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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 7 maggio 2015, n. 3903
  Organizzazione del contingente dei Corpi civili di pace, ai sensi dell' articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n.147  .  
  Pubblicato in GU, n. 115 del 20/05/2015
  Vigente al 15/10/2024 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:decreto:2015-05-07;3903

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147  (legge di stabilità 2014), e in particolare l' articolo 1, comma 253  , recante l'istituzione in via sperimentale di un contingente di corpi civili di pace;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64  , recante istituzione del servizio civile nazionale, e in particolare l' articolo 1, comma 1, lettera c)  ;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77  , recante disciplina del servizio civile nazionale, e in particolare l' articolo 12  , relativo al servizio civile all'estero;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125  , recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18  , recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  , e in particolare l' articolo 12  , che attribuisce al Ministero degli affari esteri la competenza alla tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero;

Visto il Rapporto del Segretario generale delle Nazioni Unite «Un'Agenda per la Pace» (doc. A/47/277, 17 June 1992);

Vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite «sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le liberta' fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti (doc. A/RES/53/144, 8 March 1999), in particolare l'articolo 1 : "Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, di promuovere e lottare per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale ed internazionale"»;

Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo del 10 febbraio 1999 sull'istituzione di un Corpo di pace civile europeo;

Vista la Comunicazione della Commissione europea COM (2001) 211 sulla prevenzione dei conflitti;

Vista la Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2001 sulla prevenzione dei conflitti;

Visto il «Programma UE per la prevenzione dei conflitti violenti» (Consiglio europeo, Conclusioni della Presidenza, Göteborg, 15 e 16 giugno 2001);

Viste le «Recommendations for Enhancing Co-operation with Non-Governmental Organisations (NGOs) and Civil Society Organisations (CSOs) in the Framework of EU Civilian Crisis Management and Conflict Prevention», elaborate dal Comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi dell'Unione Europea (Council of European Union, doc. 15741/06, Brussels, 23 November 2006);

Visto l'Obiettivo Civile Primario 2010 del Consiglio dell'Unione Europea (Council of European Union, doc. 14823/07, Brussels, 19 November 2007);

Visto il Regolamento (UE) N. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace;

Considerata la necessità di procedere alla sperimentazione dei corpi civili di pace previsti dall' articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147  ;

Considerato che l' articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147  (legge di stabilità 2014) prevede l'istituzione in via sperimentale di un contingente dei corpi civili di pace per le finalità di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64  : «promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli»;

Considerato che la succitata disposizione della legge di stabilità 2014 prevede la formazione e la sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azione di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) e s), della Costituzione gli ambiti nei quali si estrinseca l'attività dei corpi civili di pace ricade nella competenza esclusiva dello Stato;

Considerata l'esigenza preminente di assicurare livelli adeguati di sicurezza ai giovani volontari;

Considerato che l' articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147  , prevede altresì che all'organizzazione del contingente si provveda ai sensi dell' articolo 12, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77  , il quale dispone che i giovani volontari del servizio civile nazionale possono essere inviati all'estero, per le finalità previste dall' articolo 1, comma 1, lettera e) della legge 6 marzo 2001, n. 64  , nelle forme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2014  , concernente «Delega di funzioni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti in materia di politiche giovanili, servizio civile nazionale, integrazione, famiglia» e in particolare l'articolo 2, comma 3 , che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230  , alla legge 6 marzo 2001, n. 64  , e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77  ;

Decreta:


   
  Art. 1 

Ambito di applicazione e definizioni

 
  1.  Il presente decreto disciplina l'organizzazione del contingente di corpi civili di pace istituito in via sperimentale per il triennio 2014-2016 dall' articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147  .
 
  2.  La sperimentazione si realizza attraverso progetti presentati dagli enti e dalle organizzazioni di cui alla lettera b) del comma 3  . A partire dal secondo anno, la sperimentazione può essere estesa ad organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte, secondo modalità definite con intese stipulate con le organizzazioni stesse dal Dipartimento, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Comitato di cui all' articolo 8  .
 
  3.  Ai fini del presente decreto si intende per:
   a) «Dipartimento»: il Dipartimento per la Gioventù e il Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
   b)  «Enti e organizzazioni»: gli enti e le organizzazioni iscritti agli albi di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77  , che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni attività di servizio civile nazionale nelle aree e nei settori d'intervento di cui all' articolo 2  del presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dall' articolo 28, comma 10, della legge 11 agosto 2014, n. 125  ;
   c) «MAECI»: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
 
 
  Art. 2 

Settori ed aree di intervento dei Corpi Civili di Pace

 
  1.  L'attività dei corpi civili di pace si esplica:
   a) nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto;
   b) nelle aree di emergenza ambientale.
 
  2.  L'intervento dei corpi civili di pace e' realizzato nei seguenti campi d'azione:
   a) sostegno ai processi di democratizzazione, di mediazione e di riconciliazione;
   b) sostegno alle capacità operative e tecniche della società civile locale, anche tramite l'attivazione di reti tra persone, organizzazioni e istituzioni, per la risoluzione dei conflitti;
   c) monitoraggio del rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario;
   d) attività umanitarie, inclusi il sostegno a profughi, sfollati e migranti, il reinserimento sociale degli ex-combattenti, la facilitazione dei rapporti tra le comunità residenti e i profughi, sfollati e migranti giunti nel medesimo territorio;
   e) educazione alla pace;
   f) sostegno alla popolazione civile che fronteggia emergenze ambientali, nella prevenzione e gestione dei conflitti generati da tali emergenze.
 
  3.  Le attività dei corpi civili di pace sono realizzate dagli enti e dalle organizzazioni di cui all' articolo 1, comma 3, lettera b)  , che agiscono, anche a sostegno e con la partecipazione attiva di attori locali, per promuovere in modo imparziale la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona e all'educazione alla pace fra i popoli.
 
 
  Art. 3 

Progetti di servizio civile dei corpi civili di pace

 
  1.  Con decreto del capo del Dipartimento, sentiti il MAECI e la Consulta nazionale per il servizio civile, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le caratteristiche e le modalità per la redazione del bando speciale e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero per la sperimentazione dei corpi civili di pace, e detta i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi.
 
  2.  I progetti indicano la tipologia del conflitto e/o dell'emergenza ambientale, le attività che l'ente o l'organizzazione intende svolgere, le modalità di attuazione, l'impatto delle attività sulle dinamiche del conflitto, le modalità di coinvolgimento dei giovani in servizio civile, le caratteristiche di idoneità fisica e psicologica, di preparazione e specializzazione personale, di conoscenza delle lingue straniere che i giovani devono possedere per partecipare utilmente al progetto, i programmi dettagliati dei percorsi formativi, generali e specifici, di cui all' articolo 6  . Limitatamente ai progetti da svolgere all'estero, deve essere richiesta la conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 del quadro comune di riferimento dell'Unione europea di conoscenza delle lingue straniere e di una seconda lingua straniera.
 
  3.  I Paesi esteri in cui possono svolgersi progetti sono individuati dal MAECI, di concerto con il Dipartimento.
 
  4.  La selezione dei progetti e' effettuata da una commissione nominata dal Capo del Dipartimento di cui fa parte un rappresentante del MAECI.
 
 
  Art. 4 

Giovani in servizio civile dei progetti dei corpi civili di pace

 
  1.  In prima applicazione, considerato il carattere sperimentale del programma e considerata altresì l'esigenza delle particolari misure di tutela della sicurezza dei giovani volontari di cui al comma 5 dell'articolo 6, possono partecipare alla selezione per il contingente dei corpi civili di pace da impiegare nei progetti per la sperimentazione, i giovani volontari, in possesso dei seguenti requisiti:
   a) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età;
   b) essere cittadini italiani;
   c) non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata;
   d) non appartenere a corpi militari o a forze di polizia;
   e) essere in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.
 
  2.  I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.
 
  3.  La selezione dei giovani volontari e' effettuata dagli enti o dalle organizzazioni secondo le modalità in vigore per il servizio civile nazionale.
 
 
  Art. 5 

Formazione dei giovani volontari

 
  1.  I progetti di cui all' articolo 3  , prevedono programmi di formazione generale teorico-pratica, di durata non inferiore a 100 ore in materie rilevanti per il settore di impiego, con una quota di formazione a distanza non superiore al 30 per cento, e programmi di formazione specifica, anche attraverso tirocinio di almeno 70 ore presso l'ente o l'organizzazione proponente, da realizzarsi nella zona di intervento.
 
  2.  La durata della formazione specifica potrà essere estesa per specifiche esigenze del progetto.
 
  3.  La formazione dei giovani volontari ammessi alla sperimentazione dei corpi civili di pace e' effettuata dall'ente o dall'organizzazione proponente il progetto in collaborazione o in partenariato con centri studi o di ricerca, associazioni o istituti universitari, italiani o stranieri, ovvero con altri organismi nazionali ed internazionali con esperienza e competenza nelle materie previste nei progetti stessi.
 
  4.  Per la formazione generale e specifica dei giovani ammessi alla sperimentazione dei corpi civili di pace sarà riconosciuto all'ente o all'organizzazione una quota di 700,00 euro per ciascun giovane volontario avviato al servizio.
 
 
  Art. 6 

Formazione del personale

 
  1.  Il capo del Dipartimento con proprio provvedimento determina la quota, non superiore all'1 per cento dello stanziamento previsto per i corpi civili di pace, destinata alla organizzazione di un corso di formazione rivolto ai formatori degli enti o organizzazioni che partecipano alla sperimentazione. Il corso, da realizzarsi durante il secondo anno, potrà essere organizzato in collaborazione con uno o più centri di ricerca o istituti universitari, italiani o stranieri.
 
 
  Art. 7 

Disposizioni in materia di sicurezza

 
  1.  L'impiego all'estero e' subordinato alla presenza di adeguate condizioni di sicurezza per i giovani volontari, verificate dai competenti uffici del MAECI.
 
  2.  Prima dell'impiego all'estero, i giovani volontari sono tenuti a partecipare ad attività di sensibilizzazione in materia di sicurezza organizzate dal MAECI. Su disposizione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare italiano competente per territorio, i giovani volontari partecipano a riunioni di sicurezza organizzate nella zona di intervento.
 
  3.  La tutela della sicurezza dei giovani volontari e' affidata all'ente o all'organizzazione responsabile del progetto presso il quale essi prestano servizio, che si conforma alle disposizioni in materia di sicurezza fornite dal MAECI, anche tramite la rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente per territorio. Durante la presenza all'estero, i giovani volontari si attengono alle indicazioni in materia di sicurezza fornite dall'ente o dall'organizzazione presso cui sono impiegati. In mancanza di tali indicazioni, il giovane volontario informa la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente per territorio e si conforma alle disposizioni in materia di sicurezza da essi ricevute.
 
  4.  La violazione senza giustificato motivo degli obblighi imposti ai giovani volontari dal presente articolo e' causa ostativa all'impiego o alla prosecuzione dell'impiego all'estero e comporta l'esclusione dal contingente dei corpi civili di pace. Il Dipartimento adotta i provvedimenti di cui al presente comma, previo contraddittorio con il giovane volontario e l'Ente o l'organizzazione responsabile del progetto presso il quale il volontario presta servizio. In caso di urgenza, il Dipartimento può adottare provvedimenti cautelari in assenza di contraddittorio.
 
  5.  In relazione alle condizioni di sicurezza prevalenti nel luogo o per gravi ragioni di opportunità, il MAECI può disporre il trasferimento temporaneo in altra località o il rimpatrio dei giovani volontari, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento e all'ente o all'organizzazione presso cui i giovani volontari prestano servizio. Il MAECI individua, laddove opportuno in raccordo con le autorità competenti dei Paesi esteri interessati, ulteriori misure di tutela della sicurezza dei volontari.
 
  6.  Il comportamento dei giovani volontari e degli enti o delle organizzazioni e' valutato ai fini dell'eventuale imputazione delle spese sostenute dall'amministrazione per il rimpatrio o altre azioni di soccorso.
 
  7.  Agli oneri derivanti dal comma 2  si provvede a valere sulle risorse di cui all' articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147  , in misura non superiore all'1 per cento.
 
 
  Art. 8 

Monitoraggio e Valutazione

 
  1.  Il Dipartimento costituisce un Comitato di monitoraggio e valutazione della sperimentazione del contingente dei corpi civili di pace.
 
  2.  Il Comitato di cui al comma 1  e' composto da:
   a) il Capo del Dipartimento, che lo presiede;
   b) il Direttore dell'Ufficio per il servizio civile del Dipartimento;
   c) un rappresentante designato dal MAECI;
   d) due rappresentanti della Consulta Nazionale del Servizio Civile;
   e)  quattro personalità scelte tra rappresentanti del mondo accademico e della società civile con esperienza consolidata nelle materie di cui all' articolo 2, comma 2  .
 
  3.  Il Comitato di cui al comma 1  :
   a) collabora con il Dipartimento nella impostazione e accompagnamento della sperimentazione, nonché nella modulazione del calendario di attività dei tre anni di sperimentazione;
   b) cura il monitoraggio della sperimentazione;
   c) partecipa alla definizione delle iniziative di comunicazione sulla sperimentazione presentate dal Dipartimento e dagli enti e dalle organizzazioni partecipanti e delle iniziative di diffusione e scambio di buone prassi in materia, anche con riferimento a esperienze analoghe a livello internazionale;
   d) adotta un codice etico della sperimentazione contenente i principi fondamentali dell'azione dei corpi civili di pace.
 
  4.  I componenti del Comitato di cui al comma 1  non percepiscono compensi ne' gettoni di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati.
 
  5.  Sentito il Comitato, il Dipartimento:
   a) definisce le modalità di affidamento della valutazione dei progetti dei corpi civili di pace a un valutatore esterno e indipendente;
   b)  individua specifiche attività di monitoraggio, verifica e controllo per le quali può avvalersi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari ai sensi dell' art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 77/2002  .
 
  6.  Agli oneri derivanti dal comma 5, lett. a)  si provvede a valere sulle risorse di cui all' articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147  , in misura non superiore allo 0,5 per cento.
 
 
  Art. 9 

Disposizioni finali

 
  1.  Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di servizio civile nazionale in quanto compatibili.
 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 7 maggio 2015