunità plurale e coesa fondata sul contributo di persone di diversa lingua e provenienza e sul rispetto del principio costituzionale di uguaglianza;
  5. È necessaria pertanto la creazione di un modello di "governance" che attraverso nuovi strumenti di programmazione basati su una attenta osservazione e analisi del fenomeno migratorio delinei un contesto avanzato per lo sviluppo dei programmi e delle azioni condotte dai diversi settori dell'amministrazione regionale e degli enti locali , in collaborazione con le organizzazioni statali e internazionali e in una relazione di forte integrazione con gli organismi sociali e del terzo settore;
  6. In tale contesto essenziale rilievo rivestono la valorizzazione dell'associazionismo straniero e lo sviluppo di nuove modalità di rappresentanza e di partecipazione alla vita della comunità dei cittadini stranieri in particolare attraverso la qualificazione e la diffusione nel territorio dei consigli e delle consulte degli stranieri istituiti presso gli enti locali della Regione.
  7. Gli interventi tesi a favorire l'integrazione partecipe dei cittadini stranieri devono essere innanzitutto finalizzati alla rimozione delle disuguaglianze sostanziali collegate a differenze di lingua e di cultura che ostacolano il godimento dei diritti, la concreta fruizione dei servizi territoriali e una piena e completa vita di relazione;
  8. È necessario quindi favorire la diffusione della conoscenza della lingua italiana anche ai fini della promozione di una cittadinanza attiva per lo sviluppo di una nuova società in un contesto di pacifica convivenza tra persone delle più varie origini e nazionalità;
  9. Occorre inoltre agevolare l'accesso e la fruizione dei servizi territoriali da parte dei cittadini stranieri attraverso la qualificazione dei mediatori culturali, la formazione degli operatori pubblici e privati sui temi dell'intercultura e l'adeguamento in genere dei servizi a un'utenza pluriculturale;
  10. Al fine di promuovere e garantire l'adeguatezza delle politiche di integrazione occorre peraltro considerare le differenze di provenienza, di radicamento, di competenze, di prospettive e aspirazioni di vita dei cittadini stranieri presenti nei nostri territori tali da richiedere interventi mirati e consapevoli da parte delle istituzioni e dei servizi territoriali;
  11. Nella considerazione di tali differenze una particolare attenzione è rivolta agli stranieri presenti nel mondo dello studio e della ricerca in grado di fornire un qualificato contributo allo sviluppo dei nostri territori e dei paesi di origine nell'ambito di un processo di circolazione delle conoscenze tale da favorire una complessiva crescita economica e culturale della nostra civiltà;
  12. Occorre inoltre considerare la crescente diffusa presenza straniera nel mondo delle imprese a testimonianza di un ormai avanzato processo di integrazione tale da richiedere una peculiare attenzione da parte delle istituzioni tesa a favorire, attraverso la promozione di appositi servizi di informazione e assistenza, positive condizioni di avvio e mantenimento da parte del cittadino straniero di attività economiche inserite in complessi contesti operativi e normativi;
  13. Una peculiare attenzione è dedicata alla qualificazione e al rafforzamento delle reti dei servizi attivi nei territori e istituiti in favore delle fasce più deboli della popolazione straniera spinte da una migrazione "forzata" derivante da persecuzioni individuali in paesi ove sono negati i fondamentali diritti e le essenziali garanzie di libertà, da conflitti e profonde crisi interne alle aree di provenienza, da fenomeni criminali quali la tratta degli esseri umani;
  14. Attraverso la possibilità di accesso a servizi e prestazioni essenziali sociali e sanitarie tesi a salvaguardare la salute e l'esistenza della persona pur se priva di titolo di soggiorno, occorre promuovere il valore di una cittadinanza sociale riconosciuta all'uomo in quanto tale, a prescindere dalla sua condizione giuridica e dalla sua appartenenza a una determinata entità politica statuale;
  15. Occorre infine considerare attentamente la complessiva debolezza della condizione dei cittadini stranieri nel loro insieme e occorre quindi promuovere il rafforzamento di una rete di punti informativi, con specifica competenza nelle materie relative ai titoli di soggiorno, integrata con i servizi di accesso polifunzionale ai servizi della pubblica amministrazione nonché di una rete di servizi di tutela per la prevenzione e il contrasto dei comportamenti discriminatori;

Si approva la presente legge


 
 
Capo I 

Disposizioni generali

 
  Art. 1 

Principi e finalità della legge

 
  1.  Per realizzare l'accoglienza solidale delle cittadine e dei cittadini stranieri, secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell'integrazione partecipe, di cui all' articolo 4 dello Statuto regionale  ed in conformità alla Costituzione ed alle norme internazionali, la Regione Toscana detta norme ispirate ai principi di uguaglianza e pari opportunità per i cittadini stranieri che si trovano sul territorio regionale.
 
  2.  In particolare le politiche della Regione sono finalizzate ai seguenti obiettivi:
   a) la realizzazione del primato della persona indipendentemente dalla cittadinanza, attraverso il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona;
   b) la realizzazione di una società plurale e coesa, tale da favorire la valorizzazione delle culture di origine e delle tradizioni dei cittadini stranieri e contestualmente il rafforzamento, attraverso un processo di interazione, della coesione sociale intorno ai principi e alle regole costituzionali, al fine di garantire il rispetto dei diritti di ciascuno e l'adempimento dei doveri individuali e collettivi;
   c) l'istituzione di un sistema regionale che favorisca modalità condivise e partecipate di governo del fenomeno migratorio, anche in relazione al sistema del "welfare" e dello sviluppo locale;
   d) la promozione della partecipazione dei cittadini stranieri alla vita pubblica e la valorizzazione dei rapporti interculturali come elementi fondamentali per la crescita della società e per la riduzione dei processi di isolamento e di chiusura comunicativa;
   e) il contrasto dei fenomeni di razzismo, xenofobia, discriminazione e lo sviluppo di azioni positive volte all'inclusione sociale e al superamento delle condizioni di marginalità, di sfruttamento e di violenza relative ai soggetti stranieri socialmente vulnerabili, quali in particolare le donne e i minori.
 
 
  Art. 2 

Ambito soggettivo

 
  1.  I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi, di seguito denominati cittadini stranieri, presenti sul territorio regionale ed in regola con le disposizioni sull'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale sono i destinatari degli interventi previsti dalla presente legge.
 
  2.  Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41  (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), specifici interventi sono previsti anche a favore di cittadini stranieri comunque dimoranti sul territorio regionale, nei limiti indicati dalla presente legge.
 
  3.  Per i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo, "status" di rifugiato, protezione sussidiaria o ragioni umanitarie, sono previsti interventi specifici di assistenza e accoglienza in conformità alla legislazione statale, dell'Unione europea ed internazionale.
 
  4.  Gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi anche a cittadini neocomunitari compatibilmente con le previsioni normative vigenti, fatte salve norme più favorevoli.
 
 

 
Capo II 

La "governance" dell'immigrazione

 
  Art. 3 

I soggetti della programmazione

 
  1.  La Regione, le province, i comuni e le società della salute concorrono, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, alla programmazione in materia di immigrazione ai sensi della normativa regionale e dell' articolo 4  .
 
 
 
[ Art. 4  ] [1]  
 
 
 
Art. 4 

Strumenti di programmazione

 
  1.  Gli strumenti della programmazione regionale delle politiche migratorie sono:
   a)  il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’ articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1  (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008  );
   b) il piano di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione, di seguito denominato “piano di indirizzo”;
   c)  il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e la relativa nota di aggiornamento di cui agli articoli 8 e 9 della l.r. 1/2015  .
[2]  
 
 
  Art. 5 

Piano di indirizzo integrato per le politiche sull'immigrazione

 
 
[ 1.  ] [3]  
 
 
1.  Il piano di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione, quale piano settoriale redatto ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 1/2015, attua le strategie di intervento individuate dal PRS. Il piano di indirizzo valorizza i collegamenti e le interazioni tra le diverse politiche settoriali regionali.[4]  
 
  2.  Gli obiettivi, le strategie e le linee di intervento del piano di indirizzo sono definiti attraverso le conferenze di programmazione, di cui all' articolo 6  , e la concertazione con le istituzioni locali e le formazioni sociali prevista dall'ordinamento regionale. [5]
 
  3.  Il piano di indirizzo definisce:
   a)  gli obiettivi  
 
[ ... ] [6]  
  da perseguire e i fattori di rischio da contrastare;
   b)  le priorità di intervento, anche considerando quelle definite all' articolo 7, comma 6, della l.r. 41/2005  ;
   c) il quadro dei progetti speciali, innovativi, di ricerca e di sperimentazione, incluse le iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione finalizzate alla promozione di una piena cittadinanza sociale e al contrasto di ogni forma di discriminazione;
   d)  le risorse per la realizzazione dei progetti di cui alla lettera c)  , nonché l'ambito territoriale di attuazione ritenuto più appropriato.
 
 
 
 
 
 
  Art. 6 

Disposizioni sull'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri in Toscana

 
 
[ 1.  ] [9]  
 
 
1.  La Giunta regionale provvede all’attuazione del piano di indirizzo con propri atti, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione.[10]  
 
 
[ 2.  ] [11]  
 
 
[ 3.  ] [12]  
 
 
[ 4.  ] [13]  
 
 
4.  Gli atti della Giunta regionale attuativi del piano di indirizzo contengono in un apposito allegato:
   a) le segnalazioni relative ad opportuni interventi sulla normativa regionale vigente da trasmettere ai settori competenti dell’amministrazione regionale;
   b) l’analisi della normativa internazionale, comunitaria, nazionale e regionale sopravvenuta, che abbia conseguenze dirette o indirette sulla condizione giuridica dei cittadini stranieri;
   c) l’individuazione di possibili interventi della Regione all’interno degli organismi di coordinamento interistituzionale per ciò che concerne la materia disciplinata nella presente legge.
[14]  
 
 
[ 5.  ] [15]  
 
 
5.  Gli interventi della presente legge si integrano con quelli previsti dalla normativa regionale ed in particolare con quelli di cui alla l.r. 41/2005  . [16]  
 
  6.  Il piano di indirizzo fornisce inoltre indicazioni per la redazione degli strumenti programmatori locali tra i quali i piani integrati di salute.
 
  7.  Al fine di favorire la partecipazione al processo di programmazione degli interventi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale promuove e coordina apposite conferenze regionali con la collaborazione e la partecipazione degli enti istituzionali e del terzo settore coinvolti nelle politiche dell'immigrazione.
 
  8.  La Giunta regionale definisce annualmente le modalità di organizzazione che ogni conferenza regionale deve rispettare, anche al fine di favorire un adeguato coinvolgimento dei soggetti sociali ed istituzionali interessati. I risultati delle conferenze regionali sono valutati ai fini della redazione del piano di indirizzo  
 
[ ... ] [18]  
  . [17]
 
  9.  Le conferenze regionali possono essere organizzate anche dagli enti locali, in ragione della particolare vocazione territoriale nonché dei progetti realizzati.
 
  10.  La Giunta regionale può convocare periodicamente anche delle sessioni tecniche su diverse aree tematiche che possono sostituire una o più conferenze di programmazione di cui al presente articolo.
 
  11.  La Regione promuove intese e azioni congiunte con gli enti locali, con le altre regioni, con gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali, con le istituzioni europee, le agenzie delle Nazioni Unite competenti nella materia delle migrazioni. Si raccorda inoltre con i consigli territoriali per l'immigrazione, di cui all' articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), presenti nel territorio regionale.
 
  12.  La Regione, nell'ambito degli interventi della pianificazione delle attività internazionali, sostiene la realizzazione di programmi e progetti volti a promuovere la formazione professionale e l'imprenditoria straniera nei paesi d'origine, anche realizzate a seguito del rientro volontario degli stranieri presenti sul territorio regionale.
 
  13.  Le funzioni regionali finalizzate alla realizzazione di un sistema di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione del fenomeno migratorio nonché di monitoraggio e analisi di impatto delle politiche sull'immigrazione sono svolte tramite l'osservatorio sociale regionale di cui all' articolo 40 della l.r. 41/2005  .
 
  14.  L'osservatorio sociale regionale sulla base di intese, accordi o altri atti può sviluppare rapporti di collaborazione con gli osservatori operanti a livello nazionale e locale nonché con istituti pubblici e privati per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 13  .
 
  15.  La Giunta regionale, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, attraverso la rete telematica regionale toscana, promuove la messa in rete delle banche dati regionali disponibili sul fenomeno migratorio e lo sviluppo delle necessarie connessioni telematiche in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1  (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana").
 
  16.  Al fine di favorire l'attuazione della presente legge, ed in particolare l'elaborazione del piano di indirizzo  
 
[ ... ] [20]  
  , è istituito un comitato per le politiche dell'immigrazione. [19]
 
  17.  Il comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, tenuto conto di quanto previsto in materia di parità di genere nell' articolo 1, comma 1 bis, lettera b) della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5  (Norme in materie di nomine) è composto da:
   a) assessore competente in materia con funzioni di presidente, o un suo delegato;
   b) tre rappresentanti dei comuni, un rappresentante delle province ed un rappresentante delle comunità montane, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
   c) tre rappresentanti di associazioni del terzo settore designati dalle rispettive conferenze e consulte regionali;
   d) tre rappresentanti dei consigli e delle consulte degli stranieri designati dai presidenti e vicepresidenti degli stessi consigli e consulte istituiti presso gli enti locali;
   e) tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello regionale;
   f) quattro rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative nel territorio regionale.
[21]
 
  18.  I rappresentanti di cui al comma 17  , lettere e) ed f) sono designati dai soggetti economici e sociali che partecipano alle attività di concertazione e confronto ai sensi dell'articolo  
 
[ ... ] [23]  
   
 
3 della l.r. 1/2015[24]  
  . [22]
 
  19.  Il comitato è validamente costituito quando sono designati almeno i due terzi dei componenti di cui al comma 17  , lettere da b) ad f). [25]
 
  20.  La Giunta regionale con propria deliberazione da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dagli uffici della Regione.[26]
 
  21.  Alle sedute del comitato è invitato un delegato del Rappresentante dello Stato nella Regione Toscana. In relazione alla particolarità dei temi trattati possono essere invitati rappresentanti di altri uffici periferici statali o di amministrazioni del territorio e di altri organismi sociali.[27]
 
  22.  La partecipazione alle sedute del comitato avviene a titolo gratuito. Ai componenti che non siano dipendenti di pubbliche amministrazioni e che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del comitato, e' corrisposto un rimborso spese definito secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.[28]
 
  23.  La Regione promuove e sostiene la partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri residenti in Toscana muniti di regolare titolo di soggiorno in conformità a quanto previsto dagli articoli 3  e 72  dello Statuto , in particolare promuovendo l'estensione ad essi del diritto di voto.
 
  24.  La Regione favorisce lo sviluppo delle associazioni di cittadini stranieri in armonia con le finalità e con il principio di sussidiarietà sociale affermati nello Statuto  .
 
  25.  La Regione promuove intese per la diffusione della presenza dei consigli e delle consulte degli stranieri presso gli enti locali e per la loro qualificazione anche attraverso lo sviluppo di modalità omogenee di funzionamento, nella prospettiva della crescita di nuove forme di rappresentanza e di partecipazione dei cittadini stranieri.
 
  26.  La Regione, in collaborazione con gli enti locali e le scuole, promuove campagne informative rivolte ai giovani cittadini stranieri, al fine di favorire l'accesso al servizio civile regionale.
 
  27.  La Regione promuove lo sviluppo della comunicazione interculturale con i cittadini stranieri presenti sul territorio muniti di regolare titolo di soggiorno in particolare con i seguenti interventi:
   a) l'insegnamento della lingua italiana e delle nozioni fondamentali di educazione civica ai fini della promozione di una cittadinanza attiva;
   b) l'elaborazione di modelli regionali di protocolli di accoglienza plurilingue per le scuole e per i luoghi di lavoro;
   c) la qualificazione degli insegnanti di italiano come seconda lingua e dei mediatori linguistici e culturali;
   d) lo sviluppo delle competenze interculturali nei servizi pubblici e privati;
   e) la promozione di iniziative artistiche, culturali, ricreative e sportive per facilitare le occasioni di incontro e di scambio con particolare attenzione alle donne straniere;
   f) il sostegno al mantenimento della lingua e della cultura d'origine;
   g) la promozione e la valorizzazione della presenza dei cittadini stranieri nei mezzi di comunicazione e la valorizzazione degli stessi mezzi come strumenti di integrazione.
 
  28.  La Regione promuove l'edilizia abitativa sociale per la salvaguardia della coesione sociale e per la riduzione degli svantaggi di individui o di gruppi nell'accesso ad un abitare adeguato; promuove inoltre azioni specifiche finalizzate a garantire parità di condizioni nella ricerca di soluzioni abitative per i cittadini stranieri.
 
  29.  I cittadini stranieri destinatari della presente legge accedono ai bandi per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della normativa vigente in materia.
 
  30.  La Regione in collaborazione con gli enti locali promuove la qualificazione e la messa in rete delle associazioni e degli organismi del terzo settore che si occupano di mediazione sociale nella ricerca di soluzioni abitative, al fine di rafforzare le opportunità di inclusione dei cittadini stranieri in condizioni di marginalità.
 
  31.  La Regione sostiene gli enti che provvedono alla realizzazione di soluzioni abitative di accoglienza, anche temporanee, destinate a cittadini stranieri muniti di regolare titolo di soggiorno sprovvisti di un'autonoma sistemazione abitativa ed alla gestione di residenze e pensionati, ai sensi dell' articolo 40, comma 4, del d.lgs. 286/98  e della normativa regionale vigente in materia.
 
  32.  La Regione sostiene interventi e progetti speciali per promuovere la convivenza interculturale e ridurre i fattori di rischio nelle comunità urbane e rurali. I progetti possono essere integrati con gli interventi previsti dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 38  (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana).
 
  33.  Nell'ambito delle finalità di cui al comma 32  , la Regione, in collaborazione con gli enti locali, promuove lo sviluppo di specifici servizi di mediazione sociale che operino, nel quadro tracciato dalle raccomandazioni del Consiglio d'Europa, nella direzione della prevenzione e della rimozione dei micro conflitti derivanti da differenze di carattere culturale con il perseguimento di soluzioni pacifiche e condivise.
 
  34.  La Regione garantisce ai cittadini stranieri, in regola con le disposizioni sull'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale, il diritto alle prestazioni e ai servizi offerti dal sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla l.r. 41/2005  .
 
  35.  Fermo restando quanto previsto dall' articolo 5, comma 4, della l.r. 41/2005  , tutte le persone dimoranti nel territorio regionale, anche se prive di titolo di soggiorno, possono fruire degli interventi socio assistenziali urgenti ed indifferibili, necessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione ed alle norme internazionali, secondo le modalità definite dal piano di indirizzo.
 
 
 
 
 
  36.  La Regione promuove e sostiene il diritto alla salute dei cittadini stranieri, come diritto fondamentale della persona, nell'ambito di quanto previsto dal d.lgs. 286/1998  .
 
  37.  La Giunta regionale emana direttive alle aziende sanitarie affinché queste:
   a) adottino protocolli operativi condivisi e misure organizzative uniformi sul territorio finalizzati a rendere concretamente fruibili in ogni ente del servizio sanitario regionale tutte le prestazioni previste per i cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario regionale;
   b) sviluppino specifici interventi informativi destinati ai cittadini stranieri non in regola con le norme sul soggiorno, finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi idonei per facilitare l'accesso ai servizi sanitari e socio sanitari anche in collaborazione con soggetti del terzo settore.
 
  38.  La Regione promuove inoltre:
   a) l'adozione di strumenti epidemiologici per il riconoscimento e la valutazione dei bisogni di salute specifici dei cittadini stranieri;
   b) lo sviluppo di interventi informativi per favorire l'accesso ai servizi, nonché di specifiche iniziative d'informazione e di educazione alla salute nei luoghi di lavoro e su temi relativi alla salute collettiva;
   c) l'utilizzo dei mediatori culturali nei servizi di primo accesso alle prestazioni sanitarie;
   d) lo sviluppo di politiche di formazione sulla normativa vigente in tema di salute per gli stranieri e sul tema dell'intercultura per il personale socio sanitario, medico e paramedico nonché l'adattamento dei servizi socio sanitari ad un'utenza pluriculturale.
   e)  l'adozione di piani mirati alla prevenzione ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro dei cittadini stranieri, anche per quanto previsto dall' articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  (Attuazione dell' articolo 1della legge 3 agosto 2007, n. 123  , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
 
  39.  La Regione, in coerenza con la legge 9 gennaio 2006, n. 7  (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile), promuove iniziative di sensibilizzazione ed ogni altra azione per la prevenzione ed il contrasto delle pratiche di mutilazione femminile con la partecipazione in particolare delle comunità di cittadini stranieri provenienti dai paesi dove sono esercitate tali pratiche.
 
  40.  La Regione promuove l'integrazione sociale dei cittadini stranieri muniti di regolare titolo di soggiorno attraverso la diffusione della conoscenza della lingua italiana, con particolare riguardo ai soggetti di cui all' articolo 2, comma 3  .
 
  41.  La Regione promuove intese con l'ufficio scolastico regionale e con gli enti locali per perseguire i seguenti obiettivi:
   a) la frequenza scolastica e l'effettivo pieno esercizio del diritto allo studio dei minori stranieri;
   b) l'accoglienza e l'inclusione degli alunni stranieri anche attraverso l'elaborazione di appositi protocolli e la creazione di occasioni di incontro per gli insegnanti, le famiglie e gli operatori;
   c) la formazione del personale della scuola attraverso il coordinamento di progetti sull'educazione interculturale;
   d) il coordinamento, in collaborazione con gli enti locali, dei servizi di mediazione culturale e linguistica;
   e) la promozione del pieno accesso ai servizi per l'infanzia con attenzione alle diversità linguistiche e culturali.
 
  42.  La Regione favorisce l'accesso dei cittadini stranieri ad interventi di tirocinio e formazione finalizzati all'acquisizione di nuove competenze professionali o alla valorizzazione di quelle acquisite nel paese di origine, ai fini di un loro inserimento lavorativo.
 
  43.  La Regione, in conformità alla legislazione statale, promuove intese volte a facilitare l'ingresso in Italia di cittadini stranieri per la frequenza di corsi di formazione professionale o tirocini formativi.
 
  44.  La Regione promuove azioni volte a facilitare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro per i cittadini stranieri; a tal fine, promuove anche, in conformità con la normativa statale, accordi di collaborazione con organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, e con il terzo settore, per favorire l'ingresso regolare sul territorio dei cittadini stranieri per motivi di lavoro .
 
  45.  La Regione promuove e favorisce l'accesso e la fruizione dei servizi per l'impiego da parte dei cittadini stranieri muniti di regolare titolo di soggiorno.
 
  46.  La Regione promuove, in conformità alla normativa statale, protocolli di intesa con le università e con le amministrazioni statali interessate ed ogni altra azione finalizzata al riconoscimento dei titoli di studio e dei titoli professionali dei cittadini stranieri.
 
  47.  La Regione riconosce, nell'ambito del sistema regionale delle competenze e con le modalità previste dalla normativa regionale, le competenze acquisite nei paesi di origine dai cittadini stranieri residenti in Toscana.
 
  48.  La Regione, in collaborazione con gli enti locali e nel rispetto della legislazione statale vigente, promuove il sostegno ed il coordinamento di una rete regionale di sportelli informativi per le seguenti finalità:
   a) il supporto ai cittadini stranieri nelle procedure per il rilascio, il rinnovo o la conversione dei titoli di soggiorno, la richiesta di cittadinanza;
   b) il pieno accesso dei cittadini stranieri alla rete dei servizi territoriali;
   c) il potenziamento dei servizi di mediazione culturale e interpretariato.
 
  49.  La rete regionale di sportelli informativi si avvale della rete telematica regionale toscana, cura la standardizzazione delle procedure, la formazione e la qualificazione degli operatori, l'accesso telematico alle informazioni e alla modulistica, anche multilingue, e si raccorda con i punti di accesso informativi già presenti sul territorio o in via di sperimentazione. La Regione favorisce inoltre l'integrazione degli sportelli della rete regionale con i modelli di accesso polifunzionale ai servizi della pubblica amministrazione e con i punti di accesso assistito alla rete telematica (PAAS) previsti dalla l.r. 1/2004  .
 
  50.  Gli sportelli informativi possono essere gestiti da enti locali, dalle organizzazioni no profit, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle organizzazioni dei datori di lavoro.
 
  51.  La rete regionale di sportelli informativi supporta i comuni nella sperimentazione, avvio ed esercizio delle funzioni relative al rilascio dei titoli di soggiorno; promuove inoltre il coordinamento tra gli enti locali per lo sviluppo dei servizi volti a facilitare e semplificare i rapporti tra i cittadini stranieri e la pubblica amministrazione.
 
  52.  I cittadini stranieri sul territorio regionale muniti di regolare titolo di soggiorno possono avvalersi della attività di assistenza e consulenza del difensore civico regionale nei casi previsti dalla normativa vigente. Il difensore civico si raccorda con la Giunta regionale nei casi di discriminazione di cui al comma 69  .
 
  53.  La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove interventi volti a favorire:
   a) l'assistenza religiosa nei luoghi di detenzione e di pena, nelle strutture ospedaliere e di cura a richiesta degli interessati;
   b) l'assegnazione di spazi cimiteriali per la sepoltura e lo svolgimento dei riti funebri;
   c) la professione del culto in luoghi adeguati;
   d) l'assegnazione di spazi per la macellazione rituale nel rispetto della normativa vigente;
   e) il rispetto delle norme alimentari previste dalle diverse tradizioni religiose nelle mense pubbliche;
   f) lo sviluppo di relazioni tra organizzazioni sindacali e organizzazioni datoriali per l'esame di possibili intese finalizzate a consentire l'osservanza nei luoghi di lavoro delle prescrizioni rituali e delle festività previste dalle differenti tradizioni religiose.
 
  54.  La Regione favorisce l'adozione di apposite misure volte a facilitare il rimpatrio delle salme dei cittadini stranieri indigenti nel paese di origine.
 
  55.  La Regione promuove interventi specifici a favore di cittadini stranieri vulnerabili, in particolare:
   a) promuove intese finalizzate a favorire l'accesso al medico pediatra ai minori non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno;
   b) garantisce alle cittadine straniere la tutela della gravidanza e della maternità, promuovendo servizi socio sanitari nel rispetto delle differenze culturali;
   c) promuove per le cittadine straniere madri che risultino prive di una rete familiare di sostegno, l'accesso ad interventi di assistenza nella cura dei minori che possono consentire loro lo svolgimento dell'attività lavorativa;
   d)  garantisce l'iscrizione al servizio sanitario regionale per i soggetti di cui all' articolo 2, comma 3  , nella fase di ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento dei relativi "status";
   e)  garantisce l'iscrizione al servizio sanitario regionale al cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno per assistenza di minore, previsto dall' articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5  (Attuazione della direttiva 2003/86/CE  relativa al diritto di ricongiungimento familiare).
   f) promuove e favorisce l'accesso dei cittadini stranieri disabili ai servizi socio sanitari previsti dalla normativa regionale.
 
  56.  La Regione promuove il coordinamento degli interventi e dei progetti di accoglienza ed integrazione a favore dei minori stranieri non accompagnati e li raccorda con le azioni previste dall' articolo 53 della l.r. 41/2005  .
 
  57.  Ai fini della realizzazione di percorsi di accoglienza, integrazione e autonomia idonei a garantire al minore straniero non accompagnato la tutela dei diritti, nonché l'accesso al sistema integrato di interventi e servizi, la Regione promuove in collaborazione con gli enti locali, anche tramite i "centri affidi" presenti nel territorio regionale, progetti finalizzati all'individuazione di soluzioni di tutela e affidamento.
 
  58.  La Regione promuove interventi di protezione, assistenza e integrazione, nonché di supporto al rientro volontario e al reinserimento nei paesi di origine, rivolti a vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all' articolo 18 del d.lgs. 286/1998  ed all' articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228  (Misure contro la tratta di persone).
 
  59.  Per gli interventi di cui al comma 58  la Regione si coordina con i programmi ed i progetti nazionali ed europei e sostiene inoltre azioni di comunicazione sociale e di informazione in materia di sfruttamento e tratta.
 
  60.  La Regione promuove interventi a favore dei detenuti stranieri, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria, nonché a tutela della salute degli stessi.
 
  61.  La Regione prevede inoltre interventi specifici a favore dei minori stranieri di cui all' articolo 18, comma 6, del d.lgs. 286/1998  .
 
  62.  La Regione riconosce, come azione positiva per l'integrazione, il rafforzamento anche attraverso accordi con le associazioni di categoria delle imprese e le camere di commercio di strumenti di sostegno all'imprenditoria immigrata al fine di:
   a) informare ed assistere il cittadino straniero munito di regolare titolo di soggiorno sugli adempimenti richiesti per l'avvio e lo sviluppo di un'attività in proprio e sulle opportunità di finanziamento;
   b) assistere il cittadino straniero munito di regolare titolo di soggiorno nella valutazione delle opportunità, degli strumenti e delle risorse disponibili per avviare e sviluppare l'impresa.
 
  63.  La Regione, nel quadro delle finalità indicate al comma 23  , promuove l'incontro tra gli imprenditori stranieri muniti di regolare titolo di soggiorno e le associazioni imprenditoriali come contributo effettivo all'integrazione.
 
  64.  La Regione garantisce la parità di accesso degli studenti stranieri, ai servizi regionali per il diritto allo studio.
 
  65.  La Regione sostiene la mobilità studentesca internazionale come fattore di sviluppo e di innovazione, sia per il territorio regionale che per i paesi di provenienza. Per la realizzazione di tali scopi la Regione favorisce:
   a) la creazione e la messa in rete di attività di orientamento ed accoglienza per studenti, dottorandi e ricercatori non comunitari;
   b) la stipula di accordi con i soggetti territoriali pubblici e privati per incrementare gli alloggi destinati a soggetti ad alta qualificazione;
   c) l'attrazione di studenti e studiosi stranieri nel territorio regionale mediante la diffusione delle informazioni anche attraverso canali telematici, il raccordo con gli istituti culturali all'estero ed il coordinamento con le università.
 
  66.  La Regione, nel rispetto della legislazione statale e comunitaria, promuove con appositi programmi la mobilità in entrata dei ricercatori di paesi terzi; a tal fine, favorisce la stipula di convenzioni di accoglienza di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 17  (Attuazione della direttiva 2005/71/CE  relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi per ricerca scientifica).
 
  67.  La Regione promuove, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, la tutela del diritto di asilo e la protezione sussidiaria attraverso interventi di prima accoglienza e di integrazione, in raccordo con gli uffici centrali o periferici dello Stato, coinvolti per competenza, e con gli enti locali; tali iniziative sono prioritariamente rivolte ai minori non accompagnati, alle donne e alle vittime di tortura.
 
  68.  Per realizzare gli interventi di cui al comma 67  , la Regione:
   a) svolge un'azione di monitoraggio e analisi del fenomeno;
   b) promuove il rafforzamento della rete di informazione e tutela;
   c) promuove la formazione degli operatori;
   d) promuove azioni di sensibilizzazione della cittadi nanza;
   e) supporta gli enti locali che aderiscono a programmi nazionali ed europei di tutela del diritto di asilo;
   f) promuove il coordinamento delle strutture pubbliche e private di accoglienza presenti sul territorio regionale.
 
 
 
  69.  La Regione, in collaborazione con province, comuni e con le organizzazioni del terzo settore, adotta misure contro la discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nell'ambito delle politiche di contrasto contro tutte le forme di discriminazione.
 
  70.  Al fine del comma 69  la Giunta regionale assolve ai seguenti compiti:
   a) riceve le segnalazioni su comportamenti ritenuti discriminatori attraverso la costruzione di una rete di soggetti finalizzata alla rilevazione dei casi e si raccorda con la consigliera regionale di parità e le consigliere provinciali di parità nei casi di discriminazione in ambito lavorativo, con il difensore civico regionale e con la rete dei difensori civici locali nei casi di discriminazione in cui vengano presi in esame anche il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione;
   b) coordina la propria attività con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), con i centri antidiscriminazione presenti sul territorio regionale, con le reti di contrasto alla discriminazione presenti sul territorio regionale e costituite nell'ambito di progetti nazionali o dell'Unione europea;
   c)  favorisce l'assistenza legale contro la discriminazione attraverso intese con i soggetti legittimati ad agire in giudizio di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215  (Attuazione della direttiva 2000/43/CE  per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) che operano a livello territoriale;
   d) acquisisce tutti i dati di interessesulle fenomenologie attinenti alla discriminazione in collaborazione con l'osservatorio sociale regionale;
   e) promuove interventi formativi e campagne informative, anche all'interno delle scuole, in tema di discriminazione ed in particolare relativamente all'accesso al mercato del lavoro;
   f) attiva i servizi sociali e gli altri servizi territoriali locali per la tutela delle vittime di discriminazione che versino in situazione di grave vulnerabilità.
 
  71.  Le risorse per l'attuazione delle politiche di cui al presente articolo sono definite in via ordinaria dalle rispettive normative di settore e dai corrispondenti strumenti di programmazione senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
 
  72.  Le ulteriori risorse regionali per l'attuazione dei progetti speciali di cui all' articolo 5  , sono definite, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio regionale, dal piano di indirizzo. Per gli anni 2009 e 2010 tali risorse trovano copertura, senza oneri aggiuntivi, sulla UPB n. 221 "Programmi di iniziative regionali, sistema informativo, ricerca e sviluppo – spese correnti" del bilancio pluriennale, mediante contestuale rimodulazione del piano integrato sociale regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 31 ottobre 2007 n. 113.
 
  73.  Gli oneri derivanti dall'elaborazione di strumenti di programmazione di cui all' articolo 4  , dall'organizzazione delle conferenze regionali di programmazione di cui al comma 7  , dal funzionamento del comitato di cui al comma 16  , dalle spese per le attività regionali contro le discriminazioni di cui al comma 70  , sono stimati in euro 140.000,00 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e trovano copertura sulla UPB n. 221 "Programmi di iniziative regionali, sistema informativo, ricerca e sviluppo - spese correnti" del bilancio pluriennale.
 
  74.  Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
 
  75.  A partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
 
  76.  La relazione di cui al comma 75  illustra in particolare:
   a) il livello di attuazione delle azioni positive per l‘integrazione;
   b) il livello di attuazione degli interventi a favore dei soggetti vulnerabili;
   c) il livello di attuazione degli interventi a favore dei cittadini stranieri nell'ambito delle azioni per il diritto allo studio, la ricerca e l'impresa;
   d) il livello di attuazione delle azioni regionali contro le discriminazioni.
   e)  la situazione e l'andamento del fenomeno migratorio in Toscana, sulla base dei dati raccolti dall'osservatorio di cui al comma 13  .
 
  77.  La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
 
  78.   
A far data dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 22 marzo 1990, n. 22  (Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati extracomunitari in Toscana).
 
 
   
 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
 

MARTINI

Firenze, 9 giugno 2009

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 01.06.2009.
 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo30, comma1, legge Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 2. In vigore dal 30/06/2009 al 28/01/2015

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo30, comma1, legge Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 2.  In vigore dal 29/01/2015

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo31, comma1, legge Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 2. In vigore dal 30/06/2009 al 28/01/2015

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo31, comma1, legge Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 2.  In vigore dal 29/01/2015

[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo66, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15. In vigore dal 30/06/2009 al 02/04/2017

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo31, comma2, legge Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 2. In vigore dal 30/06/2009 al 28/01/2015

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo66, comma2, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15.  In vigore dal 03/04/2017

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo66, comma3, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15.  In vigore dal 03/04/2017

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo32, comma1, legge Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 2. In vigore dal 30/06/2009 al 28/01/2015

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma1, legge Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 2. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo67, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15. In vigore dal 29/01/2015 al 02/04/2017

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo32, comma2, legge Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 2. In vigore dal 30/06/2009 al 28/01/2015

[12] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo32, comma2, legge Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 2. In vigore dal 30/06/2009 al 28/01/2015

[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo32, comma3, legge Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 2. In vigore dal 30/06/2009 al 28/01/2015

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma3, legge Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 2. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo67, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15. In vigore dal 29/01/2015 al 02/04/2017

[15] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo32, comma4, legge Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 2. In vigore dal 30/06/2009 al 28/01/2015

[16] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma4, legge Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 2.  In vigore dal 29/01/2015

[17] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo67, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15. In vigore dal 30/06/2009 al 02/04/2017

[18] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo32, comma5, legge Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 2. In vigore dal 30/06/2009 al 28/01/2015

[19] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo67, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15. In vigore dal 30/06/2009 al 02/04/2017

[20] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo32, comma6, legge Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 2. In vigore dal 30/06/2009 al 28/01/2015

[21] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo67, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15. In vigore dal 30/06/2009 al 02/04/2017

[22] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo67, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15. In vigore dal 30/06/2009 al 02/04/2017

[23] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo32, comma7, legge Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 2. In vigore dal 30/06/2009 al 28/01/2015

[24] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma7, legge Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 2.  In vigore dal 29/01/2015

[25] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo67, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15. In vigore dal 30/06/2009 al 02/04/2017

[26] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo67, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15. In vigore dal 30/06/2009 al 02/04/2017

[27] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo67, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15. In vigore dal 30/06/2009 al 02/04/2017

[28] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo67, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15. In vigore dal 30/06/2009 al 02/04/2017

[29] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, legge Regione Toscana 17 luglio 2019, n. 45.  In vigore dal 08/08/2019

[30] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma2, legge Regione Toscana 17 luglio 2019, n. 45.  In vigore dal 08/08/2019

[31] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma3, legge Regione Toscana 17 luglio 2019, n. 45.  In vigore dal 08/08/2019

[32] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo68, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15.  In vigore dal 03/04/2017