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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
DECRETO 5 febbraio 2014
  Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale, per l'anno accademico 2014-2015.  
  Pubblicato in GU, n. 55 del 07/03/2014
  Vigente al 15/10/2024 


 
  urn:nir:ministero.istruzione.universita.ricerca:decreto:2014-02-05;nir-1

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686  "Norme di esecuzione del T.U. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3  ";

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241  , "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341  , "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104  , "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  , "Riordino della disciplina in materia sanitaria";

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264  , "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, gli articoli 1, commi 1, lettera a), e 4;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189  , "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" e, in particolare, l'art. 26;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  , "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, l'art. 154, commi 4 e 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334  , "Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , in materia di immigrazione";

Vista legge 14 luglio 2008, n. 121  "Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85  recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1 , commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244  " e, in particolare, l'art. 1, comma 5;

Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122  , art. 44, comma 3-bis, che integra l'art. 4 della citata legge n. 264, disponendo che la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera e' predisposta direttamente nella medesima lingua;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170  "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'art. 5, comma 4 ;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104  , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128  , recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

Visti i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2013, n. 47 "Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica", cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 dicembre 2013, n. 1059;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 novembre 2013, n. 986, e in particolare l'art. 2 , con cui si disciplinano le modalità per l'ammissione in sovrannumero negli anni accademici 2013-2014 e 2014-2015;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 gennaio 2014, n. 22, recante la composizione della Commissione incaricata della validazione dei test per le prove di accesso per l'anno accademico 2014-2015;

Viste le disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011, con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014 e successivi aggiornamenti;

Tenuto conto delle convenzioni stipulate tra la Scuola Superiore "S. Anna" di Pisa, l'Accademia Navale di Livorno, l'Accademia Militare di Modena, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e le Università di Bologna, di Modena-Reggio Emilia, di Napoli "Federico II" e di Pisa;

Visto il protocollo d'intesa tra il MIUR e Cambridge Assessment ESOL del 28 febbraio 2012 con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle università italiane;

Valutata l'opportunità di avvalersi del CINECA Consorzio Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione;

Vista la proposta definita nella riunione del 17 gennaio 2014 dal tavolo tecnico costituito ai fini della definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di accesso per l'a.a. 2014-2015 ai corsi ad accesso programmato con i rappresentanti del MIUR, dell'Osservatorio nazionale per la formazione medico specialistica, della Conferenza permanente delle facoltà e delle scuole di Medicina e Chirurgia, della conferenza dei Direttori di Dipartimento di medicina Veterinaria, della Conferenza delle Università italiane di Architettura, della Conferenza per l'ingegneria, del Consiglio Universitario nazionale, del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, della Conferenza delle Università italiane;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 gennaio 2014 dal Garante per la protezione dei dati personali;

Viste le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento allegate al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 luglio 2011;

Vista la mozione presentata dalla Conferenza nazionale universitaria delegati per la disabilita' (CNUDD) del 30 gennaio 2014;

Considerato che in attesa del perfezionamento delle procedure di determinazione del numero definitivo di posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Medicina Veterinaria, anche in relazione al fabbisogno che sarà comunicato dal Ministero della salute, si ritiene opportuno attribuire provvisoriamente a ciascun ateneo interessato dalla graduatoria nazionale un numero di posti rispettivamente pari all'80% di quelli attribuiti nell'a.a. 2013/14;

Considerato che, anche al fine di tenere conto di quanto espresso nei tavoli di programmazione dei posti e con specifico riferimento ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Veterinaria, si ritiene altresì opportuno verificare il possesso della certificazione europea rilasciata dalle EAEVE "European Association of Establishments of Veterinary Education";

Considerato che, in attesa del perfezionamento delle procedure di determinazione del numero definitivo di posti disponibili per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico finalizzati alla professione di architetto, si ritiene opportuno consentire a ciascun ateneo interessato dalla graduatoria nazionale di definire provvisoriamente un numero di posti che tenga conto dell'andamento delle immatricolazioni dell'anno accademico 2013-2014 in relazione ai posti assegnati nel medesimo anno e comunque, in attesa del decreto ministeriale di programmazione dei posti per l'a.a. 2014-2015, di stabilire provvisoriamente un numero di posti in misura non superiore all'80% dei posti assegnati nell'a.a. 2013-2014;

Considerato che con successivi decreti, e comunque in data antecedente a quella stabilita per l'iscrizione dei candidati alle prove di ammissione per i corsi di cui al presente decreto, sarà stabilito il numero definitivo di posti disponibili per ciascun corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico a livello di singolo ateneo;

Ritenuto di dover assicurare il tempestivo avvio delle attivita' didattiche dei corsi di laurea di cui al presente decreto con l'inizio dell'a.a. 2014-2015;

Ritenuto di definire, per l'anno accademico 2014-2015, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all' art. 1, comma 1, lettera a), della citata legge n. 264 del 1999  ;

Decreta:


   
  Art. 1 

Disposizioni generali

 
  1.  Per l'anno accademico 2014-2015, l'ammissione dei candidati ai corsi di laurea di cui all' art. 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999, n. 264  , previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del decreto ministeriale 47/2013 citato in premessa, avviene a seguito di superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
 
 
  Art. 2 

Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria

 
  1.  La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all' art. 26 della legge n. 189/2002  citata in premessa e i candidati non comunitari residenti all'estero, e' unica per entrambi i corsi ed e' di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa e' predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la relativa validazione.
 
  2.  Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.
 
  3.  La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: quattro (4) quesiti per l'argomento di cultura generale, ventitrè (23) di ragionamento logico, quindici (15) di biologia, dieci (10) di chimica e otto (8) di Fisica e Matematica.
 
  4.  La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento e' assegnato un tempo di 100 minuti.
 
  5.  I candidati allievi della Scuola Superiore "S. Anna" di Pisa che intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l'Università di Pisa, devono superare la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione nell'Università di Pisa all'atto del primo scorrimento.
 
 
  Art. 3 

Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua inglese

 
  1.  Le modalità, i contenuti della prova di accesso e i posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese sono definiti con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
 
 
  Art. 4 

Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina Veterinaria

 
  1.  La prova di ammissione per i candidati comunitari, per i candidati non comunitari ricompresi nell' art. 26 della legge n. 189/2002  citata in premessa e per i candidati extracomunitari residenti all'estero e' unica e di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa e' predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la successiva validazione.
 
  2.  La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: chimica; cultura generale e ragionamento logico; biologia; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: quattro (4) di cultura generale, ventitre' (23) di ragionamento logico, tredici (13) di biologia, quattordici (14) di chimica e sei (6) di Fisica e Matematica.
 
  3.  La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento e' assegnato un tempo di 100 minuti.
 
  4.  Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.
 
 
  Art. 5 

Prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di Architetto

 
  1.  La prova di ammissione per i candidati comunitari, per i candidati non comunitari ricompresi nell' art. 26 della legge n. 189/2002  citata in premessa e per i candidati extracomunitari residenti all'estero, e' unica ed e' di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa e' predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la relativa validazione.
 
  2.  La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; storia, disegno e rappresentazione; matematica e fisica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: quattro (4) quesiti di cultura generale, ventitrè (23) di ragionamento logico, quattordici (14) di storia, dieci (10) di disegno e rappresentazione e nove (9) di Fisica e Matematica.
 
  3.  La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento e' assegnato un tempo di 100 minuti.
 
  4.  Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.
 
 
  Art. 6 

Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, finalizzati alla formazione di Architetto con didattica prevalentemente erogata in lingua inglese

 
  1.  Nelle università in cui sono attivati corsi di studio organizzati anche in percorsi erogati prevalentemente in lingua inglese e su richiesta delle stesse, per l'a.a. 2014-15 la prova e' predisposta anche nella suddetta lingua.
 
  2.  La prova in inglese può essere svolta dai candidati comunitari e non comunitari, di cui all' art. 26 della legge n. 189/2002  citata in premessa, e dai candidati non comunitari residenti all'estero che esplicitino tale richiesta al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prova.
 
  3.  Sono ammessi ai percorsi erogati prevalentemente in lingua inglese i candidati di cui al comma 2  del presente articolo che hanno sostenuto e superato la prova di accesso in lingua inglese, secondo l'ordine del punteggio ottenuto, tenuto conto delle modalità riportate nel bando dell'Ateneo.
 
  4.  La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento e' assegnato un tempo di 100 minuti.
 
  5.  Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.
 
 
  Art. 7 

Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie

 
  1.  Per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, la prova di ammissione e' predisposta da ciascuna università ed e' identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun Ateneo.
 
  2.  Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso, ciascun ateneo e' tenuto a definire idonee procedure consentendo ai candidati di esprimere l'ordine di preferenza.
 
  3.  La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente art. 2, comma 3  , sulla base dei programmi di cui all'allegato A.
 
  4.  La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento e' assegnato un tempo di 100 minuti.
 
 
  Art. 8 

Accademie Militari

 
  1.  Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 non si applicano per i candidati allievi dell'Accademia Navale di Livorno, dell'Accademia Militare di Modena e della Accademia Aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente con le Università di Pisa, Bologna, di Modena-Reggio Emilia e di Napoli "Federico II" tenuto conto che i relativi bandi di concorso, secondo le intese intercorse con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla individuati con decreto interdirigenziale del Ministero della difesa in data 27 dicembre 2013 n. 275/1D con riferimento ai programmi parte integrante del presente decreto, e quindi, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l'accesso ai corsi di laurea magistrale previste dalla normativa che le disciplina.
 
 
  Art. 9 

Calendario delle prove di ammissione

 
  1.  La prova di ammissione ai corsi di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 si svolge presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario:
   Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana 8 aprile 2014;
   Medicina Veterinaria 9 aprile 2014;
   Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto 10 aprile 2014;
   Medicina e Chirurgia in lingua inglese 29 aprile 2014;
   Corsi di laurea delle professioni sanitarie 3 settembre 2014.
 
 
  Art. 10 

Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e Valutazione delle prove

 
  1.  Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 i candidati comunitari e non comunitari di cui all' art. 26 della legge n. 189/2002  nonchè, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito. Sono ammessi ai corsi i candidati appartenenti a tutte le predette categorie e che abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari a venti (20) punti.
 
  2.  I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all'estero, verranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all' art. 26 della legge 189 del 2002  , qualora previsto nei successivi specifici decreti di programmazione.
 
  3.  Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 sono attribuiti al massimo 90 punti e si tiene conto dei seguenti criteri:
   a) 1,5 punti per ogni risposta esatta;
   b) meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata;
   c) 0 punti per ogni risposta non data;
 
  4.  Per i corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 il Cineca, sulla base del punteggio, calcolato ai sensi del comma 3  , redige una graduatoria unica nazionale per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all' art. 26 della legge n. 189/2002  , secondo le procedure di cui all'allegato 2. La graduatoria per i candidati stranieri residenti all'estero e' definita dalle Università. Per i corsi di cui all' art. 7  le Università, sulla base del punteggio ottenuto nel test, calcolato ai sensi del comma 3  , redigono due distinte graduatorie, una per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all' art. 26 della legge n. 189/2002  , e l'altra per i candidati stranieri residenti all'estero.
 
  5.  In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri: per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica; per il corso di laurea magistrale in medicina veterinaria prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di chimica, ragionamento logico, cultura generale, biologia, fisica e matematica; per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, storia, disegno e rappresentazione, fisica e matematica. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
 
  6.  Fatto salvo quanto previsto dall'allegato 2, la graduatoria dei corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 si chiude alla data del 1 ottobre 2014. La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso al corso di laurea e di laurea magistrale in anni successivi a quello in cui si e' sostenuta la prova.
 
 
  Art. 11 

Candidati con disabilita' e candidati con diagnosi di DSA

 
  1.  Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con disabilita', a norma della legge n. 104 del 1992  e successive modificazioni.
 
  2.  I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n. 170/2010  citata in premessa, devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso. A tali candidati e' concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione, di cui ai precedenti articoli 2, 4, 5, 6 e 7.
 
 
  Art. 12 

Trasparenza delle fasi del procedimento

 
  1.  I bandi di concorso delle Università sono emanati con decreto rettorale entro il giorno 7 febbraio 2014 e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990  e successive modificazioni.
 
  2.  I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonchè le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686  , ove non diversamente disposto dagli atenei.
 
 
  Art. 13 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali

 
  1.  Ai sensi dell' art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  , viene predisposta l'informativa, di cui all'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato.
 
 
  Art. 14 

Posti disponibili

 
  1.  I posti relativi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico con la prova selettiva calendarizzata per i giorni 8, 9, 10 e 29 aprile 2014, destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all' art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189  , sono ripartiti fra le Università secondo la tabella dell'allegato 4 che costituisce parte integrante del presente decreto. Ai candidati stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali citate in premessa.
 
  2.  Fatto salvo quanto previsto in premessa e fermo restando il contingente minimo dei posti disponibili cui al comma 1  , con successivi decreti sarà determinata la programmazione in via definitiva.
 

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 5 febbraio 2014

Il Ministro: Carrozza



ALLEGATI:  
- Allegato n. 1   -

 

Prova di ammissione per i corsi di laurea e laurea magistrale cui agli articoli 2, 4, 5 e 6

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale del CINECA Consorzio Interuniversitario per le procedure di iscrizione on line al test. Il Cineca è

incaricato altresì della predisposizione dei plichi destinati a ciascun candidato, in numero corrispondente alla stima dei partecipanti risultante dalle iscrizioni, aumentata del cinque per cento, contenenti il materiale relativo alle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria, nonché ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto. Il CINECA provvede anche alla stampa di "fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte" in numero pari ai plichi predisposti per ciascun Ateneo, nonché alla realizzazione di un filmato che viene pubblicato sul sito del MIUR al fine di consentire alle Commissioni d'aula e ai singoli partecipanti di conoscere le varie fasi che attengono alla prova di ammissione.

2. E' affidato al CINECA l'incarico di determinare il punteggio relativo ad ogni modulo di risposte fornite dai candidati alle prove di ammissione.

3. Gli Atenei provvedono, secondo le indicazioni che verranno comunicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), al ritiro presso la sede del CINECA - alla presenza della rappresentanza del MIUR - delle scatole sigillate in cui sono contenuti i plichi destinati ai candidati che partecipano alle prove, nonché della scatola/e contenente i "fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte".

4. A decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione. La o le scatole contenenti i "fogli di istruzione alla compilazione di risposte" sono messe a disposizione della Commissione anche prima dell'effettuazione della prova.

5. In ciascuna giornata d'esame, prima dell'inizio della prova, il Presidente della Commissione d'aula o il responsabile d'aula sorteggia due studenti fra i candidati presenti in aula e verifica con loro l'integrità delle scatole; provvede quindi all'apertura delle stesse e alla distribuzione dei plichi in relazione al numero dei partecipanti; consegna a ciascun candidato il "foglio di istruzione alla compilazione del modulo risposte". Ha cura di redigere, quindi, una dichiarazione dalla quale risulti l'integrità delle scatole, il numero dei plichi assegnati e il numero di quelli eventualmente non utilizzati. Tale dichiarazione è sottoscritta a margine anche dai due studenti sorteggiati.

6. Nel caso in cui uno o più candidati segnalino eventuali irregolarità in merito al plico ricevuto, il Presidente della Commissione d'aula o il responsabile d'aula ne verifica l'attendibilità e, se necessario, provvede alla sostituzione del plico stesso.

Detta operazione deve risultare a verbale d'aula unitamente alle relative motivazioni.

I plichi sostituiti non sono da considerare materiale di scarto, ma devono essere restituiti nella stessa giornata d'esame unitamente al materiale descritto al successivo punto 11.

7. Ogni plico contiene:

a) una scheda anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca;

b) i quesiti relativi alla prova di ammissione;

c) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sulla scheda anagrafica;

d) un foglio sul quale risultano prestampati

1. il codice identificativo della prova;

2. l'indirizzo del sito web del MIUR (http://accessoprogrammato.miur.it);

3. le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito.

e) una busta vuota, provvista di finestra trasparente.

8. La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno solo dei documenti indicati ai punti b), c) e d) comporta la sostituzione integrale del plico in quanto contraddistinti dal medesimo codice identificativo. Non si provvede alla sostituzione del modulo anagrafica e, conseguentemente dell'intero plico, nel caso il candidato apporti correzioni o segni sullo stesso modulo a meno che non si creino difficoltà di identificazione del candidato: ciò in quanto trattasi di documento che rimane agli atti dell'Ateneo.

9. I bandi di concorso, predisposti dagli Atenei, devono indicare che:

a) A decorrere dal 12 febbraio all'11 marzo 2014 i candidati si iscrivono alla prova di ammissione esclusivamente attraverso la procedura presente nel portale www.universitaly.it. Il pagamento avviene secondo le modalità previste dall'Ateneo in cui si sostiene la prova. Il pagamento non accompagnato dalla ricevuta dell'iscrizione on line non dà diritto alla partecipazione alla prova.

b) La sede indicata dal candidato come prima preferenza di assegnazione è quella in cui dovrà essere sostenuta la prova.

c) L'immatricolazione ai predetti corsi di laurea magistrale è disposta in relazione alla collocazione in graduatoria di merito che viene redatta tenuto conto dei posti definiti per ciascuno dei corsi di laurea e delle opzioni espresse.

d) I candidati, in caso di utilizzo di più aule, vengono distribuiti per età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli;

e) Per la compilazione del modulo risposte deve essere utilizzata una penna nera;

f) E' fatto divieto di introdurre nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione similare, a pena di annullamento della prova;

g) Lo studente deve obbligatoriamente compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla;

h) E' offerta la possibilità di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già

data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio;

i) Il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una piccola figura circolare che lo studente, per dare certezza della volontà di non rispondere, deve barrare. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile; se il candidato non appone alcun segno nelle caselle di risposta anche se non annerisce la figura circolare la risposta è considerata non data;

j) Il candidato deve annullare, barrando l'intero foglio e annerendo il codice a barre, il secondo modulo di risposte non destinato al CINECA;

k) Il candidato, a conclusione della prova, deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota provvista di finestra trasparente il solo modulo risposte destinato al CINECA per la determinazione del punteggio, provvedendo al momento della consegna alla sua chiusura.;

l) Il candidato deve conservare il foglio contenuto nel plico sul quale risultano prestampati il codice identificativo della prova, l'indirizzo del sito web del MIUR (http://accessoprogrammato.miur.it), le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito;

m) E'consentito lasciare l'aula solo trenta minuti prima della conclusione della prova.

n) I bandi devono precisare, inoltre, che le prove sono soggette ad annullamento da parte della Commissione d'aula, qualora i. venga inserita la scheda anagrafica nella busta destinata al CINECA;

ii. la busta contenente il modulo risposte o il modulo stesso risultino firmati o contrassegnati dal candidato o da un componente della Commissione;

In tali casi, il CINECA non determina il relativo punteggio.

10. Il Presidente della Commissione d'aula o il responsabile d'aula, al momento della consegna dei moduli risposta, ed in presenza di ciascun candidato, deve trattenere, perché sia conservato dall'Università, sia ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso ai documenti il seguente materiale:

1. il secondo modulo di risposte non utilizzato e annullato dal candidato;

2. i fogli in cui risultano stampati i quesiti relativi alla prova;

3. la scheda anagrafica.

Al termine di ciascuna prova, provvede inoltre a:

a) inserire tutte le buste contenenti il modulo di risposte, in uno o più contenitori che devono essere chiusi alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l'integrità delle scatole o, comunque di altri due candidati estratti a sorte;

b) apporre una firma sui lembi di chiusura del o dei contenitori;

c) invitare i due studenti a firmare sugli stessi lembi;

d) confezionare altri contenitori in cui racchiudere: i plichi aperti perché oggetto di sostituzione; la dichiarazione di cui al punto 5 e la copia del o dei verbali d'aula qualora, nel corso della prova, si siano verificate situazioni degne di essere descritte in quanto influenti sul suo regolare svolgimento o, nel caso si fosse reso necessario sostituire dei plichi.

11. Ogni Università, a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, consegna presso la sede del CINECA, alla rappresentanza del MIUR il materiale di cui al punto 10, lettera a) e quello di cui alla lettera d). Le Università con sede nelle Isole, tenuto conto delle oggettive difficoltà delle vie di comunicazione, sono autorizzate alla consegna del materiale sopra indicato, entro le 24 ore successive alla conclusione di ogni singola prova di ammissione.

12. Il responsabile del procedimento (o suo delegato) delle Università assiste alle operazioni di scansione e conteggio dei moduli validi delle risposte, presso la sede del CINECA, e provvede contestualmente al loro ritiro, in modo che tutti i documenti relativi al singolo candidato siano conservati agli atti.

13. La rappresentanza del MIUR presso il CINECA, verificato che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto, autorizza il Consorzio stesso alla determinazione del punteggio di ciascun elaborato. Qualora vengano riscontrate situazioni anomale, la determinazione del punteggio è sospesa in attesa delle determinazioni della Amministrazione di appartenenza.

14. Il Ministero, tramite il CINECA, pubblica secondo il codice identificativo della prova sul sito http://accessoprogrammato.miur.it, nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, garantendo l'anonimato dei candidati, esclusivamente il punteggio in ordine decrescente ottenuto dai candidati. Tali dati restano disponibili sul sito pubblico fino alla conclusione delle procedure. Consente poi ai candidati, attraverso le chiavi personali (username e password), di accedere ad un'area riservata dello stesso sito per visualizzare, unitamente ai predetti dati, l'immagine del proprio elaborato contraddistinto dal codice identificativo. Autorizza il CINECA alla trasmissione telematica, attraverso il sito riservato di ogni Ateneo, dei codici identificativi e dei relativi punteggi ottenuti dai candidati.


 
 
- Allegato n.2   -

 

(Procedure per l'iscrizione, l'accesso ai risultati e lo scorrimento della graduatoria)

1. Ciascun candidato deve presentare la richiesta di partecipazione al test selettivo per l'accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 esclusivamente in modalità on - line attraverso il portale Universitaly ( www.universitaly.it ). L'iscrizione on line è attiva dal giorno 12 febbraio 2014 e si chiude inderogabilmente alle ore 15.00 (GMT+1) del giorno 11 marzo 2014. Il perfezionamento dell'iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione al test secondo le procedure indicate dall'Università in cui il candidato sostiene la prova. Tale procedura di pagamento deve in ogni caso concludersi entro il 18 marzo 2014. Le Università inviano entro e non oltre il 25 marzo 2014 al CINECA e tramite il sito riservato, l'elenco degli studenti che hanno perfezionato l'iscrizione al test attraverso il pagamento del relativo contributo.

2. Al momento dell'iscrizione on line al test il candidato, attraverso l'apposita procedura informatica e a seguito di registrazione fornisce le seguenti informazioni (tutti i dati con asterisco sono obbligatori):

Cognome

Nome

Paese di nascita

Provincia di nascita

Città di nascita

Data Nascita

Sesso

Cittadinanza

Codice Fiscale

email

Tipo Documento

Numero Documento

Rilasciato da

Valido dal al

Residenza:

Paese

Provincia

Località

C.A.P.

Indirizzo

Telefono Cellulare (a)

Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale di riferimento e alla successiva immatricolazione.

L'informazione di cui alla nota (a) deve essere inserita in caso di assenza di indirizzo e-mail esclusivamente al fine di fornire comunicazioni inerenti le procedure di selezione.

3. All'atto dell'iscrizione al test il candidato deve contestualmente indicare:

a) in ordine di preferenza le sedi per cui intende concorrere, fatto salvo quanto previsto al successivo punto b). Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili successivamente alle ore 15.00 (GMT+1) dell'11 marzo 2014. Farà fede in ogni caso l'ultima "conferma" espressa dal candidato entro tale termine.

Per prima preferenza utile si intende, nell'ordine delle preferenze indicate, l'opzione migliore relativa alla sede e al corso in cui il candidato, in base al punteggio ottenuto e al numero dei posti disponibili, risulta immatricolabile.

b) Il candidato è in ogni caso obbligato a sostenere il test nella sede indicata come "prima scelta".

4. Il giorno della prova il candidato riceve nel plico di cui al punto 7 dell'allegato 1, un foglio da conservare sul quale risultano prestampati:

a) il codice identificativo della prova;

b) l'indirizzo del sito web del MIUR: http://accessoprogrammato.miur.it c) le chiavi personali (username e password) che gli consentiranno di accedere all'area riservata del sito.

5. Nei giorni di seguito indicati il CINECA, per conto del MIUR, pubblica secondo il codice identificativo della prova sul sito: http://accessoprogrammato.miur.it , nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, garantendo l'anonimato, esclusivamente il punteggio in ordine decrescente ottenuto dai candidati.

Prova selettivaData pubblicazione dei risultati del test
Medicina e Chirurgia - Odontoiatria22 aprile 2014
Veterinaria23 aprile 2014
Architettura24 aprile 2014

Tali dati restano disponibili sul sito pubblico fino alla conclusione delle procedure.

6. A decorrere dal giorno della pubblicazione dei risultati, nell'area riservata del sito http://accessoprogrammato.miur.it , i candidati, utilizzando le chiavi di accesso personali di cui al punto 4, possono prendere visione dell'immagine del proprio elaborato e dei predetti punteggi, corrispondenti a ciascun codice.

7. Entro il giorno 5 maggio 2014 il CINECA acquisisce dai responsabili del procedimento delle Università, attraverso un sito web riservato, realizzato per esse dallo stesso Consorzio quale unico mezzo di comunicazione, i dati identificativi di ogni studente tratti dal modulo anagrafica.

8. Il giorno 12 maggio 2014 viene pubblicata, nell'area del sito riservato agli studenti, la graduatoria nazionale di merito nominativa.

9. Il candidato che ad ogni scorrimento di graduatoria:

a) rientri nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta ASSEGNATO ed è tenuto ad immatricolarsi presso la sede e il corso ASSEGNATO entro i termini stabiliti al punto 11.

In caso di mancato rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto all'immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo;

b) non rientri nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta PRENOTATO su una scelta successiva. In tal caso il candidato può comunque immatricolarsi nella sede e nel corso nei termini stabili al punto 11, ovvero attendere che a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria, si rendano eventualmente disponibili dei posti relativi alle preferenze migliori indicate. Qualora il candidato PRENOTATO si immatricoli, si annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse.

10. Il giorno 20 maggio 2014, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le Università, sull'area riservata agli studenti sono pubblicati i nominativi di coloro che risultano ASSEGNATI o PRENOTATI al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile e viene fornito a ciascun Ateneo l'elenco di tali candidati.

11. I candidati ASSEGNATI devono provvedere all'immatricolazione presso gli Atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. I candidati PRENOTATI possono provvedere all'immatricolazione presso gli Atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. Al fine di consentire l'adeguata gestione della graduatoria nazionale è in ogni caso stabilito, sia per i candidati ASSEGNATI, sia per i candidati PRENOTATI che esercitino tale possibilità con riferimento allo specifico scorrimento, un termine massimo di 4 (quattro) giorni per immatricolarsi, incluso il giorno dello scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato ed i festivi. La mancata immatricolazione dei candidati ASSEGNATI comporta la rinuncia alla stessa se non esercitata nel termine di 4 giorni secondo quanto sopra riportato. Fatto salvo quanto previsto al punto 16, i candidati PRENOTATI che non esercitano tale possibilità non decadono dalla graduatoria. Prima dell'acquisizione del titolo di scuola secondaria superiore o della definizione da parte degli atenei del manifesto delle tasse e contributi per l'a.a. 2014/15, l'immatricolazione da parte dei candidati ASSEGNATI o PRENOTATI deve intendersi "sotto condizione" ed avviene a seguito del pagamento della tassa minima di cui al DM 3 febbraio 2014, n.73. Tale importo sarà successivamente integrato da parte del candidato all'atto del perfezionamento dell'immatricolazione secondo le modalità stabilite dall'ateneo. La tassa minima di iscrizione sarà rimborsabile solo a coloro che al termine dell'anno scolastico 2013/14 non avranno conseguito il titolo di diploma di scuola secondaria di secondo grado.

12. Entro 5 giorni (7 esclusivamente per il primo scorrimento) dal termine di cui al punto 11, e comunque entro le ore 12 del quinto giorno (settimo esclusivamente per il primo scorrimento), ogni Università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati.

13. Agli atenei è consentito procedere all'iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo, esclusivamente a seguito di riconoscimento dei relativi crediti, nonché della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione rispetto ai posti attribuiti della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. Tali procedure, al pari delle rinunce successive all'immatricolazione, comportano lo "scorrimento" della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile, solo se comunicate fin quando sono ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo ateneo.

Eventuali ulteriori richieste di passaggio o di rinuncia successive alla copertura di tutti i posti del corso non determinano nuovi scorrimenti di graduatoria.

14. Le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento crediti da parte dell'Ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione. Non sono ricomprese in questa fattispecie le iscrizioni in sovrannumero previste dal Decreto Ministeriale 29 novembre 2013 n. 986. Ai fini di cui ai punti 13 e 14 non è richiesto il superamento del test esclusivamente a coloro che sono già iscritti ai medesimi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in altra sede universitaria italiana.

15. Il CINECA, ricevute le comunicazioni di cui al punto 12, procede, in relazione alla posizione di merito ed alle preferenze espresse, alla pubblicazione delle nuove assegnazioni dei candidati con le procedure indicate dai punti da 11 a 13 fino al termine di chiusura della graduatoria di cui all'articolo 10, comma 6 fissato al 1 ottobre 2014.

16. Alla data del 1 ottobre 2014 tutti i candidati in posizione utile in graduatoria con lo status di "assegnato" o "prenotato" e non ancora immatricolati all'esito delle procedure previste dai punti 11 a 13 sono tenuti ad immatricolarsi entro il termine del 6 ottobre 2014. In caso di mancato rispetto dei termini, i candidati decadono dal diritto all'immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo.

17. Dal giorno 12 febbraio 2014 per le informazioni connesse alle procedure on-line e alle fasi di assegnazione dei posti, sarà attivo presso il CINECA un call center 051/6171959 con il seguente orario: lunedì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00.


 
 
- Allegato n.3   -

 

Informativa ai sensi dell' art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196  "Codice in materia di protezione dei dati personali"

1. Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla determinazione del punteggio, corrispondente a ciascun codice identificativo univoco, conseguito a seguito dello svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria e di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto.

Le prove di ammissione sono previste dall' articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264  recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, che all'articolo 1, comma 1, lettera a) stabilisce quali siano i corsi soggetti alla programmazione nazionale per le relative immatricolazioni.

2. Modalità del trattamento e soggetti interessati.

Il trattamento dei dati personali, forniti anche nell'ambito delle procedure di iscrizione on-line al test, per conto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca - è curato, in base ad una procedura informatizzata, dal CINECA Consorzio interuniversitario, nella persona del Direttore e da unità designate dallo stesso Direttore tra il personale del medesimo Consorzio. I soggetti indicati ricevono dai responsabili delle Università, presente un rappresentante del MIUR, in buste sigillate, gli elaborati degli studenti contrassegnati da un codice identificativo univoco.

Il CINECA, attraverso un sito web riservato, realizzato per ciascun Ateneo dallo stesso Consorzio riceve dai responsabili del procedimento di ciascuna università, nominati dai Rettori, i dati personali degli studenti, quali risultano sul modulo anagrafica, ovvero il codice identificativo, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.

CINECA, pubblica sul proprio sito (http://accessoprogrammato.miur.it), nel rispetto dell'anonimato degli studenti di cui alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la determinazione del punteggio riferito ai singoli argomenti d'esame e al totale complessivo, nonché l'indicazione del corso e della sede prescelti da ciascun partecipante.

Le fasi successive a tale pubblicazione, ivi compresa la pubblicazione della graduatoria nominativa, possono essere seguite dagli studenti accedendo all'area riservata dello stesso sito attraverso l'utilizzo delle chiavi personali (username e password) loro assegnate all'atto della prova.

3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei dati personali, salvo quanto previsto al punto 2 dell'allegato 2, è obbligatorio per l'attribuzione del punteggio e della posizione in graduatoria con eventuale assegnazione presso una delle sedi prescelte ai fini della immatricolazione da parte degli Atenei. Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale di riferimento e alla successiva immatricolazione. La mancata acquisizione dei dati comporta l'esclusione dalla graduatoria.

4. Titolare del trattamento dei dati:

E' titolare del trattamento dei dati, in relazione alla determinazione del punteggio conseguito, corrispondente a ciascun codice identificativo della prova il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca cui ci si può rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art.7 del d.lgs.

196/2003.

5. Responsabile del trattamento dei dati per quanto attiene al MIUR:

a) Il CINECA, designato dal Titolare del trattamento dei dati;

b) Unità di personale del CINECA, designati dal Direttore del Consorzio stesso, in qualità

di incaricati del trattamento dei dati.

6. Diritti di cui all'art. 7 del d.lg. 196/2003:

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) . L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell' articolo 5, comma 2  ;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

7. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

8. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché

pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.


 
 
- Allegato 4   -

 
- Allegato A   -

 
- Allegato B   -