Regione Toscana
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
DECRETO 24 aprile 2013, n. 334
  Modalita' e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale - anno accademico 2013/2014.  
 
  Vigente al 15/10/2024 


 
  urn:nir:ministero.istruzione.universita.ricerca:decreto:2013-04-24;334

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121  «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85  recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1 , commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244  » e, in particolare, l' art. 1, comma 5  ;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  «Riordino della disciplina in materia sanitaria»;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264  «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a)   e 4  ;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 «Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica»;

Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122  , art. 44, comma 3-bis  , che integra l'art. 4 della citata legge n. 264 disponendo che la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera e' predisposta direttamente nella medesima lingua;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341  «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270  «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2009 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004  , le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189  «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» e, in particolare, l' art. 26  ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334  «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , in materia di immigrazione»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104  «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170  «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» e, in particolare l' articolo 5, comma 4  ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686  «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3  »;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241  «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche;

Tenuto conto delle convenzioni stipulate tra la Scuola superiore «S. Anna» di Pisa, l'Accademia navale di Livorno, l'Accademia militare di Modena, l'Accademia aeronautica di Pozzuoli e le Universita' di Bologna, di Modena-Reggio Emilia, di Napoli «Federico II» e di Pisa;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare, l'art. 154, comma 4 e 5;

Visti i criteri di riferimento di cui al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21  «Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici dei candidati ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato, di cui all' art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264  a norma dell'articolo 2, comma 1 , lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1  »;

Visto il protocollo d'intesa tra il MIUR e Cambridge Assessment ESOL del 28 febbraio 2012 con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle universita' italiane;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2013, n. 304, recante la composizione della commissione incaricata della validazione dei test per le prove di accesso per l'A.A. 2013-2014;

Vista la proposta adottata nella riunione dell'8 aprile 2013 dal tavolo tecnico costituito ai fini della definizione dei posti disponibili per l'A.A. 2013-14 sui corsi ad accesso programmato dell'area sanitaria con i rappresentanti del MIUR, Ministero della salute, regioni, Conferenza dei presidi delle facolta' interessate, ANVUR e ordini professionali dei medici, odontoiatri e medici veterinari;

Visto quanto contenuto nel decreto del Ministro del 19 aprile 2013, n. 300, relativamente all'Universita' San Raffaele;

Valutata l'opportunita' di avvalersi del CINECA Consorzio interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione;

Visto il parere favorevole espresso in data 11 aprile 2013 dal Garante per la protezione dei dati personali;

Ritenuto di definire, per l'anno accademico 2013-2014, le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all' art. 1, comma 1, lettera a) della citata legge n. 264/1999  proseguendo ed ampliando la sperimentazione avviata nel precedente anno accademico;

Tenuto conto della calendarizzazione delle prove suddette comunicata con avviso del 14 febbraio 2013; Ravvisata la necessita' di determinare in via provvisoria il numero di posti disponibili per ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico a livello di singolo ateneo al fine di consentire la tempestiva adozione dei bandi da parte degli atenei relativamente ai corsi di cui sopra;

Decreta:

ADOTTA

il seguente regolamento:


   
  Art. 1 

Disposizioni generali

 
  1.  Per l'anno accademico 2013-2014, l'ammissione dei candidati ai corsi di laurea di cui all' art. 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999, n. 264  , previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del decreto ministeriale n. 47/2013 citato in premessa, avviene a seguito di superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
 
 
  Art. 2 

Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria

 
  1.  La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all' art. 26 della legge n. 189/2002  citata in premessa e i candidati non comunitari residenti all'estero, e' unica per entrambi i corsi ed e' di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa e' predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambrige Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la relativa validazione.
 
  2.  Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.
 
  3.  La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: cinque (5) quesiti per l'argomento di cultura generale, venticinque (25) di ragionamento logico, quattordici (14) di biologia, otto (8) di chimica e otto (8) di fisica e matematica.
 
  4.  La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento e' assegnato un tempo di 90 minuti.
 
  5.  I candidati allievi della Scuola superiore «S. Anna» di Pisa, i quali intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l'Universita' di Pisa, devono superare la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione nell'Universita' di Pisa all'atto del primo scorrimento.
 
 
  Art. 3 

Corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia in lingua inglese

 
  1.  Le modalita' e i contenuti della prova di accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua inglese sono definite dal decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 109  .
 
 
  Art. 4 

Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina veterinaria

 
  1.  La prova di ammissione per i candidati comunitari, per i candidati non comunitari ricompresi nell' art. 26 della legge n. 189/2002  citata in premessa e per i candidati extracomunitari residenti all'estero e' unica e di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa e' predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambrige Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la successiva validazione.
 
  2.  La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: chimica; cultura generale e ragionamento logico; biologia; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: cinque (5) quesiti di cultura generale e venticinque (25) di ragionamento logico; dodici (12) quesiti di biologia, dodici (12) di chimica e sei (6) di fisica e matematica.
 
  3.  La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento e' assegnato un tempo di 90 minuti.
 
  4.  Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.
 
 
  Art. 5 

Prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto

 
  1.  La prova di ammissione per i candidati comunitari, per i candidati non comunitari ricompresi nell' art. 26 della legge n. 189/2002  citata in premessa e per i candidati extracomunitari residenti all'estero, e' unica ed e' di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa e' predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambrige Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la relativa validazione.
 
  2.  La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; storia, disegno e rappresentazione; matematica e fisica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: cinque (5) quesiti di cultura generale e venticinque (25) di ragionamento logico, dodici (12) di storia, dieci (10) di disegno e rappresentazione e otto (8) di matematica e fisica.
 
  3.  La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento e' assegnato un tempo di 90 minuti.
 
  4.  Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.
 
 
  Art. 6 

Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, finalizzati alla formazione di architetto con didattica prevalentemente erogata in lingua inglese

 
  1.  Nelle universita' in cui sono attivati corsi di studio organizzati anche in percorsi erogati prevalentemente in lingua inglese e su richiesta delle stesse, per l'A.A. 2013-14 la prova e' predisposta anche nella suddetta lingua.
 
  2.  La prova in inglese puo' essere svolta dai candidati comunitari e non comunitari, di cui all' art. 26 della legge n. 189/2002  citata in premessa, e dai candidati non comunitari residenti all'estero che esplicitino tale richiesta al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prova.
 
  3.  Sono ammessi ai percorsi erogati prevalentemente in lingua inglese i candidati di cui al comma 2  del presente articolo che hanno sostenuto e superato la prova di accesso in lingua inglese, secondo l'ordine del punteggio ottenuto, tenuto conto delle modalita' riportate nel bando dell'ateneo.
 
  4.  La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento e' assegnato un tempo di 90 minuti.
 
  5.  Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.
 
 
  Art. 7 

Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie

 
  1.  Per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, la prova di ammissione e' predisposta da ciascuna universita' ed e' identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun Ateneo.
 
  2.  Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso, ciascun ateneo e' tenuto a definire idonee procedure consentendo ai candidati di esprimere l'ordine di preferenza.
 
  3.  La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al articolo 2, comma 3  , sulla base dei programmi di cui all'allegato A.
 
  4.  La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento e' assegnato un tempo di 90 minuti.
 
 
  Art. 8 

Accademie militari

 
  1.  Le disposizioni di cui agli articoli 2   e 4  non si applicano per i candidati allievi dell'Accademia navale di Livorno, dell'Accademia militare di Modena e della Accademia aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente con le Universita' di Pisa, Bologna, di Modena-Reggio Emilia e di Napoli «Federico II» tenuto conto che i relativi bandi di concorso, gia' emanati in vista del prossimo anno accademico secondo le intese intercorse con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla individuati con l'annuale decreto interdirigenziale del Ministero della difesa con riferimento ai programmi parte integrante del presente decreto, e quindi, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l'accesso ai corsi di laurea magistrale previste dalla normativa che le disciplina.
 
 
  Art. 9 

Calendario delle prove di ammissione

 
  1.  La prova di ammissione ai corsi di cui agli articoli 2  , 4  , 5  , 6   e 7  si svolge presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario: medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana: 23 luglio 2013; medicina veterinaria: 24 luglio 2013; corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto: 25 luglio 2013; corsi di laurea delle professioni sanitarie: 4 settembre 2013.
 
 
  Art. 10 

Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove

 
  1.  Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di cui agli articoli 2  , 4  , 5   e 6  i candidati comunitari e non comunitari di cui all' art. 26 della legge n. 189/2002  nonche', nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito. Sono ammessi ai corsi i candidati appartenenti a tutte le predette categorie e che abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari a venti (20) punti.
 
  2.  I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all'estero, verranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all' art. 26 della legge n. 189 del 2002  , qualora previsto nei successivi specifici decreti di programmazione.
 
  3.  Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2  , 4  , 5  , 6  e 7  si tiene conto dei seguenti criteri:(1)
   a) valutazione del test (max 90 punti): 1,5 punti per ogni risposta esatta; meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta non data;
   b)  valutazione del percorso scolastico (max 10 punti). Il punteggio viene attribuito esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto un voto di maturita' almeno pari a 80/100, rapportato alla distribuzione in percentili dei voti ottenuti dagli studenti che hanno conseguito la maturita' nella stessa scuola nell'anno scolastico 2011/12. Per i soli corsi di cui all'articolo 7 , il punteggio e' attribuito dalle singole universita' secondo criteri autonomamente determinati nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 . Per gli studenti stranieri comunitari e non comunitari, di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premessa che hanno conseguito il titolo all'estero, il voto di maturita' viene convertito con i criteri di cui all'allegato 2 e rapportato alla distribuzione dei voti di diploma degli studenti di tutte le scuole secondarie superiori italiane nell'anno scolastico 2011/12. Qualora il candidato provenga da una scuola non attiva sul territorio nazionale nell'anno scolastico 2011/12 e non presente nell'anagrafe della Scuola, i percentili di riferimento sono calcolati in relazione alla distribuzione dei voti di diploma degli studenti di tutte le scuole secondarie superiori dell'anno scolastico 2011/12 della provincia in cui aveva sede la scuola frequentata.
Voto di maturita' Punteggio
voto = 95° percentile10 punti
90° percentile = voto < 95° percentile8 punti
85° percentile = voto < 90° percentile 6 punti
80° percentile = voto < 85° percentile 4 punti
 
  4.  Il punteggio totale e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui al comma 3 , lettere a) e b). Il criterio di cui alla lettera b) e' utilizzato esclusivamente se il candidato ha ottenuto un punteggio pari o superiore a 20 punti nel test, come previsto dal comma 1  .
 
  5.  In caso di dichiarazione errata o non veritiera relativamente al voto di maturita' di cui alla lettera b) e al possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, il candidato e' escluso dalla graduatoria o, se gia' immatricolato, decade dall'iscrizione anche se ha gia' sostenuto esami.
 
  6.  Per i corsi di cui agli articoli 2  , 4  , 5   e 6  il Cineca, sulla base del punteggio totale, calcolato ai sensi del comma 3  , redige due distinte graduatorie nazionali, una per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all' art. 26 della legge n. 189/2002  , e l'altra per i candidati stranieri residenti all'estero, secondo le procedure di cui all'allegato 2. Per i corsi di cui all' articolo 7  le universita', sulla base del punteggio totale, calcolato ai sensi del comma 3  , redigono due distinte graduatorie, una per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all' art. 26 della legge n. 189/2002  , e l'altra per i candidati stranieri residenti all'estero, secondo le procedure di cui all'allegato 2. In caso di parita' di punteggio, nell'ordine della graduatoria prevale il candidato che ha riportato il maggior punteggio nel test. In caso di ulteriore parita': per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica; per il corso di laurea magistrale in medicina veterinaria prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di chimica, cultura generale e ragionamento logico, biologia, fisica e matematica; per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica. In caso di ulteriore parita', prevale il candidato che sia anagraficamente piu' giovane.
 
  7.  La graduatoria si chiude con provvedimento ministeriale. La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso al corso di laurea e di laurea magistrale in anni successivi a quello in cui si e' sostenuta la prova.
 
 
  Art. 11 

Candidati in situazione di handicap e candidati con diagnosi di DSA

 
  1.  Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della legge n. 104 del 1992  e successive modificazioni.
 
  2.  Per quanto attiene ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge n. 170/2010  citata in premessa, e' concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in piu' rispetto a quello definito per le prove di ammissione, di cui ai precedenti articoli 2  , 4  , 5  , 6   e 7  .
 
 
  Art. 12 

Trasparenza delle fasi del procedimento

 
  1.  I bandi di concorso delle universita' sono emanati con decreto rettorale entro il giorno 6 maggio 2013 e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990  e successive modificazioni.
 
  2.  I bandi di concorso definiscono le modalita' relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identita' dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonche' le modalita' in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686  , ove non diversamente disposto dagli atenei.
 
 
  Art. 13 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali

 
  1.  Ai sensi dell' art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  , viene predisposta l'informativa, di cui all'allegato n. 3 che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalita' e le modalita' del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato.
 
 
  Art. 14 

Posti disponibili

 
  1.  I posti relativi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico con la prova selettiva calendarizzata per i giorni 23, 24 e 25 luglio 2013, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all' art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189  , sono ripartiti fra le universita' secondo la tabella dell'allegato 4 che costituisce parte integrante del presente decreto. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2011 citate in premessa.
 
  2.  Fatto salvo quanto previsto in premessa e fermo restando il contingente minimo dei posti disponibili cui al comma 1  , con successivi decreti sara' determinata la programmazione in via definitiva.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

 

Roma, 24 aprile 2013

Il Ministro: Profumo



ALLEGATI:  
- Allegato   -

 
 

Note della redazione

 - 

(1) I voti di maturita' riferiti ai percentili di riferimento sono pubblicati sul sito del Ministero entro il 31 maggio 2013. Qualora a intervalli percentili diversi corrisponda lo stesso voto di maturita', al candidato viene attribuito il punteggio medio dei rispettivi intervalli percentili.