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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 1999
  Istituzione in ciascuna provincia di un Consiglio territoriale per l'immigrazione, ai sensi dell' art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  .  
  Pubblicato in GU, n. 13 del 18/01/2000
  Vigente al 15/05/2024 


  Vigente dal: 02/02/2000
  urn:nir:presidente.consiglio.ministri+ministero.interno:decreto:1999-12-18;nir-1

Indice


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400  ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del22 ottobre 1998, con il quale e' stato conferito al Ministro LiviaTurco l'incarico di Ministro per la solidarieta' sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del10 novembre 1998, concernente delega di funzioni al Ministro per lasolidarieta' sociale;

Visto l' art. 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  ,recante " Testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplinadell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998  ,recante "Approvazione del documento programmatico relativo allapolitica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio delloStato, a norma dell' art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40  ";

Visto l' art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica31 agosto 1999, n. 394  , recante "Regolamento di attuazione del Testounico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazionee norme sulla condizione dello straniero";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data26 ottobre 1998  istitutivo della Consulta per i problemi deglistranieri immigrati e delle loro famiglie;

Decreta:


   
  Art. 1.  

 
  1.   E' istituito in ciascuna provincia un Consiglio territoriale per l'immigrazione.
 
  2.   Il Consiglio e' presieduto dal prefetto ed e' composto come previsto dall' art. 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  .
 
  3.   La nomina dei componenti e' effettuata dal prefetto, su designazione delle amministrazioni, organizzazioni, associazioni od enti interessati.
 
  4.   Il Consiglio opera anche in raccordo con gli organi gia' costituiti, con analoghe finalita', presso i comuni della provincia.
 
  5.   Il prefetto assicura altresi' il raccordo tra gli organi di cui al comma 4  e la consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.
 

 

Roma, 18 dicembre 1999

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Turco

Il Ministro dell'interno Russo Jervolino