Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 16 novembre 2018
  Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2019, nonché il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018.  
 
  Vigente al 15/10/2024 


 
  urn:nir:ministero.economia.finanze:decreto:2018-11-16;nir-1

Indice


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l' art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 503  , che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l' art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724  , che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito daldescritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l' art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41  , che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l' art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448  , e l' art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388  , recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l' art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730  , nella parte in cui richiama la disciplina dell?indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324  , e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 20 novembre 2017 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 280 del 30 novembre 2017) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2017 e valore definitivo per l'anno 2016»;

Visto l' art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208  , che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica indata 6 novembre 2018, prot. n. 1618494/18, dalla quale si rileva che:

- la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2016 ed il periodo gennaio - dicembre2017 è risultata pari a + 1,1;

- la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2017 ed il periodo gennaio - dicembre 2018 è risultata pari a +1,1 ipotizzando, in via provvisoria, per imesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 una variazione dell'indice pari rispettivamente a +0,0, -0,1 e +0,1;

Considerata la necessità:

- di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2018;

- di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2019, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018;

- di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali è corrisposta l?indennità integrativa speciale;

Decreta:


   
  Art. 1   
  1.  La percentuale di variazione per il calcolo della perequazionedelle pensioni per l'anno 2017 è determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2018.
 
 
  Art. 2   
  1.  La percentuale di variazione per il calcolo della perequazionedelle pensioni per l'anno 2018 èdeterminata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2019, salvo conguaglio da effettuarsi in sede diperequazione per l'anno successivo.
 
 
  Art. 3   
  1.  Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, perle pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324  , e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.
 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 16 novembre 2018

Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Di Maio