Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
CIRCOLARE 10 aprile 2024, n. 1109
  Oggetto: D.P.C.M. 27 settembre 2023  "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per il triennio 2023-2025" - Attribuzione territoriale delle quote relative all'anno 2024 per ingressi per lavoro subordinato (stagionale e non) ed autonomo (conversione p.d.s.), ex articoli 6 e 7.  
 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:circolare:2024-04-10;1109

All' Ispettorato Nazionale del Lavoro - ROMA

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - TRIESTE

Alla Regione Siciliana - Assessorato - PALERMO

Alla Provincia Autonoma di BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di TRENTO

e p.c.:

Al Gabinetto del Ministro

Alla Direzione Generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione

Alla Direzione Generale dei rapporti di lavoro delle relazioni industriali

Alla Direzione Generale delle politiche attive del lavoro - SEDE

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - ROMA

Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - ROMA

Al Ministero dell'Interno Dipartimento per le Liberta civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo - ROMA

Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - ROMA

Al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - ROMA

Al Ministero del Turismo - ROMA


 

Si fa seguito alla circolare congiunta di questa Amministrazione con il Ministero dell'Interno, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e Ministero del Turismo, prot. n. 1695 del 29 febbraio 2024  , relativa al D.P.C.M. in oggetto (reperibile sul sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-immigrazione/normativa/circolare-congiunta-flussi-2024- differimento-termini), per attribuire agli Ispettorati d'area metropolitana (IAM), Ispettorati territoriali del lavoro (ITL), Regioni e Province Autonome, le quote relative ai flussi 2024 per lavoro subordinato (stagionale e non) e autonomo (conversione di p.d.s.) di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.C.M. in oggetto, direttamente sul sistema informatizzato SILEN, ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro da parte degli Sportelli Unici per l'Immigrazione.

Come già indicato nella circolare congiunta del 29 febbraio scorso il sistema SPI 2.0 impegnerà automaticamente le quote che la scrivente assegnerà sul SILEN, previste a livello provinciale, per singola istanza, ordinata secondo la cronologia di invio, con riguardo agli ingressi di lavoratori non comunitari per lavoro subordinato stagionale e non, ai fini del rilascio del nulla osta da parte degli Sportelli Unici per l'Immigrazione, nei termini previsti dalla normativa. Per quanto riguarda, invece, le quote previste per conversione di permessi di soggiorno in lavoro subordinato e autonomo, ai sensi dell'articolo 6, co. 5, lett. a) e b) e comma 6, sarà l'Ispettorato territoriale del lavoro competente a impegnare definitivamente la relativa quota al momento del rilascio del parere di competenza allo Sportello Unico per l'Immigrazione.

Sulla base dei dati del fabbisogno di manodopera non comunitaria nei settori produttivi indicati dal DPCM in oggetto, segnalati alla scrivente da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (come risultante dalle comunicazioni delle rispettive Direzioni Interregionali del Lavoro, previa consultazione con istituzioni e parti sociali del territorio di rispettiva competenza), Regioni, Province Autonome, tenuto conto, altresi, delle istanze di nulla osta al lavoro pervenute sul sistema SPI 2.0 e comunicate dal Ministero dell'Interno il 28 marzo e il 4 aprile scorso, questa Direzione Generale assegna per l'anno 2024 a livello territoriale, tramite il sistema SILEN, le seguenti quote (v. Allegati 1, 2 e 3): e Lavoro subordinato non stagionale (art. 6, commi 1- 6)

> Allegato 1

- articolo 6, comma 3, lett. a)  : n. 25.000 quote indistinte riservate a lavoratori di Paesi che hanno già sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria e destinate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti e idraulici;

- articolo 6, comma 4, lett. a)  : 90 quote per ingresso di lavoratori di origine italiana, residenti in Venezuela;

- articolo 6, comma 4, lett. b)  : 180 quote per ingresso di apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito;

- articolo 6, comma 4, lett. c)  : 9.500 quote riservate a lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria, a prescindere dai paesi di origine;

> Allegato 2

- articolo 6, comma 3, lett. b)  (20.000 quote previste per Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria): n. 4.000 quote riservate a lavoratori della Tunisia (v. "Memorandum di Intesa firmato tra Italia e Tunisia il 20 ottobre 2023", esclusivamente per lavoro subordinato non stagionale); n. 6.000 quote riservate a lavoratori dell'India (v. Accordo in materia di migrazione e mobilità sottoscritto il 2 novembre 2023 tra Italia e India, ed entrato in vigore il 1° aprile 2024);

- articolo 6, comma 5, lett. a)  e b)  e comma 6  : 4.150 quote destinate alle conversioni di permessi di soggiorno per lavoro stagionale e permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro UE in lavoro subordinato e autonomo; e Lavoro subordinato stagionale (art. 7)

> Allegato 3

- articolo 7, comma 1  : 23.000 quote per istanze di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero;

- articolo 7, comma 2, lett. a)  : (12.000 quote previste per Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria): n. 4.000 quote riservate a lavoratori dell'India (v. Accordo in materia di migrazione e mobilità sottoscritto il 2 novembre 2023 tra Italia e India, ed entrato in vigore il 1° aprile 2024);

- articolo 7, comma 2, lett. c)  : 50 quote per richieste di lavoro stagionale in favore di apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito;

- articolo 7, comma 3  : 1.000 quote per richieste di nulla osta al lavoro stagionale pluriennale;

- articolo 7, comma 4  : 30.000 quote riservate alle istanze di lavoro stagionale (anche pluriennale) nel settore agricolo provenienti dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro: Coldiretti, Cia, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative, Confederazione cooperative, Associazione Generale Cooperative Italiane);

- articolo 7, comma 5  : 5.700 quote riservate alle istanze di lavoro stagionale (anche pluriennale) nel settore turistico provenienti dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro: Associazione delle imprese del turismo all'aria aperta, Associazione imprenditori turistici balneari, Associazione italiana Confindustria Alberghi, ASSOHOTEL, Associazione imprenditori intrattenimento, ASSOTURISMO, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa, FAITA FEDERCAMPING, FEDERAGIT, FEDERALBERGHI, FEDERTURISMO, Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative e Confartigianato Imprese.

Le restanti quote non ripartite a livello territoriale con la presente nota, restano nella disponibilità di questa Direzione Generale, che provvederà con successiva nota ad assegnarle, sulla base delle specifiche richieste pervenute agli Sportelli Unici per l'immigrazione e che saranno segnalate alla scrivente dagli Ispettorati territoriali del lavoro.

Qualora vengano rilevate a livello territoriale quote significative non utilizzate, le stesse possono essere diversamente ripartite da questa Direzione Generale (trascorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dei click day fissati dal D.P.C.M. 19 gennaio 2024  ), sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo di quote previste all'art. 5 del DPCM in oggetto (v. art. 9, comma 2 del D.P.C.M. 27.09.2023).


 

Stefania CONGIA



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

 
- Allegato 2   -

 
- Allegato 3   -